giovedì 30 giugno 2011
L'INVALIDITA' CIVILE
L'INVALIDITÀ CIVILE
La tutela assistenziale del cittadino disabile si realizza con l'istituto dell'invalidità civile che, creato nel nostro Paese negli anni '60 ed inizialmente orientato al collocamento mirato al lavoro di soggetti impossibilitati a lavorare per malattia (art. 38 della Costituzione), si è nel tempo trasformato in un sistema che viene attivato per l'erogazione di indennità di natura economica anche per la tutela dei soggetti anziani ultra 65enni o dei minorenni.
LA LEGGE DI RIFERIMENTO
La legge di riferimento è la legge n. 118 del 1971 e le successive norme integrative (L. 18/80; L 509/88; L295/90; L 289/90) che disciplinano gli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili.
CHI PUÒ CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE:
1- tutti i cittadini, residenti nel territorio di competenza della ZT territoriale n. 7 di Ancona , affetti da patologie invalidanti, purché le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio, da causa di guerra o per le quali non siano state riconosciute le provvidenze economiche previste a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;
2- i legittimi eredi dei soggetti aventi diritto, nel caso di decesso avvenuto successivamente alla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile.
CHI VIENE CONSIDERATO "INVALIDO CIVILE"?
In relazione all'età della persona si possono prospettare le seguenti variabili che definiscono quali sono le categorie di soggetti aventi titolo al riconoscimento dell'invalidità civile:
• Soggetti in età lavorativa (tra i 18 e i 65 anni): coloro che risultano affetti da minorazioni congenite o acquisite che producano una riduzione (impairment) della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (maggiore del 33%). La riduzione della capacità lavorativa si valuta secondo i criteri previsti dalle norme di legge che disciplinano la materia e delle Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 25 febbraio 1992.
• Soggetti minorenni (infra 18enni): coloro che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, ovvero i soggetti affetti da un'ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz.
Soggetti anziani (ultra 65enni): coloro che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Soggetti in tutte le fasce di età: coloro che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.
BENEFICI A FAVORE DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI
a) Benefici di natura economica: assegno di invalidità, pensione di inabilità, indennità mensile di frequenza per i minori ed indennità di accompagnamento.
b) Benefici di natura socio-assistenziale: assistenza protesica, collocamento mirato al lavoro ed esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione "ticket") per le prestazioni di diagnostica clinica e di diagnostica strumentale.
DETTAGLIO DEI BENEFICI ASSISTENZIALI RICONOSCIUTI AGLI INVALIDI CIVILI
I benefici variano in funzione dell'età del soggetto e della valutazione medico-legale espressa al termine della visita medica.
Invalido civile MINORE DI ANNI 18
GIUDIZIO REQUISITO
MEDICO LEGALE BENEFICI
ECONOMICI BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI AGEVOLAZIONE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
NON INVALIDO Non difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età
NESSUNO *protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
NESSUNO
INVALIDO Difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età
ASSEGNO MENSILE DI FREQUENZA
protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
al compimento del 16° anno di età eventuale valutazione percentuale del grado di invalidità ai fini del collocamento mirato al lavoro. (norme sull’apprendistato l. 68/99)
Incapacità:
-a deambulare autonomamente
-a compiere gli atti quotidiani della vita
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
*Nel soggetto minorenne l'erogazione di presidi protesici e di ausili non richiede, di necessità, la dichiarazione dello stato di invalidità civile, risultando subordinata alla sola prescrizione medica specialistica.
