La costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione? Rinvio alle Sezioni Unite.
di Luigi Viola (fonte Altalex)
Sommario: 1. Premessa 2. Il problema 3. La tesi estensiva (slittamento in avanti del dies a quo) 4. La tesi restrittiva (a formazione progressiva) 5. Possibile soluzione in attesa delle Sezioni Unite.
1. Premessa
L’attore è tenuto, ex art. 165 c.p.c., a costituirsi entro dieci[1] giorni “dalla notificazione della citazione al convenuto”.
Con tale atto, la parte si rende giuridicamente presente nel processo, con la conseguenza di non poter essere dichiarata contumace[2]; si realizza in questo modo il contraddittorio in concreto, coerentemente con l’art. 101 c.p.c. e 24 Cost.
La forma della costituzione è per l’attore il deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo (con la procura[3]), contenete l’originale della citazione ed i documenti offerti in comunicazione[4]; se viene depositata la copia dell’atto di citazione e non l’originale (c.d. iscrizione a ruolo su velina) si verifica una mera irregolarità, inidonea a produrre nullità della sentenza[5]; allo stesso modo non è necessario depositare la procura in originale[6].
Il convenuto si deve costituire venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata dall’attore ovvero, se l’udienza è stata differita dal giudice istruttore a norma dell’art. 168bis, comma 5 c.p.c., almeno venti giorni prima di tale udienza; tuttavia, se una delle parti si è costituita nel termine assegnatole, l’altra parte può costituirsi in giudizio successivamente e fino alla prima udienza di comparizione e trattazione, restando ferme comunque, ex art. 171 c.p.c., le decadenze comminate ex art. 167 c.p.c. ed art. 38 c.p.c.[7].
2. Il problema
Sebbene il quadro così delineato sembri abbastanza chiaro, dubbi interpretativi sorgono con riferimento al dies a quo relativamente alla costituzione dell’attore, nel caso in cui sia necessaria una notificazione a più soggetti e questa non avvenga contestualmente.
Da quando decorre il termine dei dieci giorni per la costituzione dell’attore nei casi di più notificazioni verso più contraddittori? Dalla prima notificazione ovvero dall’ultima?
Se si fa decorrere dalla prima notificazione, l’attore dovrà poi integrare la domanda con il deposito dell’originale, quando “sono terminate le notifiche” (entro dieci giorni dall’ultima notificazione); se si fa decorrere dall’ultima notificazione, la costituzione sarà completa, senza ulteriori integrazioni.
Il problema si pone in quanto il legislatore non affronta expressis verbis la questione:
-l’art. 165 comma 1 c.p.c. recita che l’attore si deve costituire “entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto”; con ciò, dunque, il riferimento è all’ipotesi di un solo convenuto;
-l’art. 165 comma 2 c.p.c. recita che, nel caso di notifiche a più persone, l’originale della citazione “deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione[8]”; con ciò, pertanto, il riferimento è ad una pluralità di convenuti, ma si precisa che non si tratta di costituzione, quanto piuttosto “di inserire” l’originale nel fascicolo che, allora, dovrebbe essere già stato depositato; in pratica: pur riferendosi alla pluralità di “soggetti passivi”, tale da far pensare al dies a quo coincidente con l’ultima notificazione, comunque, non si “parla” di costituzione, ma di “inserimento dell’originale” in un fascicolo già esistente.
Il problema posto, d’altronde, non è privo di rilievi pratici, soprattutto ove si pensi all’art. 348 c.p.c. che commina l’improcedibilità dell’appello (anche d’ufficio) se l’appellante “non si costituisce in termini”.
Il problema è particolarmente dibattuto in dottrina[9]; altresì, la recente giurisprudenza è stata costretta a rimettere la questione alle Sezioni Unite[10], in considerazione dell’emersione di orientamenti contrastanti.
