CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 13 GIGUNO 2014, N. 13556
Le spese della chiamata in causa del terzo se la domanda principale non accolta.
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"...attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato
o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l’iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301 del
2005)."
"CONSIDERATO IN FATTO
Nel
giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Lecce, su
opposizione proposta da c.d. (e proseguita dai suoi eredi, C.A.M.,
Ca.Da. e Si.) avverso decreto ingiuntivo n. 216/99 ottenuto dagli Avv.ti
P.A. e R.G. per L. 12.669.968 per prestazioni professionali
stragiudiziali, il Giudice adito, nella resistenza degli opposti, con
sentenza n. 2350 del 2008, accoglieva l’opposizione e per l’effetto
revocava il d.i. (rigettata la riconvenzionale dell’opponente).
Avverso
la menzionata sentenza proponevano gravame il P. ed il R., cui
resistevano gli eredi del c. ( C.A. M., Ca.Da. e Si.) e la Corte di
appello di Lecce, con sentenza n. 701/2011 (depositata il 7 settembre
2011), in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza del giudice
di primo grado e per l’effetto rigettava l’opposizione a decreto
ingiuntivo proposta.
Con ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il 31 gennaio 2012, la C. ed i CA. hanno impugnato per cassazione la richiamata
sentenza della Corte di appello di Lecce (non notificata), prospettando
un unico complessivo motivo, con il quale hanno denunciato violazione o
falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine
al conferimento dell’incarico per la proposizione di ricorso in
materia di lavoro, oltre ad essere inutile la partecipazione della SARA
Assicurazioni nel giudizio, con conseguente condanna alle spese anche di
detta parte, non avendo il CA. insistito in appello per la domanda risarcitoria da responsabilità professionale.
Si sono costituiti nel giudizio di legittimità con controricorso sia i professionisti, P. e R., sia l’Assicurazione.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unica censura i ricorrenti
denunciano che, con violazione di legge e vizio di motivazione, la
corte territoriale non dia conto del conferimento da parte del c. di
mandato ad introdurre ricorso in materia di lavoro agli ingiungenti, i
quali con il loro comportamento avevano compromesso il riconoscimento
delle spettanze dello stesso, sebbene ammettano che una prestazione professionale
stragiudiziale ci sia effettivamente stata. In particolare affermano
che non poteva tenersi conto della sentenza pronunciata nel giudizio
instaurato fra il c. ed il rag. G., che aveva avuto l’incarico di
redigere il conteggio relativo alle differenze retributive dovute allo
stesso c., trattandosi di sentenza con effetto di giudicato
esclusivamente fra le parti del giudizio.
Le
censure proseguono denunciando come non dovute le spese alla SARA
Assicurazioni che ha continuato a prendere parte al giudizio, nonostante
gli eredi del c. non avessero più insistito nella domanda risarcitoria.
Le enunciate critiche sono infondate.
I ricorrenti - esposte le censure come sopra illustrate - nella sostanza lamentano la valutazione delle risultanze probatorie
effettuata dal giudice di merito e ciè è evidente soprattutto allorchè,
con la denuncia di incongrua motivazione, sovrappongono la loro
interpretazione del rapporto dedotto in giudizio.
La
corte territoriale, nell’esaminare le rispettive posizioni delle parti,
non ha omesso di considerare che proprio dalle deposizioni dei testi,
in particolare dalle dichiarazioni del rag. G., è emerso che nel
predisporre i conteggi il ragioniere, incaricato dal R., ha collaborato
con il c., per cui non essendo ancora andata a buon fine una
conciliazione transattiva della lite, il P. ritenne opportuno
predisporre un ricorso da depositare avanti al giudice del lavoro,
compito rientrante nell’originario mandato conferito, pacifico che poi
l’assistito non abbia sottoscritto la procura a margine dello stesso
ricorso.
Le contestazioni fra le parti erano nate, dunque, in relazione agli importi pretesi e non già quanto alla esecuzione dell’incarico professionale
prestato, per cui ha operato le corrette valutazioni giuridiche sulla
base dei fatti desumibili dalle stesse prospettazioni essenziali
dell’opponente, concludendo che l’attività svolta corrispondeva
all’attività pattuita dalle parti, tipica della professione forense. In
proposito la corte ha dato rilievo al fatto che fossero intervenute due
consulenze contabili, quella del rag. M. si prodotta dal c. e quella del
rag. G. predisposta su incarico degli appellati e che solo quest’ultima
potesse ritenersi congrua, l’unica ad avere avuto un avallo
giurisdizionale.
