mercoledì 14 gennaio 2015
Clic dopo clic: Risarcimento del danno da circolazione di veicoli:...
Clic dopo clic: Risarcimento del danno da circolazione di veicoli:...: A partire dal prossimo 9 febbraio 2015, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagiona...
venerdì 2 gennaio 2015
Successioni · eredita' · verificazione · comparazione · scritture · testamento · scrittura · giudizio
Cassazione II Civile del 16 settembre – 17 ottobre 2014 n. 22078
fonte: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=4399
"AI riguardo la sentenza
impugnata, nell'affermare che gli attori nel giudizio di primo grado
avevano presentato una perizia di parte concludente per l'autografia
della firma sulla copia del testamento olografo per cui e' causa allegando le scritture delle quali il perito di parte si era avvalso per la comparazione, ha correttamente osservato che una cosa e' produrre le scritture di comparazione indicandole al giudice ed alle controparti, ed altra cosa e' allegarle semplicemente quali documenti ad una perizia di parte;"
Presidente Triola – Relatore Mazzacane
Svolgimento del processo
I fratelli M.B. e G.B., premesso che la madre degli esponenti R.S. era deceduto il 27-4-1997 lasciando un testamento olografo
del 2-8-1994 pubblicato il 28-7-1997, convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Pordenone l'altro fratello G.B. chiedendo dichiararsi la
divisione della relativa eredita' secondo le disposizioni della
defunta, la quale aveva istituito erede la figlia M. per 2/4, il figlio
G. per 1/4 ed il figlio G. per 1/4.
Il
convenuto costituendosi in giudizio preliminarmente contestava che la
sottoscrizione apposta in calce alla copia dell'atto pubblico (la cui
corrispondenza nel contenuto all'originale pure contestava) fosse
di pugno della madre, con la conseguenza che l'eredita' restava
devoluta in parti uguali tra i tra fratelli secondo le norme della successione legittima; eccepiva inoltre l'incapacita' di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dell'atto.
Il
giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 384
c.p.c. per la deduzione dei mezzi istruttori, ed all'udienza del
9-1-2002, dopo la scadenza dei suddetti termini e dopo che il convenuto
aveva eccepito l'omessa proposizione dell'istanza di controparte di verificazione della scrittura,
l'istanza stessa veniva proposta; il giudice istruttore la accoglieva,
avendola ritenuta implicitamente manifestata gia' nella memoria ex art.
183 ultimo comma c.p.c.
Il Tribunale con sentenza non definitiva del 13-5-2004 accoglieva l'istanza di verificazione proposta dagli attori ex art. 216 c.p.c., e per l'effetto dichiarava che la sottoscrizione in calce al testamento olografo del 2-8-1994 era autografa di R.S., rigettava la domanda di annullamento del testamento
formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.p.c., accertava
che l'eredita' della Sozzi era devoluta alle parti sulla base del testamento olografo del 2-8-1994 e disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Proposto
gravame da parte di G.B. cui resistevano G.B. e M.B. la Corte di
Appello Trieste con sentenza del 27-10-2007, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione dei disconosciuto testamento olografo
sopra menzionato in quanto non proposta in modo non equivoco; inoltre
il giudice di appello ha aggiunto che gli attori nel primo grado di
giudizio nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. non solo non avevano dichiarato espressamente di voler introdurre il procedimento di verificazione, ma neppure avevano indicato i mezzi di prova o prodotto le scritture di comparazione, ne' avevano prodotto l'originale dei testamento; per l'effetto quindi la Corte territoriale, ritenuta l'inutilizzabilita' degli atti e dei documenti all'uopo assunti, ha dichiarato devoluta agli eredi per un terzo ciascuno, secondo le regole della successione legittima, l'eredita' della Sozzi, ed ha disposto per la prosecuzione dei giudizio.
Avverso
tale sentenza M.B. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in
due motivi cui G.B. ha resistito con controricorso depositando
successivamente una memoria; G.B. non ha svolto attivita' difensiva in
questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di irritualita' del ricorso in quanto la natura oggettivamente inscindibile della causa imponeva alla ricorrente di estendere il contraddittorio anche a G.B., anche lui beneficiario, in virtu' della successione
legittima dichiarata dalla sentenza impugnata, di una chiamata
all'eredita' nella quota di 1/3, e non di 1/4, come sarebbe stato in
caso di riconosciuta successione testamentaria; l'eccezione deve
essere disattesa, posto che il ricorso in oggetto e' stato ritualmente
notificato anche a G.B., che peraltro non ha ritenuto di svolgere
attivita' difensiva in questa sede.
Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la ricorrente,
denunciando vizio di motivazione, rileva che la Corte territoriale,
dopo aver affermato che non sono richieste formule sacramentali per la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha poi aggiunto che detta istanza non deve essere equivoca e deve contenere la proposizione dei mezzi di prova ritenuti utili e la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione,
ed ha rilevato che nella fattispecie gli attori nel giudizio di primo
grado nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. non solo non avevano dichiarato espressamente di voler introdurre il procedimento di verificazione, ma neppure avevano indicato i mezzi di prova o avevano prodotto le scritture di comparazione, e nemmeno avevano prodotto l'originale del testamento; orbene, premesso che era contraddittorio affermare da un lato la non necessita' di formule sacramentali per la proposizione dell'istanza di verificazione e dall'altro la necessita' che la stessa non fosse equivoca, la ricorrente
sottolinea che non era stata svolta alcuna argomentazione per spiegare
cosa il giudice di appello avesse inteso ritenere per istanza non
equivoca; inoltre evidenzia che secondo l'orientamento consolidato di
questa Corte l'istanza di verificazione di una determinata scrittura
privata non richiede formule sacramentali e deve ritenersi
implicitamente proposta quando si insista per la pretesa presupponente
l'autenticita' della scrittura privata stessa.
Con
il secondo motivo M.B., deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 216 c.p.c., ritiene che, contrariamente all'assunto della
sentenza impugnata, la produzione di scritture di comparazione quali allegati al documento
costituito da perizia grafologica di parte non puo' intendersi come
mancato rispetto della previsione dell'art. 216 c.p.c.; invero, se si
da' atto della produzione di una perizia di parte, la produzione non investe esclusivamente la relazione peritale, ma gli stessi documenti ad essa allegati che costituiscono un corpo unico rispetto al documento "perizia" prodotto.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che non e' condivisibile il convincimento del giudice di appello in ordine alla necessita' che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione
in modo non equivoco, entro il termine perentorio per le deduzioni
istruttorie delle parti (richiamando a tale proposito la pronuncia di
questa Corte del 7-22005 n. 2411); ritiene invero il Collegio che tale
esigenza non sussiste, allorche' da( complessivo comportamento della
parte e' possibile desumere in modo inequivocabile la sua volonta' di
proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per
l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticita' del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura
privata dalla parte nei cui confronti e' stata prodotta, insistere
sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticita' del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura
privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per
ottenere la declaratoria di autenticita' di essa; in proposito quindi si
ritiene di aderire all'orientamento prevalente di questa Corte che si
e' espresso in tali termini (Cass. 11-6-1991 n. 6613; Cass. 23-10-2001
n. 12976; Cass. 6-6-2006 n. 13258; Cass. 24-5-2012 n. 8272, quest'ultima
pronuncia con specifico riferimento all'istanza di verificazione di un testamento olografo).
Nondimeno deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla non necessita' della produzione o della indicazione delle scritture di comparazione previste dall'art. 216 primo comma c.p.c., essendo a tal fine sufficienti i documenti allegati alla perizia di parte prodotta.
AI
riguardo la sentenza impugnata, nell'affermare che gli attori nel
giudizio di primo grado avevano presentato una perizia di parte
concludente per l'autografia della firma sulla copia del testamento olografo per cui e' causa allegando le scritture delle quali il perito di parte si era avvalso per la comparazione, ha correttamente osservato che una cosa e' produrre le scritture di comparazione indicandole al giudice ed alle controparti, ed altra cosa e' allegarle semplicemente quali documenti ad una perizia di parte; infatti secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art, 216 primo comma c.p.c.), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione,
mentre la nomina di un consulente tecnico e' comunque eventuale (art.
217 primo e secondo comma c.p.c.), potendo il giudice di merito
procedere direttamente alla verifica, senza necessita' di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicita' del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture
incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente
acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione; ne' evidentemente tale onere puo' essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture
ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all'
espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che
eventuale, e' in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.
Inoltre neppure e' censurata l'ulteriore statuizione della sentenza impugnata in ordina alla mancata produzione dell'originale del testamento olografo, originale evidentemente necessario per la procedura di verificazione (Cass. 27-7-2000 n. 9869).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)