REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1483/11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente a oggetto:
risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli, vertente
TRA
AAA Aaa, nato a <…> il <…>, C.F.: <…> e CCC Sss, nata a <…> il <…>, C.F.: <…>, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nato a <…> il <…>, residenti in <…>, al Corso <…>, nello stesso comune elettivamente domiciliati, alla Via Aaa, nello studio dell'avvocato Fff Aaa, C.F.: <…>, che li difende e li rappresenta in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio;
ATTORI
E
Aaa Rrr, C.F.: <…>, residente in <…>, alla Via <…>, 72;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' LA
UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.:02705901201, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco, alla Via Principe di Piemonte,60, nello studio dell'avvocato Ccc PPP, C.F. : <…>, che la difende e la rappresenta in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E, ALTRESI', LA
Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, C.F. :00079760328, in persona della sua Procuratrice Speciale Generali Business Soiutions S.p.A., C.F.:07833760015, difesa e rappresentata dagli avvocati Lll Ggg, C.F. <…>, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott. <…> di Milano del <…> rep. n. <…> e Aaa AAA, C.F.: <…>, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott. <…> di Milano del <…>, rep. n. <…>, elettivamente domiciliata in <…>, alla Via <…>, presso <…>; CONVENUTA
CONCLUSIONI
All’ udienza dell'8 novembre 2013, le parti concludevano come da relativo verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell' articolo 58, 2° comma, della citata legge.
Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia dell'Aaa Rrr, ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Ancora in via preliminare rileva osservare che nel caso di sinistro provocato da veicolo non identificato è, a parere di questo giudice, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, c.d. codice delle assicurazioni private.
Invero, alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l'articolo 141, ai fini della sua applicabilità, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, presuppone che il sinistro si sia verificato almeno tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a.. La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il danno di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l'impresa di assicurazione di quest'ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ( comma 3 del citato articolo 141).
Alla stregua dei superiori rilievi deve ritenersi che l'articolo 141 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 non si applica alle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore ( nel caso di uscita di strada del veicolo del vettore per errore di guida del suo conducente), né alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato e un veicolo non assicurato o non identificato. In queste ipotesi il terzo trasportato potrà esperire l'azione ordinaria nei confronti del responsabile civile ovvero nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato ( siccome nel caso di specie, n.d.r. ) o non coperto da assicurazione, ex articolo 283 del citato decreto legislativo.
Orbene, nella fattispecie de qua gli attori, nella loro chiarita qualità, hanno agito in via principale ai sensi del citato articolo 141 nei confronti della S.p.A. UGF Assicurazioni, assuntrice del rischio derivante dalla circolazione del motociclo Honda, targato DH20052, a bordo del quale era trasportato il loro figlio minore e in via subordinata, nel caso di ritenuta inapplicabilità della citata disciplina, nei confronti della S.p.A. Generali Assicurazioni, in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo stato, il sinistro per cui è causa, cagionato da veicolo non identificato.
Questo giudice, si ripete, ritiene inapplicabile alla fattispecie in rassegna la normativa dettata dal citato articolo 141, conseguendone l'inammissibilità della domanda proposta dall'AAA e dalla CCC, nella loro chiarita qualità, nei confronti della S.p.A. UGF Assicurazioni, impresa di assicurazione del vettore. Occorre, pertanto, ai fini della delibazione della domanda fare riferimento alla normativa dettata dall'articolo 283 del suddetto decreto legislativo, subito avvertendosi che va dichiarata la proponibilità della domanda avendo, l'AAA Aaa e la CCC Sss, nella loro chiarita qualità, documentalmente provato di aver ottemperato all'onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia, mediante lettera spedita, a mezzo del servizio postale in raccomandazione e con avviso di ricevimento alla CONSAP ed alla S.p.A. Generali Assicurazioni, nella sua detta qualità e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa.
Destituita di fondamento è l'eccezione di improponibilità della domanda. Sul punto rileva osservare che trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 287 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, il quale al primo comma espressamente statuisce che nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d) - veicolo non identificato, veicolo - sprovvisto di copertura e veicolo circolante contro la volontà del proprietario - l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP. Il citato articolo 287, in riforma dell'articolo 22 della Legge numero 990 del 1969, prevede l'obbligo di inoltrare la richiesta di risarcimento danni non solo all'impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ma anche alla CONSAP (soggetto distinto dall'impresa designata) la quale pur non dovendo essere necessariamente convenuta in giudizio, può intervenire, ai sensi del 3°comma del citato articolo 287, anche in grado di appello.