D’altro
canto a tale ultima attività corrispondeva anche la sentenza del
Giudice di pace di Lecce n. 472 del 2000. Tali essendo le linee
essenziali dall’impianto argomentativo della sentenza, si osserva che i ricorrenti, con le censure mosse, non ne hanno fondatamente inficiato la validità, perché le denunciate carenze probatorie
non possono comunque modificare l’essenza preponderante dell’attività
stragiudiziale espletata, in termini di studio nell’interesse del c.
dell’attività lavorativa dallo stesso prestata in termini di ricalcolo
delle differenze retributive, tenendo conto dall’effettivo inizio del
rapporto, degli scatti di anzianità via via maturati, del lavoro
straordinario con le relative maggiorazioni, oltre a rivalutazione ed
interessi per un periodo di lavoro durato circa trenta anni, come
riconosciuto sostanzialmente dagli stessi ricorrenti nel
formulare le censure, da valutarsi alla luce degli elementi di giudizio
sopra indicati. Senza poi sottacere che le doglianze svolte sono del
tutto generiche.
Non possono sottovalutarsi, in questa prospettiva, le carenze probatorie
indicate dalla corte territoriale con particolare rilievo agli elementi
di giudizio invocati dal c. per accertare il reale valore degli
emulamenti dovuti dal datore di lavoro, circostanza in ordine alla quale
l’opponente non prodotto alcuna prova per suffragarne il contenuto, Né
aveva richiesto una indagine peritale in tal senso, atteso che - come
rilevato dalla corte di merito - l’affermazione è contraddetta dal
tenore della documentazione di cui sopra si è detto, oltre che dalle
deposizioni testimoniali prese in considerazione (testi L., legale
dell’Agenzia D.F., G., C. - cognato del c.) che appaiono univoche e
significative dell’effettiva portata dell’incarico assolto.
Passando
all’esame del secondo profilo di censura del mezzo, osserva il collegio
che è principio costantemente riaffermato da questa Corte (v., per
tutte, Cass. S.U. 21 dicembre 1997, n. 13045) che la deduzione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, dando, cosi, liberamente prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il
profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della
medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista
insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da consentire l’identificazione del procedimento logico-
giuridico posto a base della decisione.
Per quanto finora esposto la Corte distrettuale in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante con principi giuridici, ha riconosciuto che le risultanze medesime consentissero di ravvisare il completo assolvimento da parte di P. e di R. della prestazione professionale come descritta nel ricorso in monitorio.
Rispetto
a tale lettura complessiva delle acquisizioni istruttorie, gli eredi
del c. intendono riproporne altra, a loro dire più coerente e
persuasiva, ma, come detto, il ricorso di legittimità non può
servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal
giudice di appello, in quanto tale incensurabile, ma costituisce solo
strumento di controllo della legittimità della base di quel fondamento.
Infine
quanto alla doglianza per essere state riconosciute le spese del
giudizio anche in favore della SARA Assicurazioni il cui intervento non
era più utile, non avendo i ricorrenti proposto alcuna impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria,
non può che osservarsi che la compagnia è stata evocata in giudizio dai
propri assicurati a seguito della domanda formulata dallo stesso c..
Tanto posto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che - attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato
o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l’iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301 del
2005). Il motivo appare, dunque, integrai mante privo di pregio. In
definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per
procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la
manifesta infondatezza del ricorso in questione”.
Né le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, appaiono idonee ad evidenziare profili non esaminati nella relazione e ad indurre, quindi, a conclusioni differenti da quelle proposte nella relazione stessa.
In
particolare, le critiche nuovamente svolte alla sentenza del giudice
distrettuale con specifico riferimento all’adempimento del mandato
conferito, è evidente che trattasi di accertamento di fatto, come tale
rimesso all’insindacabile giudizio del giudice di merito.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna
parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione
che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a
spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014
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