L'investimento del pedone
La nuova giurisprudenza in tema di investimento del pedone
L’investimento del pedone da parte di un’automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. In relazione ad una simile ipotesi, è destinata a trovare lineare applicazione la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In caso di investimento del pedone, pertanto, la responsabilità risarcitoria sarà posta a carico dell’automobilista in modo pressoché automatico in quanto, per un verso, in mancanza di scontro tra veicoli non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. e, per altro verso, in ragione del fatto che, per principio generale sancito dall’art. 140 C.d.S., la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l’incolumità delle persone. L’onere di fornire la complicatissima prova liberatoria, dunque, graverà integralmente a carico del conducente del veicolo investitore, ancorché non manchino pronunce di merito, nelle quali si afferma la necessità, in ogni caso, di procedere alla verifica dell’eventuale concorso di colpa del pedone:
Nel caso di incidenti stradali in cui venga investito un pedone, è sempre necessario verificare un eventuale concorso di colpa di quest’ultimo nella causazione dell’incidente (Corte d'Appello Genova, sez. II, sentenza 17.04.2007). Peraltro, nel caso in cui il conducente del veicolo investitore abbia riconosciuto la propria colpa, l’onere di fornire la prova liberatoria che, in sede di giudizio, residuerà a carico della compagnia di assicurazione è destinata a rappresentare una vera e propria probatio diabolica:
La verifica dell’an debeatur dell’illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obbiettivi e confessori raccolti negli atti di causa, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
Ne deriva che, nel caso di investimento del pedone da parte di un ciclomotorista che ammette la circostanza, il pedone ha diritto al risarcimento del danno salva la prova, che incombe all’assicuratore, di una eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto (Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.07.2008 n° 18872). Quando è esclusa la responsabilità dell’automobilista? L’evidente appesantimento dell’onere della prova, posta a carico del conducente del veicolo investitore, non elide del tutto la possibilità che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria posta a suo carico del primo comma dell’art. 2054 c.c.. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l’applicabilità anche in tema di responsabilità aquiliana della regola di cui all’art. 1227 co. 1. c.c., affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo dei danneggiati. L’art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extra-contrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 dello stesso codice) stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, sentenza 9.11.2005, n. 21686). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, pertanto, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l’investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: In materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.9.2006, n. 21249). Non solo: per andare totalmente esente da responsabilità il conducente dovrà altresì dimostrare di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.6.2003, n. 9620). Quando è configurabile un concorso di colpa del pedone? Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l’equiparazione, ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall’art. 2054 co. 1 c.c. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana (…)
Di conseguenza, allorquando sia accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell’art. 1227 co. 1 c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Tribunale Milano, sentenza 3.09.2007 n° 9919). Vale la pena sottolineare, tuttavia, che nonostante la formale apertura verso forme di concorso di colpa, anche la nuova giurisprudenza, in concreto, continua ad attestarsi su posizioni di estremo rigore.
Proprio di recente, Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.09.2009 n° 20949 ha affermato che in tema di danni da sinistro stradale, il concorso colposo del pedone investito è ravvisabile solo qualora egli abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria e, pertanto, non è ipotizzatale nel caso di semplice attraversamento “frettoloso ed a testa bassa”, cui la corte territoriale ha invece conferito determinante rilievo. Per altro verso, tuttavia, Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.11.2009 n° 24689 ha stabilito che il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Precisando, altresì, che:
… nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le causa imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento.
Quali sono le condotte imprudenti del pedone rilevanti ai fini di un concorso di colpa?
In tema di concorso di colpa del pedone, allora, è importante individuare quali siano le condotte imprudenti del pedone che, nella casistica, sono ritenute idonee a fondare una responsabilità concorrente del pedone, con conseguente riduzione del diritto al risarcimento del danno in proporzione alla gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate (Art. 1227 cod. civ.).
La giurisprudenza recente, in particolare, si è espressa su:
- l’attraversamento sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa,
- l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali;
- l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliato farlo;
- l’attraversamento imprudente.
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