lunedì 12 dicembre 2011

Opposizione decreto ingiuntivo: si definitivo della Camera alla nuova legge sui termini di costituzione e comparizione

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato in un testo unificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato (vedi l’articolo su questo sito), recante Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (C. 4305).
Il provvedimento ridefinisce i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo, ponendo così fine ai dubbi e alle incertezze interpretative scaturite dall’overruling (letteralmente: cambio delle regole in corso d’opera) determinato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19426/2010 che, intervenendo sui termini di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sovvertito l’orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante dell’art. 645, co. 2, c.p.c.
Si ricorda come, prima della citata sentenza della Cassazione, si sosteneva comunemente che l’art. 645, co. 2, c.p.c., il quale dispone la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla prevedere in ordine ai termini di costituzione, dovesse essere interpretato nel senso di ritenere rimessa alla mera facoltà dell’opponente la scelta di assegnare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all’art. 163bis c.p.c. e che solo in caso di esercizio di tale facoltà anche i termini di costituzione si dimezzavano.
Su tale impianto interpretativo sono poi giunte le Sezioni Unite che hanno sovvertito l’orientamento dominante ricordato, affermando un principio rivoluzionario in materia. Con la sentenza 19426/2010, il Supremo Collegio ha infatti stabilito che «non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà». Con tale pronuncia viene dunque sancito il dimezzamento automatico dei termini di costituzione, sia per l’opponente che per l’opposto, per effetto della mera proposizione dell’opposizione, disancorando pertanto la dimidiazione dei suddetti termini dal caso in cui all’opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Il nuovo principio affermato ha ingenerato dubbi e severe preoccupazioni, soprattutto in ordine alle cause pendenti, apparendo gravemente lesiva delle garanzie giurisdizionali del giusto processo l’applicazione in danno delle parti di preclusioni e decadenze non prospettabili al momento dell’instaurazione del giudizio e conseguenti ad un intervenuto mutamento giurisprudenziale. In applicazione del revirement operato dalla Corte, infatti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell’opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 647 c.p.c.
Con il disegno di legge votato in Parlamento e condiviso dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ha più volte sollecitato un intervento chiarificatore del legislatore, i problemi applicativi evidenziati sono risolti alla radice. In particolare, il provvedimento, che consta di soli due articoli, con il primo di detti articoli incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione di cui al comma 2 dell’art. 645 c.p.c. relativa alla riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali. L’art. 2, poi, reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite 19246/2010. L’articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, co. 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163bis, co. 1, c.p.c.

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domenica 4 dicembre 2011

La costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione? Rinvio alle Sezioni Unite. Inoltre, Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.05.2011 n° 10864

La costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione? Rinvio alle Sezioni Unite.

di Luigi Viola (fonte Altalex)

Sommario: 1. Premessa 2. Il problema 3. La tesi estensiva (slittamento in avanti del dies a quo) 4. La tesi restrittiva (a formazione progressiva) 5. Possibile soluzione in attesa delle Sezioni Unite.


1. Premessa

L’attore è tenuto, ex art. 165 c.p.c., a costituirsi entro dieci[1] giorni “dalla notificazione della citazione al convenuto”.

Con tale atto, la parte si rende giuridicamente presente nel processo, con la conseguenza di non poter essere dichiarata contumace[2]; si realizza in questo modo il contraddittorio in concreto, coerentemente con l’art. 101 c.p.c. e 24 Cost.

La forma della costituzione è per l’attore il deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo (con la procura[3]), contenete l’originale della citazione ed i documenti offerti in comunicazione[4]; se viene depositata la copia dell’atto di citazione e non l’originale (c.d. iscrizione a ruolo su velina) si verifica una mera irregolarità, inidonea a produrre nullità della sentenza[5]; allo stesso modo non è necessario depositare la procura in originale[6].

Il convenuto si deve costituire venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata dall’attore ovvero, se l’udienza è stata differita dal giudice istruttore a norma dell’art. 168bis, comma 5 c.p.c., almeno venti giorni prima di tale udienza; tuttavia, se una delle parti si è costituita nel termine assegnatole, l’altra parte può costituirsi in giudizio successivamente e fino alla prima udienza di comparizione e trattazione, restando ferme comunque, ex art. 171 c.p.c., le decadenze comminate ex art. 167 c.p.c. ed art. 38 c.p.c.[7].

