SENTENZA 6244/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Condominio è un ente di gestione rappresentato dall’amministratore.
Il domicilio del Condominio coincide con quello dell’amministratore che
lo rappresenta ed al quale vanno notificati tutti gli atti rivolti al
Condominio. Pertanto, è nulla la notifica nei confronti
dell’amministratore del Condominio, se intervenuta presso lo stabile
condominiale e non presso la residenza dell’amministratore o il suo
domicilio.
Silvio dott. Sorace Presidente relatore
Maria Enrica dott. Puoti Consigliere
Cecilia dott. De Santis Consigliere
riunita oggi in camera di consiglio per
decidere nella causa in appello appresso indicata, trattenuta in
decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21/02/2014
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2008, vertente
TRA
R.G, elettivamente domiciliato in Roma
in Via (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo
rappresenta e difende in virtù di delega in margine all’atto di appello
C.F. (OMISSIS)
Appellante
E
Condominio dello stabile di Largo V.B.
n. 68, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in
Roma in Via Ugo De Carolis, 31 presso lo studio dell’avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione C.F. (OMISSIS)
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 11-28/5/2007
Conclusioni: per l’appellante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza disattesa
e reietta, esperiti i necessari incombenti, in riforma della sentenza
impugnata: a) dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione
per tardività; b) in via subordinata, nel merito, rigettare
l’opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, e, per
l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. R.G. 13121/2005,
condannando l’opponente alle spese del giudizio ed al risarcimento per
lite temeraria ex art. 96 c.p.c., 2° comma, non inferiore a 10.000,00
Euro, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; c) con
vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di
giustizia, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
12,5%”.
Per parte appellata: “Piaccia all’Ecc.ma
Corte rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare
l’atto di appello promosso dal Sig. G.R. confermando la sentenza del
Tribunale di Roma n. 10598/07, con vittoria di spese, competenze ed
onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in
favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente
notificato il Condominio di Largo V.B. n. 68 in Roma, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, premesso che con decreto ingiuntivo
del tribunale di Roma del 29.3.05, notificatogli presso l’indirizzo di
Largo V.B. n. 68, in data 5.5.05, gli era stato ingiunto di pagare in
favore di G.R. la somma di € 33.389,98 oltre interessi legali dalla
domanda, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento
monitorio, con termine di quaranta giorni dalla notifica; che come a
conoscenza del R. e rilevabile dal verbale di consegna del 10.2.05, in
occasione del subentro del nuovo amministratore P.M. all’amministratore
uscente R., la nuova sede e domiciliazione del Condominio era quella
sita in Roma, Via G.B. n. 71,; che nonostante al ricorrente fosse nota
questa circostanza quest’ultimo, tramite il suo procuratore Avv. C.,
aveva notificato il decreto ingiuntivo presso l’indirizzo di Largo V.B.
n. 68 ove non sussisteva alcuna domiciliazione del soggetto giuridico
opponente, né alcun soggetto rappresentante dello stesso ed idoneo alla
ricezione di qualsivoglia atto giuridico; che, pertanto, l’intimato non
aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto per l’irregolarità della
relativa notificazione, che doveva, conseguentemente, ritenersi nulla;
proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il
suddetto decreto per i seguenti motivi: 1) nullità della notifica
perché effettuata in luogo diverso da quello indicato espressamente
dall’amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.M.; 2) mancata
notifica “a mani proprie” dell’amministratore in carica, ed in luogo
destinato all’organizzazione e svolgimento dell’attività condominiale
(mancava anche un servizio di portierato o di persona incaricata di
svolgere una qualche mansione condominiale), non essendo comunque mai
stato designato, nell’ambito del condominio, un luogo espressamente
destinato a tale uso. Ciò posto, il Condominio di Largo V.B. n. 68 in
Roma, citava R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Roma per la
declaratoria di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo
opposto e della sua inefficacia ai sensi dell’art. 644 c.p.c.. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio R.G. chiedendo in
via pregiudiziale che fosse dichiarata l’inammissibilità
dell’opposizione perché tardiva, ed in subordine, nel merito, il rigetto
dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la
conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell’opponente
alle spese di giudizio ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. nella somma di € 10.000,00, od in quella maggiore o minore
ritenuta di giustizia. All’udienza del 31.1.07, sulla conclusioni delle
parti, il giudice riservava la decisione.
Il Tribunale, con la indicata sentenza
di cui sopra, dichiarava la nullità della notifica e la conseguente
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; rigettava ogni domanda
dell’opposto; condannava quest’ultimo al rimborso in favore
dell’opponente delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi €
2.600,00 di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.700,00
per onorari, oltre IVA e CAP nella misura di legge su diritti ed
onorari.
Avverso tale sentenza proponeva appello R. che concludeva come in epigrafe.
