Decreto ingiuntivo, provvisoria esecuzione, riforma del cpc
Riteniamo molto importante segnalare che il legislatore della riforma del codice di procedura civile (L. 51 /2005, L. 40/ 2006 e 54/ 2006) ha introdotto una modifica all'articolo 642 c.p.c., in virtù della quale l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può ora essere concessa anche se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Trattasi di una novità molto importante, introdotta con l'evidente finalità di assicurare maggiore tutela al creditore. Al fine di disporre di una documentazione idonea per ottenere un decreto ingiuntivo è molto importante l’impiego di apposita modulistica per rendere agevole la prova della conclusione del contratto.
A tale proposito è opportuno suggerire l'adozione dello strumento contrattuale della proposta d'ordine, che, se sottoscritta dai clienti, consente di fornire prova della conclusione del contratto, della natura e della quantità dei beni o servizi oggetto della prestazione, e del prezzo pattuito nonché delle modalità di pagamento e di altri elementi essenziali (e non) del contratto, che nell’ambito del procedimento d’ingiunzione (in cui la prova riveste carattere esclusivamente documentale), non possono essere desunti altrimenti (nessun particolare valore probatorio potendosi attribuire a bolle di accompagnamento, DDT o fatture, che sono considerati dalla giurisprudenza documenti aventi mere finalità fiscali, e che, in alcuni Tribunali non sono ritenuti idonei al fine della concessione del Decreto, con conseguente necessità dell’allegazione dell’estratto notarile delle scritture contabili). Non si devono trascurare, inoltre, le opportunità che offrono i moduli prestampati, nei quali è possibile inserire condizioni generali di vendita, adeguatamente predisposte, per disciplinare in maniera più accurata ed approfondita gli obblighi contrattuali ( si pensi ad es. alla possibilità di inserire un clausola inerente il foro competente). Valore probatorio fondamentale e secondo alcuni determinante (a proposito della nuova opportunità offerta dal legislatore cioè ai fini dell’ottenimento della provvisoria esecuzione del DI e purché consentano di individuare il rapporto, ad es. facendo riferimento alle fatture), assumono, inoltre, le lettere o qualsiasi altro documento sottoscritto dal debitore che implichi un riconoscimento del debito ( ad es. richieste di differimento dei termini di pagamento, moratorie o proroghe, ecc… ).
Occorre segnalare che, secondo le prime pronunce dei giudici di merito, è proprio a questi ultimi documenti che il legislatore della riforma ha inteso fare riferimento laddove ha previsto la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione in base a “documentazione sottoscritta dal debitore”.
Saggio interessi per ritardi nelle transazioni commerciali.
Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il saggio d'interesse applicabile per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali a seconda dei beni oggetto di transazione), è pari al 4.07% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2007. Ciò significa che il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali corrisponderà per il semestre all'11,07%.
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