2. Il problema

Sebbene il quadro così delineato sembri abbastanza chiaro, dubbi interpretativi sorgono con riferimento al dies a quo relativamente alla costituzione dell’attore, nel caso in cui sia necessaria una notificazione a più soggetti e questa non avvenga contestualmente.

Da quando decorre il termine dei dieci giorni per la costituzione dell’attore nei casi di più notificazioni verso più contraddittori? Dalla prima notificazione ovvero dall’ultima?

Se si fa decorrere dalla prima notificazione, l’attore dovrà poi integrare la domanda con il deposito dell’originale, quando “sono terminate le notifiche” (entro dieci giorni dall’ultima notificazione); se si fa decorrere dall’ultima notificazione, la costituzione sarà completa, senza ulteriori integrazioni.

Il problema si pone in quanto il legislatore non affronta expressis verbis la questione:

-l’art. 165 comma 1 c.p.c. recita che l’attore si deve costituire “entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto”; con ciò, dunque, il riferimento è all’ipotesi di un solo convenuto;

-l’art. 165 comma 2 c.p.c. recita che, nel caso di notifiche a più persone, l’originale della citazione “deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione[8]”; con ciò, pertanto, il riferimento è ad una pluralità di convenuti, ma si precisa che non si tratta di costituzione, quanto piuttosto “di inserire” l’originale nel fascicolo che, allora, dovrebbe essere già stato depositato; in pratica: pur riferendosi alla pluralità di “soggetti passivi”, tale da far pensare al dies a quo coincidente con l’ultima notificazione, comunque, non si “parla” di costituzione, ma di “inserimento dell’originale” in un fascicolo già esistente.

Il problema posto, d’altronde, non è privo di rilievi pratici, soprattutto ove si pensi all’art. 348 c.p.c. che commina l’improcedibilità dell’appello (anche d’ufficio) se l’appellante “non si costituisce in termini”.

Il problema è particolarmente dibattuto in dottrina[9]; altresì, la recente giurisprudenza è stata costretta a rimettere la questione alle Sezioni Unite[10], in considerazione dell’emersione di orientamenti contrastanti.

3. La tesi estensiva (slittamento in avanti del dies a quo)

Secondo una prima opzione interpretativa[11], il dies a quo per la costituzione dell’attore decorre, nel caso di più notificazioni, dall’ultima delle notifiche.

In pratica, si realizzerebbe una sorta di “sfalsamento in avanti” del dies a quo, a decorrere dall’ultima notificazione.

A favore di tale opzione deporrebbero vari rilievi:

-la fase della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario; se, pertanto, la notificazione è unitaria, allora, non è possibile immaginare una formazione progressiva, in cui l’attore si costituisce dieci giorni dopo la prima notifica, ma deve poi necessariamente integrare la domanda con le altre notifiche, depositando l’originale, ex art. 165 comma 2 c.p.c.; insomma, se il procedimento è unitario, bisogna fare tutto in modo unitario;

-il comma 1 dell’art. 165 c.p.c. non permette di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione; anzi, il comma 2 del medesimo articolo, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra suggerire all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima notifica e non dalla prima[12];

-è vero che l’attore può costituirsi anche quando il rapporto processuale non è completato verso tutti i convenuti, ma ciò servirebbe solo a dire che l’attore può costituirsi anche prima, senza escluderne la costituzione successiva; id est: affermare che ci si può costituire anche prima dei dieci giorni non vuol dire ritenere che ci si debba costituire entro dieci giorni dalla prima notificazione;

-infine, anche il ragionamento per analogia (analogia iuris) deporrebbe nel medesimo senso, ove si pensi al ricorso per Cassazione, ex art. 369 c.p.c., laddove il dies a quo decorre espressamente dall’ultima notificazione[13].

Alla luce di tali rilievi, pertanto, nel caso di più notificazioni, il dies a quo, inerente i dieci giorni per la costituzione dell’attore, andrebbe individuato nell’ultima notificazione e non nella prima.

4. La tesi restrittiva (a formazione progressiva)

Secondo altra opzione interpretativa[14], il dies a quo, nel caso di più notificazioni, ai fini della costituzione dell’attore, decorrerebbe dalla prima notifica e non dall’ultima, sulla falsariga di una fattispecie a formazione progressiva, dove bisogna prima costituirsi e poi integrare.