L’appello è solo diretto a far
dichiarare l’ammissibilità dell’opposizione; in realtà il motivo è
infondato, perché, ad evidenza, la notifica del decreto ingiuntivo era
irregolare, anzi nulla, tale da impedire la conoscenza tempestiva da
parte dell’amministratore in carica. E’ esatto, infatti, il principio
giurisprudenziale secondo cui “il domicilio del condominio che non ha
propria sede in senso tecnico (ex art. 46 c.c.), non può che coincidere
con quello dell’amministratore che lo rappresenta (Cass. n. 976/2000 e
Cass. n. 12208/1999) ed al quale perciò vanno notificati tutti gli atti
rivolti al condominio, secondo le regole stabilite per le persone
fisiche” (Cass. n. 6900/2001). “Perciò la notifica potrà avvenire in
ogni luogo con consegna a mani proprie” (Cass. n. 12460/04; anche Cass.
n. 11303/07). Questa valutazione è diretta conseguenza della
considerazione (Cass. n. 3064/07) secondo cui il condominio è un ente di
gestione, rappresentato dall’amministratore. Nella specie, la notifica
ex art. 140 c.p.c. nei confronti del condominio in persona
dell’amministratore, non è intervenuta presso il luogo di residenza
dell’amministratore, ma presso la sede del condominio amministrato,
senza che risultino locali condominiali. La Suprema Corte ha
espressamente ritenuto che “la notificazione fatta al condominio nel
luogo dove ha sede l’edificio condominiale non è in se nulla, lo è solo
quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un
luogo espressamente destinato ed in fatto utilizzato per
l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere
rappresentato anche dalla portineria”. Nella specie, quindi, non è stata
valida la notifica nei confronti dell’amministratore, intervenuta
presso lo stabile condominiale, senza che ricorressero le condizioni
indicate dalla giurisprudenza, e non presso la residenza
dell’amministratore o il suo domicilio, del decreto ingiuntivo ed è pure
dimostrata la non tempestiva conoscenza del decreto, sì che
l’opposizione tardiva è sicuramente ammissibile. Con tale opposizione
ammissibile è stata dedotta, ma non a ragione, la inefficacia del
decreto ingiuntivo, perché è ovvio che tale questione di inefficacia del
decreto, una volta dimostrata la invalidità della notifica, è
assorbita. Se si fa riferimento, comunque, alla notifica del decreto
come invalidamente intervenuta, infatti, la data della sua effettuazione
(5/5/05) esclude il superamento del termine indicato per la notifica
del decreto (60 giorni dalla data – 29/3/05 – di emissione del decreto);
se, per contro, si intende riferirsi al fatto che, essendo invalida la
notifica del decreto, automaticamente ne conseguirebbe la inefficacia
del decreto per omessa valida notifica tempestiva del decreto, si
giungerebbe assurdamente a ritenere che, in ogni caso di invalidità
della notifica del decreto ingiuntivo, seguirebbe la sua inefficacia,
(perché, di norma, la invalidità di notifica del decreto comporta la
considerazione della mancanza dei requisiti di una notifica tempestiva
del decreto), laddove è evidente che tale problematica della inefficacia
per tardiva notifica, va ritenuta assorbita dal rilievo della
invalidità della notifica del decreto. Così, una volta ritenuta
ammissibile l’opposizione, e superata la problematica della inefficacia
del decreto per il profilo sancito in primo grado, d’altra parte,
ritenuto che, in ogni caso, la rilevata (a torto, peraltro) inefficacia
del decreto ingiuntivo – per tardiva notifica – non esime per nulla
l’esame del merito della domanda monitoria: infatti, è principio
giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ove sulla domanda si
costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte
convenuta in senso sostanziale (opponente), il giudice adito “ha il
potere dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione”
(nel caso per giunta infondata) “…ma di decidere sulla fondatezza della
pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n. 21050/06, n.
8955/06): Ne consegue che, a fronte della sentenza di primo grado che,
oltre a dichiarare l’inefficacia del decreto, ha rigettato la domanda di
parte opposta, senza motivazione sul punto di merito, l’appellante ha, a
sua volta, riproposto le conclusioni in via subordinata sul merito
senza altresì alcuna motivazione al riguardo, così cadendo l’appello su
tale punto “in limine” (tra l’altro parte appellante non ha neppure
depositato la comparsa di costituzione di primo grado a fronte
dell’opposizione del Condominio).
La sentenza va, quindi, confermata (ivi inclusa la inefficacia non fatta oggetto di specifico motivo di appello).Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte respinge l’appello; condanna l’appellante al rimborso, in favore
di parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in €
2.500,00 (ivi inclusi € 1.900,00 per onorari)
Roma, 29/05/2014
Il Presidente relatore estensore
Silvio Dott. SoraceDEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 13 ottobre 2014