INVALIDO CIVILE ADULTO IN ETA' LAVORATIVA (18-65 anni)
GIUDIZIO REQUISITO
MEDICO LEGALE BENEFICI
ECONOMICI BENEFICI
SOCIO ASSISTENZIALI AGEVOLAZIONE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
NON INVALIDO riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3
(0-33%)
NESSUNO
NESSUNO
NESSUNO
INVALIDO riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3 ed inferiore ai 2/3
(34-66%)
NESSUNO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
collocamento mirato al lavoro ex L 68/99
(per i soggetti che hanno un'invalidità lavorativa pari o superiore al 46%)
riduzione della capacità lavorativa superiore ad 2/3
(66-99%)
ASSEGNO DI INVALIDITÀ
(invalidità pari o superiore al 74% in sub ordine al reddito).
protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
INABILE
riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa (100%)
PENSIONE DI INABILITÀ
(in subordine al reddito)
protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
collocamento mirato al lavoro ex L. 68/1999
(qualora il soggetto sia ancora in possesso delle potenzialità lavorative individuate dal D.M. 5.02.1992);
riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa (100%)
+
Incapacità (e/o):
-a deambulare autonomamente
-a compiere gli atti quotidiani della vita
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
INVALIDO CIVILE ANZIANO ULTRA 65ENNE
GIUDIZIO REQUISITO
MEDICO LEGALE BENEFICI
ECONOMICI BENEFICI
SOCIO ASSISTENZIALI
NON INVALIDO L’anziano che pur essendo affetto da infermità, non presenta difficoltà a svolgere le funzioni ed ai compiti propri dell’età o presenta riduzione di tali capacità inferiore ad 1/3
(0-33%)
NESSUNO
NESSUNO
INVALIDO difficoltà nello svolgimento delle funzioni ed ai compiti propri dell’età con riduzione di tali capacità superiore ad 1/3 ed inferiore ai 2/3
(34-66%)
NESSUNO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
difficoltà nello svolgimento delle funzioni ed i compiti propri dell’età superiore a 2/3
(66-99%)
NESSUNO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
INABILE
assoluta e permanente riduzione della capacità allo svolgimento delle funzioni ed ai compiti propri dell’età
(100%)
NESSUNO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
assoluta e permanente riduzione della capacità allo svolgimento delle funzioni ed ai compiti propri dell’età
(100%)
+
Incapacità (e/o):
-a deambulare autonomamente
-a compiere gli atti quotidiani della vita
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO protesi e ausili
(D.M. 27.08.1999, n. 332; Delibera Regione Marche n. 1560/2004);
esenzione ticket
La recente Legge n. 80/06 stabilisce che …….
DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA
Le domande per accedere all'accertamento dell'invalidità civile debbono essere presentate direttamente o tramite raccomandata A.R. all’Ufficio Invalidi delle UU.OO. di Medicina Legale territorialmente competenti.
L’utente può farsi assistere, nella presentazione della domanda e nel successivo iter, dagli Istituti di Patronato.
La domanda può anche essere presentata tramite le Associazioni di categoria.
COME DEVE ESSERE COMPILATA LA DOMANDA
La domanda finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile deve essere compilata su una apposita modulistica (scaricabile anche in download dal sito web www.asurzona7.mache.it - Servizio Medicina Legale) o reperibile presso:
Unità Operative di Medicina Legale dell’ASUR ZT 7;
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ZT 7 sito ad Ancona in via C. Colombo, 106;
Distretti Sanitari Nord, Centro e Sud;
Istituti di Patronato o Associazioni di categoria.
Il modulo dovrà necessariamente contenere:
• i dati anagrafici, il codice fiscale ed il numero telefonico;
• le motivazioni dell'istanza (barrare la casella relativa all’accertamento per l’invalidità civile);
Deve essere allegato:
• un certificato medico (in originale) redatto in data non antecedente a sei mesi, in cui sia sinteticamente descritta la storia clinica della persona e siano certificate le principali patologie invalidanti di cui è affetta;
• per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, la copia autentica della carta o del permesso di soggiorno che attesti la residenza in Italia da almeno 1 anno.