A favore di questa seconda opzione interpretativa, deporrebbero i rilievi che:

-la notificazione non è un procedimento unitario, ma è il frutto di singoli procedimenti, con la conseguenza che è possibile immaginare una formazione progressiva; prova che si tratta di singoli procedimenti è data dal fatto che possono emergere singole conseguenze processuali;

-l’art. 165 comma 2 c.p.c. afferma che “l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione”; pertanto si chiede un inserimento in un fascicolo già esistente che non può che essere quello già depositato con la costituzione; id est: se viene chiesto “l’inserimento” in un fascicolo, vuol dire che quest’ultimo deve essere già stato depositato; diversamente opinando si opterebbe per un’interpretazione contro la lettera della legge;

-non può essere esteso analogicamente quanto previsto dall’art. 369 c.p.c. anche all’art. 165 c.p.c., in quanto il ricorso per Cassazione ha delle caratteristiche particolari (sia con riguardo alla forma del ricorso, sia con riferimento al suo contenuto) che ne inibiscono l’estensione; anzi, al contrario, proprio il fatto che il legislatore all’art. 369 c.p.c. abbia specificamente affrontato il problema de quo risolvendolo in favore dell’ultima notificazione e non abbia fatto lo stesso con riguardo all’art. 165 c.p.c. deporrebbe nel senso del brocardo si voluit dixit: il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevedere un rinvio; d’altronde, tali norme vanno interpretate in modo rigoroso, essendo eccezionali tanto da incidere sulla improcedibilità, ex art. 348 c.p.c.;

-infine, un possibile slittamento riguarderebbe al più l’attività del cancelliere, ex art. 74 disp. att. c.p.c.; difatti, il cancelliere deve controllare la regolarità dell’atto e può farlo solo con riferimento al momento dell’integrazione, ex art. 165 comma 2 c.p.c., e non al momento della costituzione.

Alla luce di ciò, l’attore dovrebbe costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione e, successivamente, entro dieci giorni dall’ultima notificazione, depositare l’originale della citazione stessa; insomma, in questo modo, la costituzione dell’attore sarebbe a formazione progressiva.


5. Possibile soluzione in attesa delle Sezioni Unite

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite[15], una soluzione mediana e coerente con il sistema potrebbe emergere dall’esaltazione degli artt. 121-156 c.p.c., in base ai quali, in sede processuale di valutazione degli atti, bisogna privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo.

Ebbene, lo scopo della costituzione dell’attore va rinvenuto nell’esigenza di assicurare un contraddittorio in concreto e di far capire al convenuto “che si fa sul serio”; tale scopo viene raggiunto, sia che il dies a quo coincida con l’ultima notificazione e sia che si riferisca alla prima notificazione.

D’altronde, vengono in entrambi i casi assicurati i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost.

La costituzione così sarebbe entro i termini in entrambi i casi (tesi estensiva oppure restrittiva), potendo scegliere l’attore se costituirsi “esaustivamente” entro dieci giorni dall’ultima notificazione, oppure “a formazione progressiva” (ovvero prima depositando alcuni atti e poi integrando, ex art. 165 comma 2 c.p.c.).

Ad ogni modo, comunque, con il novellato art. 153 comma 2 c.p.c. sarà possibile chiedere la rimessione in termini[16].

_______________

[1] Cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini.

[2] LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1984, 17.

[3] Aggiornata alla Legge 69/2009 ed al D.Lgs. 28/2010.

[4] Così SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1959, 236.

[5] Secondo Cassazione civile, Sez. I, 13 agosto 2004, n. 15777, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 756, la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

[6] Secondo Cassazione civile, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2744, in Mass. Giur. It., 2008, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., l'attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all'atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest'ultima non sia in originale; secondo l'art. 156 cod. proc. civ., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all'iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale.

[7] PUNZI, Il processo civile, Torino, 2010, II, 39.

[8] Oppure dieci giorni nel caso di abbreviazione dei termini.

[9] MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, II, Padova, 2001, 68; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Torino, 43.

[10] Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 agosto 2010, n. 18156, in Massimario.it, 29, 2010.

[11] Tra gli altri, PUNZI, già cit.; si legge in Cassazione civile, Sez. III, 18 gennaio 2001, n. 718, in Mass. Giur. It., 2001, che nel caso di citazione di più persone, infatti, il 2° comma dell'art. 165 c.p.c., nel disporre che "l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione elle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione.

