mercoledì 23 novembre 2011

risarcimento danni per mancato passaggio proprietà autovettura

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa dott. Pilade Silvestri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 559/98 R. G. promossa da:

C. R., rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv. Silvio Scuglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, via Vesalio n. 8/a

= ATTORE =

CONTRO

S. P., residente in Pisa, via delle Cascine Nuove n. 122
= CONVENUTO CONTUMACE=

R. A., elettivamente domiciliato in Pisa, via Benedetto Croce n. 11, presso e nello studio del prof. Avv. Antonio Calamia, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all’atto di citazione
= CONVENUTO =

Avente per oggetto:

RISARCIMENTO DANNI per mancato passaggio proprietà autovettura

Passata in decisione all’udienza del 14.06.99 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell’interesse della parte attrice:

"Voglia il Giudice di Pace di Pisa:

- dichiarare, sulla base delle precedenti osservazioni, la responsabilità di entrambi i convenuti per il danno di cui è causa;

- condannare i medesimi, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento, quale risarcimento in favore dell’attore, della somma da questi pagata di £ 398.301 per le infrazioni al codice della strada e di £ 4.103.406 per la tassa di possesso, per un totale di £ 4.501.707, come risulta dalle allegate ricevute non contestate, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto a quello dell’effettivo soddisfo, il tutto nell’ambito della competenza per valore del Giudice adito;

- condannare infine i convenuti alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio come da nota spese che si allega."

Nell’interesse di parte convenuta:

"Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice di Pace di Pisa, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa:

rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal A. R. ad alcun titolo al sig. R. C. a titolo di risarcimento danni ex art. 1708 c.c..
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 5 febbraio 1998 il sig. C. R., premesso di avere rilasciato a favore del dott. A. R, legale rappresentante della concessionaria A. S.r.l. con sede in Madonna dell’Acqua (PI), procura per Notaio. Landini di Pisa 08.02.1990 Rep. 343.338 per la vendita della propria autovettura tg. PI 324428, auto venduta poi in data 14.02.1990 dal suddetto mandatario al sig. P. S. per la somma di £ 1.400.000, e che per gli anni 1994-1995-1997 era stato costretto a pagare , per infrazioni stradali e per bolli auto relativi all’autovettura venduta, la complessiva somma di £ 4.501.707, in quanto né il mandatario R. né l’acquirente S. avevano provveduto ad effettuare le prescritte dichiarazioni di passaggio di proprietà dell’auto al competente PRA, somme invano richieste in restituzione al S. ed al R., chiedeva che, accertate le rispettive responsabilità dei suddetti, gli stessi venissero condannati, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento della suddetta somma di £ 4.501.707 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza di prima comparizione non si costituiva il convenuto P. S, sebbene regolarmente citato, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituiva invece il convenuto dott. A R, il quale eccepiva preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva in quanto, all’epoca dei fatti, egli non era più il legale rappresentante della A S.r.l., e, nel merito, chiedeva respingersi le istanze avanzate nei suoi confronti per avere egli agito secondo le norme civilistiche che regolano il contratto di mandato senza rappresentanza.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ex art. 320 1° comma CPC, venivano ammesse ed espletate le prove per interrogatorio formale del convenuto R e per testi come formulate, dopo di che la causa, alla udienza del 14 giugno 1999, veniva ritenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene innanzitutto questo Giudicante che indubitabile sia, sotto ogni profilo, la responsabilità del convenuto P S il quale, non provvedendo alle incombenze relative al passaggio di proprietà della autovettura in questione che, secondo prassi costante, sono a carico della parte acquirente e per le quali, inoltre, si era assunto ogni onere firmando la scrittura privata 21.06.1991, ha, con tale comportamento, arrecato un danno patrimoniale sia al vecchio proprietario dell’autoveicolo, che ha dovuto pagare in sua vece le contravvenzioni stradali provocate dal S, nonché la tassa di circolazione per gli anni 1991,1992,e 1993 che lo stesso non si era curato di pagare, sia al convenuto R A, chiamato dall’attore C a rispondere solidalmente con lo stesso S per il risarcimento dei danni di cui sopra.

Tale comportamento di completo disinteresse di ogni obbligo derivatogli dall’acquisto dell’autovettura, già dimostrato con la sprezzante risposta scritta alla richiesta del prof. C effettuata il 18.10.1994, ha avuto seguito nel seguente processo, nel quale, rimanendo contumace, il S ha ulteriormente dimostrato di non poter minimamente contrastare sotto alcun profilo la pretesa attrice.

Per quanto concerne la richiesta attorea di accertamento di responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1708 c.c. nei confronti del convenuto R A, devesi innanzi tutto respingersi l’eccezione del medesimo preliminarmente proposta (per quanto di fatto non coltivata in prosieguo di giudizio) di carenza di legittimazione passiva, per non essere più, lo stesso, all’epoca dei fatti, il legale rappresentante della Concessionaria A S.r.l.; e ciò essendo risultato chiaramente in atto che il R era stato citato personalmente, e non quale rappresentante legale della concessionaria, carica che non rivestiva più da vari anni.