3. La tesi estensiva (slittamento in avanti del dies a quo)
Secondo una prima opzione interpretativa[11], il dies a quo per la costituzione dell’attore decorre, nel caso di più notificazioni, dall’ultima delle notifiche.
In pratica, si realizzerebbe una sorta di “sfalsamento in avanti” del dies a quo, a decorrere dall’ultima notificazione.
A favore di tale opzione deporrebbero vari rilievi:
-la fase della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario; se, pertanto, la notificazione è unitaria, allora, non è possibile immaginare una formazione progressiva, in cui l’attore si costituisce dieci giorni dopo la prima notifica, ma deve poi necessariamente integrare la domanda con le altre notifiche, depositando l’originale, ex art. 165 comma 2 c.p.c.; insomma, se il procedimento è unitario, bisogna fare tutto in modo unitario;
-il comma 1 dell’art. 165 c.p.c. non permette di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione; anzi, il comma 2 del medesimo articolo, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra suggerire all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima notifica e non dalla prima[12];
-è vero che l’attore può costituirsi anche quando il rapporto processuale non è completato verso tutti i convenuti, ma ciò servirebbe solo a dire che l’attore può costituirsi anche prima, senza escluderne la costituzione successiva; id est: affermare che ci si può costituire anche prima dei dieci giorni non vuol dire ritenere che ci si debba costituire entro dieci giorni dalla prima notificazione;
-infine, anche il ragionamento per analogia (analogia iuris) deporrebbe nel medesimo senso, ove si pensi al ricorso per Cassazione, ex art. 369 c.p.c., laddove il dies a quo decorre espressamente dall’ultima notificazione[13].
Alla luce di tali rilievi, pertanto, nel caso di più notificazioni, il dies a quo, inerente i dieci giorni per la costituzione dell’attore, andrebbe individuato nell’ultima notificazione e non nella prima.
4. La tesi restrittiva (a formazione progressiva)
Secondo altra opzione interpretativa[14], il dies a quo, nel caso di più notificazioni, ai fini della costituzione dell’attore, decorrerebbe dalla prima notifica e non dall’ultima, sulla falsariga di una fattispecie a formazione progressiva, dove bisogna prima costituirsi e poi integrare.
A favore di questa seconda opzione interpretativa, deporrebbero i rilievi che:
-la notificazione non è un procedimento unitario, ma è il frutto di singoli procedimenti, con la conseguenza che è possibile immaginare una formazione progressiva; prova che si tratta di singoli procedimenti è data dal fatto che possono emergere singole conseguenze processuali;
-l’art. 165 comma 2 c.p.c. afferma che “l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione”; pertanto si chiede un inserimento in un fascicolo già esistente che non può che essere quello già depositato con la costituzione; id est: se viene chiesto “l’inserimento” in un fascicolo, vuol dire che quest’ultimo deve essere già stato depositato; diversamente opinando si opterebbe per un’interpretazione contro la lettera della legge;
-non può essere esteso analogicamente quanto previsto dall’art. 369 c.p.c. anche all’art. 165 c.p.c., in quanto il ricorso per Cassazione ha delle caratteristiche particolari (sia con riguardo alla forma del ricorso, sia con riferimento al suo contenuto) che ne inibiscono l’estensione; anzi, al contrario, proprio il fatto che il legislatore all’art. 369 c.p.c. abbia specificamente affrontato il problema de quo risolvendolo in favore dell’ultima notificazione e non abbia fatto lo stesso con riguardo all’art. 165 c.p.c. deporrebbe nel senso del brocardo si voluit dixit: il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevedere un rinvio; d’altronde, tali norme vanno interpretate in modo rigoroso, essendo eccezionali tanto da incidere sulla improcedibilità, ex art. 348 c.p.c.;
-infine, un possibile slittamento riguarderebbe al più l’attività del cancelliere, ex art. 74 disp. att. c.p.c.; difatti, il cancelliere deve controllare la regolarità dell’atto e può farlo solo con riferimento al momento dell’integrazione, ex art. 165 comma 2 c.p.c., e non al momento della costituzione.