COSA DEVE CONTENERE IL CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico da allegare alla domanda finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile, redatto dal medico curante (medico di famiglia, pediatra di base, medico specialista, medico di fiducia della persona), deve possedere i seguenti requisiti sostanziali:
- descrivere sinteticamente la storia clinica del soggetto;
- riportare, nel caso di pericolo per la vita della persona, la necessità di dare priorità alla visita medica, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 291/88 e successive Circolari del Ministero del Tesoro:
- riportare, solo in caso di intrasportabilità della persona anche a mezzo ambulanza, la necessità di effettuare la visita medica al domicilio della stessa (ex Decreto Ministero dell’Interno 28/03/85; Circolare Ministero del Tesoro n. 1 del 19/10/89; DPR 698/94).
IL PERCORSO AMMINISTRATIVO
Nel rispetto del piano di attività concordato con la Direzione Generale e della priorità delle domande, il personale amministrativo provvede a convocare il cittadino alla visita medica mediante comunicazione scritta.
Nella lettera di convocazione, inviata al domicilio della persona, generalmente 15 giorni prima dell'appuntamento, si esplicita:
il giorno, l'ora e la sede in cui sarà effettuata la visita medica;
la necessità di produrre, già in fotocopia, la documentazione sanitaria che la persona intende esibire all'atto della visita medica;
l’indispensabilità di produrre un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto o libretto della pensione purché corredato di fotografia; tesserini ministeriali o delle FFSS corredati di fotografia);
la necessità di comunicare tempestivamente al personale amministrativo della Unità Operativa di Medicina Legale l'eventuale impossibilità a presenziare alla visita medica programmata per motivi di salute. In tal caso, dovrà essere inviato un certificato medico attestante l'impedimento o, in caso di degenza ospedaliera, il certificato di ricovero;
che l'assenza ingiustificata alla visita comporta l'archiviazione della domanda;
la possibilità del cittadino di farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso in cui il medico curante attesti l'intrasportabilità della persona, anche a mezzo ambulanza, la visita medica viene disposta al domicilio della stessa.
GLI ACCERTAMENTI SANITARI
L' ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'INVALIDITA' CIVILE IN 1a ISTANZA
E’ effettuato da una Commissione composta da:
un medico specialista in Medicina Legale dipendente o convenzionato dell’Azienda sanitaria, con funzione di Presidente;
da altri due medici dipendenti o convenzionati con l’azienda sanitaria (uno preferibilmente specialista in medicina del lavoro);
la Commissione è integrata da un medico di categoria nominato dalle Associazioni di tutela dei disabili.
Gli accertamenti sanitari sono svolti nelle seguenti sedi:
ambulatori delle UU.OO. di Medicina Legale.
Il verbale di visita e la relativa documentazione sanitaria, vengono inviati alla Commissione Medica di Verifica (CMV) del Ministero dell’Economia e Finanze territorialmente competente. La CMV, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del verbale, provvede alla restituzione dello stesso alla Commissione ASUR – Zona Territoriale, ovvero, qualora ritenga, con motivato parere, di dissentire dalla valutazione formulata in prima istanza, provvede alla chiamata a visita diretta del cittadino o, eventualmente, a richiedere approfondimenti diagnostici mediante esami clinico-strumentali. In quest’ultima evenienza il caso sarà definito , direttamente, dalla CMV che provvederà alle successive incombenze amministrative (trasmissione del verbale all’interessato/a).
Avverso il giudizio espresso dalle competenti Commissioni è ammesso il ricorso giudiziale entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del verbale all’interessato.
COSA SUCCEDE IN CASO DI DECESSO DELLA PERSONA PRIMA DELLA CONVOCAZIONE A VISITA MEDICA
L'accertamento dell'invalidità civile può essere effettuato, in caso di decesso dell’interessato avvenuto prima della convocazione alla visita medica, sulla scorta degli atti documentali: in tale evenienza l'accertamento sanitario “post-mortem” dell'invalidità civile deve essere promosso da parte dei legittimi eredi in carta semplice, producendo la dichiarazione di morte rilasciata dal Comune territorialmente competente e tutta la documentazione clinica in copia conforme rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso; deve essere altresì prodotta una copia conforme della scheda ISTAT relativa alla denuncia della causa di morte. Le modalità di inoltro della domanda rimangono come quelle sopra riportate.