La formulazione della disposizione dell'articolo 287, rispetto al vecchio testo dell'articolo 22 della Legge numero 990 del 1969, sostituendo alla congiunzione " o ", riportata dal citato articolo 22, la congiunzione" e "prevista dal citato articolo 287 del Decreto Legislativo numero 209 del 2005, in merito alla necessità di inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'impresa - designata ed alla CONSAP, non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Nel caso di specie in esame, l'AAA Aaa e la CCC Sss, nella loro chiarita qualità, hanno ottemperato alle disposizioni vigenti in subiecta materia. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta si evince che l'AAA e la CCC hanno inviato la richiesta di risarcimento danni sia alla S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità, che alla CONSAP,sconseguendone la proponibilità della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, formulata dalle S.p.A. convenute, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene tutti i requisiti previsti dalla legge. Va, pertanto, disattesa l'eccezione de qua.
Sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti ( condizione dell'azione ), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito).
L'AAA e la CCC, nello loro chiarita qualità, hanno provato di essere legittimati attivi mediante la rituale produzione della documentazione medica e mediante la prova testimoniale.
Quanto, poi, alla legittimatio ad causam della S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità, per ritenerla sussistente è sufficiente considerare che nella fattispecie de qua, dall'esame del dossier istruttorio, sorretto da prove adeguate e attendibili, emerge in modo inequivocabile che il sinistro stradale, nel quale è rimasto coinvolto il minore AAA Vvv è da ritenere in rapporto di causalità efficiente con la sola condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata, può, pertanto, ritenersi provata la legittimazione passiva della S.p.A. Generali Assicurazioni, che è l'impresa designata ex lege per la Regione Campania per la gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, provocati da veicoli rimasti sconosciuti.
Rileva osservare, sul punto, che nel caso di sinistri provocati da veicoli non identificati, costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non incide sulle regole generali in tema di onere della prova, per cui spetta al danneggiato di provare che il sinistro è stato causato da un veicolo non identificato (Cass. n. 10762 del 1992), che tale veicolo rientra tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria ( Cass. n. 1905 del 1991 ), che i danni sono in rapporto causale con il sinistro, che il sinistro è attribuibile alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato ( Cass. n. 10762 del 1992; Cass. n. 8467 del 1999), che la mancata identificazione è dovuta a impossibilità incolpevole, subito osservandosi che tale prova è stata ritenuta raggiunta quando il conducente colpevole non si sia fermato, o quando il danneggiato non era in condizioni psico-fisiche per identificare il veicolo, o nel caso in cui il danneggiante abbia denunciato alle competenti Autorità di Polizia le circostanze del fatto. Tale denuncia è stata ritenuta sufficiente ma certamente non necessaria in presenza di una domanda suffragata da prove concludenti e certe, come nel caso ora allo scrutinio di questo giudice.
La Suprema Corte di Cassazione ha puntualizzato, con la sentenza n. 18532 del 3 settembre2007, che «… l’omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, da se stessa a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe la evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte.....a nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia ) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica .... ». La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha, altresì, affermato che il giudice deve accertare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, se la fattispecie concreta è riconducibile a quella del danno cagionato da veicolo non identificato nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, indipendentemente dalla denuncia del fatto all'Autorità di Polizia.
Nel merito, la domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss tendente al risarcimento dei danni che gli stessi assumono di aver sofferto, nella loro chiarita qualità, per le lesioni personali riportate dal loro figlio minore Vvv, in qualità di trasportato a bordo del motociclo Honda, targato XX00000, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il testimone MMM Sss, indotto dagli attori ed escusso all'udienza del 16 luglio 2012, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, nella loro chiarita qualità, con l'atto introduttivo del giudizio, con dichiarazioni precise, puntuali e dettagliate.
Dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che verso la fine del mese di aprile dell'anno 2010 alle ore 10.30-11.00 circa, in Terzigno, un'autovettura Fiat Punto, di colore scuro, proveniente da Via Diaz, non si fermava al segnale di Stop, posto sulla sua direttiva di marcia e urtava il motociclo Honda, che proveniva dal Corso Einaudi con direzione Poggiomarino - Vesuvio, a bordo del quale era trasportato il minore Aaa Vvv che indossava il casco e che a seguito dell'urto, riportava lesioni. E', altresì, emerso che la menzionata autovettura Fiat Punto dopo l'impatto si allontanava velocemente.
L'istruttoria orale e documentale ha evidenziato che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa è da ravvisare nella sola illecita, imprudente e negligente condotta di guida del conducente della suddetta autovettura, rimasta sconosciuta, che ha violato che ha violato l'obbligo di arrestarsi allo stop e concedere la precedenza ai veicoli in circolazione sul Corso Einaudi, strada preferita, ai sensi dell'articolo 145, 4 comma, c.d.s. (il quale statuisce che i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale), nonchè le più elementari norme di comune prudenza e diligenza e, pertanto, va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro de quo.
Al riguardo rileva osservare che a differenza dell'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito, o dell'obbligo di dare la precedenza in area di incrocio alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di stop ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale « il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di Stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza» (Cass. 3 maggio 2007, n. 10159).
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda per quanto di ragione.
In ordine al quantum debeatur, si deve ritenere accertato, alla stregua della consulenza medico legale di ufficio del dottore Lll CCC immune da vizi logici e tecnici e alle cui conclusioni, adeguatamente motivate, questo giudice ritiene di uniformarsi, che alle lesioni riportate dal minore AAA Vvv sono conseguiti postumi di carattere permanente valutati nella misura del 3,5%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 2, un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 20 valutabile al 50 % e un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 15 valutabile al 25 %.
Al riguardo rileva osservare che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (articolo 32 della Costituzione), sicchè il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il danno biologico, che, inteso come la menomazione dell'integrità psico - fisica della persona in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
Effettuando la concreta liquidazione della somma da riconoscere, a titolo di risarcimento, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e attestato dal C.T.U. nella misura del 3,5 %, dell'età del danneggiato al momento del sinistro per cui è causa ( anni 17 ), facendo riferimento ai criteri indicati nella Legge numero 57 del 2001, trattandosi di lesioni micropermanenti e di sinistro avvenuto dopo l'entrata in vigore della citata legge, tenuto conto dell'aggiornamento delle somme D.M. 17 giugno 2011, pubblicato nella G.U. numero 147 del 27 giugno 2011), deve liquidarsi, a titolo di danno biologico da invalidità permanente, la somma di € 3.076,38.
Per quanto riguarda, poi, il danno biologico temporaneo, tenuto conto dei criteri applicati in campo nazionale ( che prevedono € 44,28 per ogni giorno di inabilità) va liquidata la somma di € 88,56 (€ 44,28 X 2 = € 88,56) per invalidità temporanea totale di giorni 2, la somma di € 442,80 (€ 22,14 X 20 = € 442,80) per invalidità temporanea parziale di giorni 20 valutabili al 50 % e la somma di € 166,05 (€ 11,07 X 15 = € 166,05) per invalidità temporanea parziale di giorni 15 valutabili al 25 %.
Nulla è dovuto per il danno morale, in quanto non allegato e non provato.
Sul punto rileva osservare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo giudice, la rilettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'articolo 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno( Cass. S.S. U.U. 26972 dell'11 novembre 2008).
Ne consegue, pertanto, che nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno morale non individua una autonoma categoria di danno ma, rientrando nel danno biologico, descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Alla luce dell'or citata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte il danno morale, inteso come sofferenza morale determinata dal " non poter fare ", non è in re ipsa, ma è danno conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato, con la conseguenza che in mancanza di allegazione e di prova, siccome nel caso in esame, è esclusa la sua risarcibilità, dovendosi escludere la automatica liquidazione del danno de quo.
All'AAA Aaa e alla CCC Sss, nella loro detta qualità, deve essere liquidata la somma di € 188,15 per le spese mediche, di cui € 88,15 per le spese mediche documentate ed € 100,00 per le spese mediche non documentate, liquidate in via equitativa.
La somma complessiva da liquidare, a favore dell'AAA Aaa e della CCC Sss, nella loro detta qualità, è di € 3.961,94.
Ne consegue che la S.p.A. Generali Assicurazioni, nella sua chiarita qualità, va condannata al pagamento, in favore dell' AAA Aaa e della CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, della complessiva somma di € 3.961,94.
La suddetta somma è liquidata al valore attuale, e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2 %, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, non sull'importo liquidato all'attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data della pubblicazione della presente sentenza oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulla somma liquidata all' attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria
Le spese processuali a favore dell'AAA e della CCC, nella loro detta qualità, seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico degli attori, dovranno gravare in via definitiva a carico della S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità.
La peculiarità della fattispecie, in uno alla concreta valutazione degli interessi contrapposti, tenuto conto della esistenza di contrasti interpretativi e del dibattito giurisprudenziale in materia, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra la UGF Assicurazioni S.p.A. e l'AAA e la CCC, nella loro chiarita qualità.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nei confronti della UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della S.p.A. Generali Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'Aaa Rrr, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'AAA Rrr;
2 ) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nei confronti della UGF,Assicuraziom S.p.A.;
3 ) dichiara il conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta esclusivo responsabile nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
4) in parziale accoglimento della domanda condanna la S.p.A. Generali Assicurazioni, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'AAA Aaa e della CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, della somma di € 3.961,94 al valore attuale, oltre agli interessi come calcolati nella motivazione;
5) condanna la S.p.A. Generali Assicurazioni, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in complessivi € 2.050,00, di cui € 550,00 per spese (comprese quelle di C.T.U. ), € 1.500,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all'avvocato Fff Aaa;
5 ) compensa le spese di lite tra l'AAA e la CCC nella loro chiarità qualità e la UGF Assicurazioni S.p.A..
Così deciso in Ottaviano il 22 novembre 2013
Il Giudice di Pace
Avv. Anna Esposito