Alla luce di ciò, l’attore dovrebbe costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione e, successivamente, entro dieci giorni dall’ultima notificazione, depositare l’originale della citazione stessa; insomma, in questo modo, la costituzione dell’attore sarebbe a formazione progressiva.
5. Possibile soluzione in attesa delle Sezioni Unite
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite[15], una soluzione mediana e coerente con il sistema potrebbe emergere dall’esaltazione degli artt. 121-156 c.p.c., in base ai quali, in sede processuale di valutazione degli atti, bisogna privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo.
Ebbene, lo scopo della costituzione dell’attore va rinvenuto nell’esigenza di assicurare un contraddittorio in concreto e di far capire al convenuto “che si fa sul serio”; tale scopo viene raggiunto, sia che il dies a quo coincida con l’ultima notificazione e sia che si riferisca alla prima notificazione.
D’altronde, vengono in entrambi i casi assicurati i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost.
La costituzione così sarebbe entro i termini in entrambi i casi (tesi estensiva oppure restrittiva), potendo scegliere l’attore se costituirsi “esaustivamente” entro dieci giorni dall’ultima notificazione, oppure “a formazione progressiva” (ovvero prima depositando alcuni atti e poi integrando, ex art. 165 comma 2 c.p.c.).
Ad ogni modo, comunque, con il novellato art. 153 comma 2 c.p.c. sarà possibile chiedere la rimessione in termini[16].
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[1] Cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini.
[2] LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1984, 17.
[3] Aggiornata alla Legge 69/2009 ed al D.Lgs. 28/2010.
[4] Così SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1959, 236.
[5] Secondo Cassazione civile, Sez. I, 13 agosto 2004, n. 15777, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 756, la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
[6] Secondo Cassazione civile, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2744, in Mass. Giur. It., 2008, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., l'attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all'atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest'ultima non sia in originale; secondo l'art. 156 cod. proc. civ., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all'iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale.
[7] PUNZI, Il processo civile, Torino, 2010, II, 39.
[8] Oppure dieci giorni nel caso di abbreviazione dei termini.
[9] MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, II, Padova, 2001, 68; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Torino, 43.
[10] Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 agosto 2010, n. 18156, in Massimario.it, 29, 2010.
[11] Tra gli altri, PUNZI, già cit.; si legge in Cassazione civile, Sez. III, 18 gennaio 2001, n. 718, in Mass. Giur. It., 2001, che nel caso di citazione di più persone, infatti, il 2° comma dell'art. 165 c.p.c., nel disporre che "l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione elle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione.
[12] Nei casi di più notificazioni.
[13] Anche nel nuovo processo amministrativo il dies a quo sarà individuato nell’ultima notificazione, ex D.Lgs. 104/2010.
[14] REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1997, II,187; si legge in Cassazione civile, Sez. III, 25 gennaio 2010, n. 1310 che in relazione al processo civile di cognizione anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165 c.p.c., comma 1 si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione. La costituzione entro il termine di dieci giorni dalla prima notificazione - rispetto alla quale il deposito dell'originale entro i dieci giorni dall'ultima notificazione assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano - può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata. Nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.
[15] Si veda la nota n. 10.
[16] Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini (così recita Cassazione civile, Sez. II, Ord., 13 luglio 2010, n. 16471).
In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.
NDR: la sentenza de qua va segnalata per importanza soprattutto sul piano pratico; bisognerà vedere cosa accadrà per le cause già instaurate seguendo un orientamento giurisprudenziale diverso da quello condiviso dalle Sezioni Unite;
è probabile che si renderà applicabile l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., seppur in forma c.d. virtuale; si evidenzia, ad ogni modo, che sul tema delle sopravvenienze giurisprudenziali (seppur applicato al termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) si attende una pronuncia delle Sezioni Unite
(ordinanza 6514/2011).