CON QUALI CRITERI SI VALUTA L'INVALIDITA' CIVILE
I criteri di valutazione medico - legale dell'invalidità civile si diversificano in funzione dell'età del soggetto:
NEL MINORE si valuta:
- l’esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- nei casi più gravi, si valuta l'incapacità di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (giudizio possibile solo se il bambino ha raggiunto una età in cui avrebbe dovuto aver già conquistato la capacità di camminare) o l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.
NELL'ADULTO si valuta:
-la riduzione della capacità lavorativa in termini percentuali sulla base dei criteri fissati dalla Tabelle emanate con Decreto del Ministero della Sanità il 5 febbraio 1992 ("Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di Invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti);
- le potenzialità lavorative del soggetto secondo i criteri dettati dal citato Decreto Ministeriale;
- l’eventuale incapacità della persona a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.
NELL'ANZIANO si valuta:
- l'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età con percentualizzazione della valutazione;
- nei casi più gravi, l'incapacità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.
COSA SUCCEDE SUCESSIVAMENTE ALLA VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA` CIVILE
Successivamente alla visita medica ed alla approvazione del giudizio espresso dalla Commissione da parte della CMV, il verbale relativo all’accertamento sanitario viene trasmesso ai seguenti soggetti:
- alla persona che ha richiesto la visita medica finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile o, in alternativa, agli Enti di Patrocinio, qualora l'interessato abbia delegato agli stessi la gestione della pratica;
- all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) di Ancona, qualora il grado percentuale di invalidità civile sia pari o superiore al 74%.
ADEMPIMENTI IN CAPO AL CITTADINO DOPO L'ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI INVALIDITA' CIVILE
Tali adempimenti variano in funzione dei grado/tipologia di invalidità civile riconosciuto.
- Nessun adempimento compete al cittadino qualora, per qualsiasi fascia di età, sia stato dichiarato non invalido fatta salva la possibilità di ricorrere avverso il giudizio espresso.
- Qualora il cittadino abbia un giudizio di invalidità civile superore al 46% ed abbia un’età compresa fra 18 e 65 anni, dovrà recarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente presentando il verbale per l'iscrizione alle liste di collocamento lavorativo.
- Qualora il cittadino presenti i requisiti sanitari per l'accesso a benefici economici (indennità mensile di frequenza per minori, assegno di invalidità/pensione di inabilità, indennità di accompagnamento), lo stesso, secondo le indicazioni fornite nella lettera di trasmissione del verbale di invalidità civile, dovrà compilare il modulo INPS allegato ed inviarlo o consegnarlo alla sede INPS di Ancona, sita in P.zza Cavour 23. Sarà cura dell’INPS l’eventuale erogazione dei benefici economici.
- Qualora il cittadino presenti i requisiti per ottenere i presidi protesici e gli ausili, Egli dovrà recarsi all’Ufficio Protesi delle UU.OO. di Medicina Legale territorialmente competenti munito dello specifico modello di prescrizione per protesi compilato dallo specialista di struttura pubblica o convenzionata (modello prescrizione). Sarà cura dello stesso personale dell’Ufficio Protesi, fornire sia indicazioni circa la possibilità di ottenere gli ausili, sia di inoltrare la specifica domanda.
- Qualora il cittadino presenti i requisiti per l'accesso all'esenzione della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (esenzione "ticket"), dovrà recarsi, presso il Distretto Sanitario di competenza presentando il verbale di accertamento dell’invalidità civile.
- Nel caso in cui il cittadino non condivida il parere espresso potrà ricorrere, entro 6 mesi dal ricevimento dell'esito della visita medica, in via giudiziale (Tribunale Civile di Ancona, ex art. 42, coma 3 del DL n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento