lunedì 7 novembre 2011

L'ESECUZIONE SUI BENI INDIVISI

ESECUZIONE SU BENI INDIVISI

Può accadere che la esecuzione abbia ad oggetto, tra gli altri o in via esclusiva, beni indivisi: ovvero beni in comproprietà con soggetti non esecutati.
Nella esecuzione in commento si trova coinvolto un soggetto estraneo alla posizione debitoria.
A questi va prima di tutto notificato l’avvisto ex art. 599, tendenzialmente unitamente all’avviso ex art. 498 c.pc: tale avviso ha l’effetto di impedire che i comproprietari procedano, in maniera opponibile al creditore procedente, alla divisione volontaria.
DA tenere distinta dalla ipotesi de quo, ovvero della cd. Comunione ordinaria, la fattispecie della comunione legale fra i coniugi, vero e proprio regime patrimoniale avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti giuridici futuri. In tale ipotesi l’avviso al coniuge non esecutato va inderogabilmente notificato, pena la improcedibilità della esecuzione ( C. n 718 del 1999).
Nella ipotesi di pignoramento di quota indivisa il creditore dovrebbe, unitamente alla istanza di vendita, chiedere al giudice la fissazione della udienza ex art. 600 c.p.c. in cui decidere con quali modalità procedere alla liquidazione della quota.
Nella realtà dei fatti quasi mai il creditore avanza istanza apposita; si perviene alla udienza ex art. 569 c.p.c. in cui decidere sulle modalità della vendita con il mero avviso ex art. 599 c.p.c. –che non corrisponde affatto alla convocazione delle parti ex art. 600 c.p.c.-; fino ad ora poi si era sempre proceduto con la vendita della quota indivisa.
In realtà i modi in cui può avvenire la espropriazione della quota indivisa sono TRE:
1) Vendita della quota indivisa –unico vero modo di liquidazione del bene espropriato-e metodo tendenzialmente seguito nella stragrande maggioranza dei casi. E’ pero’ sotto gli occhi di tutti gli operatori che tale metodo ha sortito pessimi risultati: la quota ha pochissimi acquirenti potenziali (i comproprietari o agenti immobiliari che poi effettuano richiesta estorsiva all’esecutato minacciandolo di divisione), e la vendita spesso ha effetto positivo solo dopo varie vendite ed a prezzo vile, o addirittura deve essere abbandonata.
A tale proposito si rammenta la decisione di questo ufficio di non procedere più alla vendita qualora il bene staggito abbia un valore inferiore ai 5.000 euro.
2) separazione della quota: metodo preferito dal legislatore e che può essere adottato dallo stesso GE e consiste nella individuazione, anche a mezzo di ausiliario tecnico che ne individui i dati catastali o effettui un frazionamento, di una porzione del bene che abbia individualità giuridica ed economica e giuridica autonoma e su cui si concentri la quota. Il diritto su una quota di 1/3 di un bene 100, diviene diritto di piena proprietà per l’intero su un bene che vale 33. La separazione è una sorta di divisione parziale.
Il GE, ritenuti i presupposti per la separazione, emette ordinanza relativa (disponendone la trascrizione una volta divenuta definiva ovvero trascorsi cinque giorni), e dispone poi la vendita del bene intero “ricavato”. La esecuzione si concentra quindi sul bene assegnato dal debitore.
E’ opportuno rammentare che tale ipotesi ricorre poco di frequente; secondo la dottrina la separazione presuppone l’accordo fra tutti i contitolari ( salvo poi verificare se occorra l’accordo espresso o se sia sufficiente la convocazione alla udienza ex art. 600 c.p.c. ritualmente ricevuta e la mancata espressa opposizione)
3) divisione del bene intero. La divisione di un immobile, ai sensi delle norme generali sulla divisione, può avvenire in natura –ove il bene sia divisibile in natura -, mediante assegnazione dell’intero ad uno dei comproprietari che ne faccia richiesta e versi il prezzo in denaro, o tramite vendita dell’intero –ove il bene sia indivisibile e nessuno dei condividenti avanzi istanza di assegnazione.
A seguito di istanza del creditore procedente il GE convoca le parti ivi compresi i comproprietari ad una udienza fissata allo scopo di decidere sulle modalità della esecuzione sulla quota: a quella udienza il GE
a) può separare la quota –se ne sussistano i presupposti- e fissare la vendita del bene separato.
b) Può fissare la vendita della quota indivisa
c) Può, SU ISTANZA DEL CREDITORE, disporre la divisione dell’intero; in tale ipotesi occorre che venga instaurata causa ordinaria di divisione; atteso l’art. 181 disp att cpc e parificata la presenza di tutti alla loro rituale convocazione, il GE è competente per territorio anche per la divisione; fissa la udienza ex art. 180 cpc della causa di divisione; la causa di divisione, benché pendente innanzi al medesimo giudice-persona fisica, è causa autonoma che deve essere iscritta a ruolo e deve essere contenuta in un fascicolo separato ( un po’ come accade per le cause di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi); durante la pendenza della causa di divisione (art. 601 cpc) la esecuzione rimane per legge sospesa.
Nella causa di divisione si accerterà:
I. se il bene è o meno divisibile in natura (ovvero se dallo stesso possano ricavarsi tante porzioni pari al numero ed alla quota dei comproprietari che abbiano una funzionalità giuridica e economica autonoma); se il bene è divisibile il giudice predispone, mediante l’ausilio di un consulente tecnico, un progetto di divisione in natura che sottopone ai comproprietari; se essi lo approvano con ordinanza il GI lo dichiara esecutivo e la ordinanza viene trascritta, la causa di divisione termina e la esecuzione riprende mediante vendita della porzione assegnata dal progetto al debitore. Se il progetto non viene approvato il giudice decide con sentenza. Nel caso in cui le quote siano di pari valore e i comproprietari non si accordino il giudice, decisa con sentenza la approvazione del progetto rimetterà la causa in istruttoria per la estrazione a sorte di lotti (trattandosi di lotti uguali non è possibile individuare un assegnatario per ogni lotto se non tramite accordo o tramite estrazione a sorte; anche se è previsto un conguaglio).
II. se il bene è indivisibile in natura, ipotesi nella prassi più frequente specie in caso di fabbricati, il giudice della divisione, se nessuno dei comproprietari chiede l’assegnazione dell’intero previa corresponsione del valore di stima residuo (totale – valore della sua quota; in questo caso il valore della quota non patisce abbattimento), dispone la vendita dell’intero.
La vendita avverrà nelle modalità del giudizio esecutivo (con o senza incanto) e potrà essere nominato un custode giudiziario del bene. Avvenuta la vendita lo stesso giudice della divisione ripartirà il ricavato, dedotte le spese di divisione, fra i vari comproprietari: la quota spettante al debitore esecutato transiterà immediatamente nel processo esecutivo, che riprenderà, e sarà poi oggetto dell’usuale riparto.
La istanza di fissazione di udienza da parte del creditore procedente può essere avanzata contestualmente alla istanza di vendita, o comunque alla udienza di conferimento dell’incarico al CTU.
In tal modo il GE potrà fissare la stessa udienza sia per decidere sulle modalità della vendita che per convocare i comproprietari. Alla udienza ex art. 569 cpc il GE disporrà sia della perizia che della convocazione dei comproprietari: potrà quindi decidere sulla separazione, o disporre la instaurazione della causa di divisione innanzi a se’ quale GI, fissare la udienza, acquisire al fascicolo della divisione la perizia espletata dal CTU ( a cui viene sempre dato l’incarico di verificare se il bene sia o meno divisibile e se sia fattibile un progetto di divisione in natura).
Nell’ambito del giudizio di divisione in cui poi venga disposta la vendita del bene intero sarà nominato custode giudiziario, che dovrà provvedere ai medesimi adempimenti cui solitamente provvede in sede di vendita esecutiva, ivi compresa la liberazione del bene prima della udienza di vendita ( anche ove occupato da uno solo dei comproprietari, che è senza titolo rispetto al resto del bene) come da modulo già diffuso sul sito.
QUOTA INDIVISA FACENTE PARTE DELL’ATTIVO FALLIMENTARE
Siamo di fronte alla diversa, anche se similare, ipotesi in cui dell’attivo di un fallimento faccia parte una quota di diritto reale su di un bene immobile. Occorre distinguere varie ipotesi a seconda dello stato in cui si trovino le altre quote non facenti parte dell’attivo, sempre nell’ottica della decisa preferenza per la vendita dell’intero piuttosto che della quota. Lo scopo e’ vendere l’intero.
1) quota acquisita al fallimento e altre quote libere. In forza del generale richiamo delle norme sul processo esecutivo operato dall’art. 105 l.f., si ritiene che il GD possa direttamente applicare gli artt. 599 cpc e ss: egli, su istanza del curatore ( che in questo caso ha i poteri del creditore procedente), dispone la convocazione dei comproprietari.
In questa sede il GD, ove non possa separare la quota e non ritenga conveniente vendere la quota indivisa, dispone la instaurazione del giudizio di divisione, durante il quale la liquidazione della quota deve essere sospesa. Il giudizio di divisione, se il bene si trova nel territorio coperto da competenza del GD, può essere instaurato direttamente davanti al GD che svolgerà funzioni di GI.
In esso se il bene è divisibile in natura verrà approvato, con ordinanza o con sentenza se vi sono contestazioni, il progetto di divisione ed al fallimento verrà attribuito un lotto in piena proprietà che verrà liquidato in sede fallimentare.
Se il bene non è divisibile, o uno dei comproprietari in bonis chiede l’assegnazione dell’intero e quindi al fallimento spetterà la somma versata corrispondente alla quota del fallito, o si dispone la vendita dell’intero, in esito alla quale sempre spetterà al fallimento una somma di denaro. IN verità anche il fallimento, se dispone delle risorse finanziarie e se lo valuta conveniente può chiedere l’assegnazione dell’intero e in questo caso si ritroverà proprietario di un bene intero che provvederà a vendere trattenendo l’intero ricavato.
2) le quote degli altri comproprietari sono oggetto di esecuzione individuale o di altra procedura fallimentare (ovvero gli altri comproprietari sono falliti o esecutati)
Come fare a coordinare le due procedure? Nella prassi del tribunale di Ro si procede alle volte a delegare la vendita dell’intero al GD. Invero tale prassi deve subire un qualche ripensamento, atteso che mentre il GE ha un potere generale di vendere beni pignorati ( e tali essendo i beni fallimentari atteso il senso di pignoramento generale del fallimento), il GD certamente ha un potere liquidatorio limitato ai beni della procedura: in buona sostanza tra i poteri liquidatori del GD e del GE vi è un rapporto di species a genus.
Quindi appare auspicabile che la procedura liquidatoria fallimentare venga riunita a quella esecutiva individuale, trasformando la procedura esecutiva fallimentare in una procedura esecutiva ordinaria.
A) Se la esecuzione pende innanzi al medesimo tribunale innanzi cui pende il fallimento: il GD incarica il curatore, dietro istanza, di promuovere azione esecutiva ordinaria sulla quota spettante al fallito; verrà nominato un legale che depositerà in cancelleria esecuzioni la sentenza di fallimento e la sua trascrizione ( che sostituiscono precetto e pignoramento), la perizia espletata in sede fallimentare; si instaurerà un giudizio di esecuzione che verrà riunito, su istanza del curatore, a quello già pendente nei confronti delle altre quote;
B) Lo stesso può esser fatto ovviamente se la esecuzione individuale pende innanzi a Tribunale diverso ( il bene è dislocato in altro territorio).

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