[12] Nei casi di più notificazioni.

[13] Anche nel nuovo processo amministrativo il dies a quo sarà individuato nell’ultima notificazione, ex D.Lgs. 104/2010.

[14] REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1997, II,187; si legge in Cassazione civile, Sez. III, 25 gennaio 2010, n. 1310 che in relazione al processo civile di cognizione anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165 c.p.c., comma 1 si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione. La costituzione entro il termine di dieci giorni dalla prima notificazione - rispetto alla quale il deposito dell'originale entro i dieci giorni dall'ultima notificazione assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano - può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata. Nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.

[15] Si veda la nota n. 10.

[16] Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini (così recita Cassazione civile, Sez. II, Ord., 13 luglio 2010, n. 16471).





In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.

NDR: la sentenza de qua va segnalata per importanza soprattutto sul piano pratico; bisognerà vedere cosa accadrà per le cause già instaurate seguendo un orientamento giurisprudenziale diverso da quello condiviso dalle Sezioni Unite; è probabile che si renderà applicabile l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., seppur in forma c.d. virtuale; si evidenzia, ad ogni modo, che sul tema delle sopravvenienze giurisprudenziali (seppur applicato al termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) si attende una pronuncia delle Sezioni Unite

(ordinanza 6514/2011).

Corte Costituzionale, la decorrenza del termine per la costituzione in appello

Costituzione in appello: il termine decorre dal perfezionamento della notifica e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.



La corte di Cassazione conferma l’ orientamento secondo cui:

la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante;
tale distinzione non si applica quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione.
Detto orientamento appare conforme alla “ratio” delle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno inteso unicamente evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, essendo restato fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini, quali quelli per la costituzione in appello o il deposito del ricorso, i quali richiedono il perfezionamento dell’intero processo notificatorio, essendo correlati ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.).
Principio, quest’ultimo, sancito espressamente dall’art. 4, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell’atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8).
Normativa rimasta ferma anche dopo che la legge n. 263 del 2005, modificando il previgente testo dell’art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un terzo comma con la statuizione – attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati – secondo la quale “la notifica si perfeziona,per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Cassazione civ., sent. 12 novembre 2008, n. 27010

Svolgimento del processo

1 La F. s.p.a., G. Cristina e S. Alberto, nelle rispettive vesti di editore, giornalista e direttore responsabile de “La X di Treviso”, con citazione del novembre 2001 proposero appello avverso la sentenza n. 1349 del 2000 del Xle di Treviso, con la quale erano stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Treviso. L’atto di appello veniva notificato a mezzo del servizio postale dall’ufficiale giudiziario, al quale la notifica era stata richiesta in data 10 novembre 2001, con consegna del plico raccomandato in data 13 novembre 2001. Gli appellanti si costituivano in data 21 novembre 2001. Nel contraddittorio con la controparte, che proponeva appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 10 novembre 2004 e notificata in data 21 marzo 2005, dichiarava improponibile l’appello per il mancato rispetto, da parte degli appellanti, del termine per la costituzione. Avverso tale sentenza la F. s.p.a., G. Cristina e S. Alberto hanno proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 17 maggio 2005 al Comune di Treviso, il quale resiste con controricorso notificato il 24 giugno 2005.
Motivi della decisione

