Investimento del pedone: valenza probatoria della confessione e della documentazione medica
In caso di sinistro stradale che coinvolga il pedone va riconosciuta la valenza probatoria della documentazione medica di pronto soccorso e dei medici curanti, sulla natura traumatica delle lesioni, e delle dichiarazioni confessorie rese dall’investitore, coincidenti con la versione proposta dall’investito, in merito alla dinamica dinamica del sinistro.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione (sent. n.18872/08) ha così affermato che nel caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma primo dell’art. 2054 del codice civile, ed e’ pertanto l’assicuratore che ha l’onere della prova di una eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto.
Pertanto l’accertamento della verificazione del sinistro può fondarsi sul complesso degli elementi obbiettivi e confessori raccolti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
Investimento, comportamento colposo del pedone ed esclusione di responsabilità
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul caso di un automobilista che aveva investito un ubriaco (barcollante e in stato di alterazione) asserendo di non essere responsabile per il sinistro proprio in ragione del comportamento colposo tenuto dal pedone.
La Corte (sent. n. 27740/07) ha avuto modo di riaffermare alcuni principi in ordine agli obblighi gravanti sul conducente di un veicolo.
In primo luogo, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone.
L’avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo), al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Circa i doveri di attenzione del conducente tesi ad avvistare il pedone, si è sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, perciò, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.
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