Ritiene infatti questo giudicante che se il R avesse esercitato il mandato di vendita conferitogli in tale veste, chiaramente la consegna alla A S.r.l. della vecchia autovettura avrebbe configurato solo un conguaglio del prezzo di acquisto della nuova, e quindi, come più volte deciso anche da questo Giudice di Pace, il mandato in questione rilasciato a soggetto che fa abitualmente commercio di autoveicoli, avrebbe dovuto comprendere implicitamente l’obbligo del mandatario di provvedere anche alla trascrizione delle vendite presso il PRA trattandosi di fatto di un trasferimento di proprietà al concessionario, e se non altro, per l’impossibilità da parte del "mandante" di venire a conoscenza del nominativo dell’eventuale acquirente dell’autovettura cedute a conguaglio.

Nel caso di specie ci troviamo invece nell’impossibilità da parte dell’A, per le ragioni che sappiamo, di ritirare la vecchia auto del Prof. C a conguaglio del prezzo della nuova, e della conseguente necessità di trovare, per altro tramite, un compratore della stessa, culminata con il rilascio del mandato ad hoc al dott. R. contattato ed incaricato preliminarmente dal G C, dipendente dell’A S.r.l.

Si tratta quindi di accertare, in questa sede, se il R, mandatario senza rappresentanza, avesse o meno anche l’obbligo di curare la trascrizione della vendita dell’auto al PRA e se tale adempimento rientri o meno tra gli atti necessari al compimento del mandato previsto dal 1° comma dell’art. 1708 c.c., o, per meglio dire, sia compreso tra quelle attività complementari, strumentali all’esercizio del mandato e necessarie al conseguimento del risultato previsto dal mandato stesso sulle quali vi è concorde giurisprudenza.

Un esame della giurisprudenza in materia fa propendere per la soluzione negativa.

Vi infatti concordanza nel ritenere che la trascrizione al PRA non sia un requisito di validità o efficacia dell’alienazione (oggetto del mandato) ma solo uno strumento di tutela per il caso di conflitto tra più soggetti che vantino diritti sulla cosa (Cass. 5954 s. II 1996; 5270 s. IV 1997; app Milano 29.10.1991)

Non solo: ma le uniche due sentenze che prevedono tale obbligo per il mandatario, lo prevedono come obbligo contrattuale espressamente previsto dalle parti nel contratto (Cass. Sez. II n. 3853 del 5.9.89 e Sez. III n. 2444 del 2.3.95): il che, nel caso in specie, non é previsto, in quanto il mandato é puramente generico e finalizzato sic et simpliciter alla vendita dell’autoveicolo.

Se si considera infine che il mandatario R, nel periodo in cui l’auto in questione era rimasta nella sua disponibilità, aveva sempre provveduto al pagamento delle relative tasse automobilistiche, e che, trovato il compratore nella persona del S, gli aveva fatto sottoscrivere un preciso atto di assunzione di responsabilità derivanti dal trasferimento, nonché l’impegno a trascrivere il trasferimento stesso al PRA nel termine di legge (adempimento, del resto, per prassi costante, a carico dell’acquirente), appare evidente che nessun appunto possa essergli mosso avendo egli eseguito il mandato ex art. 1710 c.c..

Non può infine non essere sottolineato, sotto il profilo dell’obbligo tributario, il fatto che sfortunatamente l’attore C ha provveduto al pagamento della tassa di circolazione dell’autoveicolo per gli anni a riferimento solo pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge 27.12.1997 n. 449, che, all’art. 17 comma 18 ha modificato l’art. 94 Codice della Strada, disponendo che nei casi in cui si dimostri che il bene non é più nelle disponibilità del ‘titolare" viene messo l’obbligo fiscale dello stesso, e gli uffici competenti (leggi Ufficio del Registro) provvedono allo annullamento delle procedure di riscossione coattiva.

In conclusione ritiene questo Giudice che il convenuto S P debba, in conseguenza di quanto sopra detto, essere condannato a pagare all’attore C R, la complessiva somma di £ 4.501.707 come in atti dettagliata, somma sulla quale andranno conteggiati gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, e le spese di causa liquidate come in dispositivo.

Il convenuto S deve altresì essere condannato a rifondere al convenuto R A le spese di causa, spese che vengano pure liquidate in dispositivo.

Ritiene infine questo giudicante che sussistano giusti motivi per un equa compensazione delle spese tra l’attore C ed il convenuto R.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto P S a pagare all’attore R C, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di £ 4.501.707 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo.

Lo condanna altresì a pagare all’attore le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £ 4.229.000, delle quali £ 557.000 per spese, £ 1.552.000 per diritti e £ 2.120.000 per onorari, oltre al 10% su diritti ed onorari per spese generali e IVA e CAP come per legge, ed al convenuto A R quelle relative alla sua costituzione in causa, che liquida in complessive £ 2.479.800 delle quali £ 256.800 per spese, £ 1.333.000 per diritti e £ 890.000 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge.

Rigetta la domanda dell’attore C nei confronti del convenuto R e dichiara interamente compensate tra gli stessi, sussistendo giusti motivi, le spese di causa.

Così deciso in Pisa il 25 giugno 1999

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