1 Nel ricorso si premette che la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per essersi gli appellanti costituiti oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, facendolo decorrere, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – applicata retroattivamente alla fattispecie, svoltasi nel novembre 2001 – dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario notificante e non dal momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
La decisione viene censurata innanzitutto per avere applicato la sentenza della Corte costituzionale ad una fattispecie ad essa anteriore, in relazione alla quale non era in contestazione la regolarità della costituzione, con il conseguente effetto preclusivo all’applicazione della pronuncia d’incostituzionalità. Si deduce, al riguardo, che una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio del giusto processo stabilito dall’art. 111 Cost..
La decisione viene inoltre censurata per avere affermato, in ordine agli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità, che non sarebbe possibile distinguere fra effetti favorevoli ed effetti sfavorevoli al notificante, derivando dal perfezionamento della notifica per quest’ultimo dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il decorso da tale data del termine per costituirsi. Al riguardo si deduce che, sulla base di un’attenta esegesi della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, gli “effetti caducatori” della pronuncia della Corte non concernono il perfezionamento del procedimento di notificazione (che presuppone il ricevimento da parte del destinatario), con la conseguenza che il termine per la costituzione decorre dalla data del ricevimento da parte del destinatario.
2 In via pregiudiziale vanno dichiarate infondate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente per mancanza di specialità delle procure – quella dei ricorrenti S. e G. collocata a margine del ricorso e quella della società F. in calce al ricorso, su foglio aggiunto e senza data – e per genericità dei motivi del ricorso.
Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio, che in questa sede va riaffermato, secondo il quale le procure conferite a margine o in foglio separato unito al ricorso, per tale collocazione, salvo che dal testo non risulti espressamente il contrario (il che nel caso di specie non accade) debbono intendersi conferite per il giudizio di cassazione e soddisfano il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se non contengono alcun riferimento alla sentenza impugnata con il ricorso, mentre la mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio alla sentenza impugnata si ricava dalla connessione con il ricorso alla quale accede (Cass. sez. un., 10 marzo 1998, n. 2642; Cass. 29 ottobre 2001, n. 13414; 5 aprile 2002, n. 4849; 17 novembre 2003, n. 17397; 25 luglio 2006, n. 16907).
Quanto alla dedotta genericità del ricorso, questa non sussiste contenendo il motivo con esso formulato specifiche censure alla sentenza impugnata.
3 Venendo all’esame del ricorso, esso è fondato nei sensi appresso indicati, pur dovendosi ritenere l’applicabilità alla fattispecie della pronuncia d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, in quanto la regola “tempus regit actum” riguardante la successione delle leggi nel tempo, non si applica alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, con il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. 7 maggio 2003, n. 6926): giudicato e preclusioni insussistenti nel caso di specie.
La Corte di appello con la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per avere gli appellanti consegnato l’atto di appello all’ufficiale giudiziario per la notifica in data non posteriore al 10 novembre 2001 ed essersi essi costituiti in data 21 novembre 2001, dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello, consegnato al destinatario in data 13 novembre 2001. In proposito la Corte ha ritenuto di fare in tal modo applicazione dell’art. 149 c.p.c., quale risultante dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale.
La decisione della Corte di appello è errata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Ciò in quanto ha ritenuto “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile” a soggetti diversi dal notificante stesso. Con la successiva sentenza n. 28 del 2004 la stessa Corte costituzionale ha ribadito il principio generale secondo il quale va distinto il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ai fini delle decadenze a carico del medesimo, dal momento di perfezionamento della notifica anche per il destinatario, fermo restando che “la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario”.
Questa Corte, peraltro, ha già statuito (Cass. 26 febbraio 2008, n. 4996; 21 maggio 2007, n. 11783; 11 maggio 2007, n. 10837; SS.UU. 13 gennaio 2005, n. 458; Cass. 8 settembre 2004, n. 18087; 14 luglio 2004, n. 13065; 17 luglio 2003, n. 11201) – con giurisprudenza alla quale questo collegio ritiene giusto conformarsi dandole continuità – che la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione. Tali pronunce sono state emesse, specificamente, le prime tre proprio riguardo al termine per la costituzione dell’appellante, le altre riguardo al termine per il deposito del ricorso per cassazione, termini con riferimento ai quali è stato affermato che la notificazione deve ritenersi perfezionata, ai fini dell’inizio del loro decorso, anche per il notificante (appellante o ricorrente) dal momento del perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell’ultimo dei destinatari della notificazione. Analogo orientamento ha assunto, riguardo ai termini per il deposito del ricorso, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6774).
Detto orientamento appare conforme alla “ratio” delle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno inteso unicamente evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, essendo restato fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini, quali quelli per la costituzione in appello o il deposito del ricorso, i quali richiedono il perfezionamento dell’intero processo notificatorio, essendo correlati ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.). Principio, quest’ultimo, sancito espressamente dall’art. 4, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell’atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8). Normativa rimasta ferma anche dopo che la legge n. 263 del 2005, modificando il previgente testo dell’art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un terzo comma con la statuizione – attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati – secondo la quale “la notifica si perfeziona,per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Ritiene pertanto questo collegio che debba riaffermarsi il principio secondo il quale la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello o il deposito del ricorso per cassazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.