lunedì 8 settembre 2014

Art. 141 CdA e inapplicabilità al terzo trasportato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1483/11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente a oggetto:
risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli, vertente
TRA
AAA Aaa, nato a <…> il <…>, C.F.: <…> e CCC Sss, nata a <…> il <…>, C.F.: <…>, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nato a <…> il <…>, residenti in <…>, al Corso <…>, nello stesso comune elettivamente domiciliati, alla Via Aaa, nello studio dell'avvocato Fff Aaa, C.F.: <…>, che li difende e li rappresenta in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio;
ATTORI
E
Aaa Rrr, C.F.: <…>, residente in <…>, alla Via <…>, 72;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' LA
UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.:02705901201, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco, alla Via Principe di Piemonte,60, nello studio dell'avvocato Ccc PPP, C.F. : <…>, che la difende e la rappresenta in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E, ALTRESI', LA
Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, C.F. :00079760328, in persona della sua Procuratrice Speciale Generali Business Soiutions S.p.A., C.F.:07833760015, difesa e rappresentata dagli avvocati Lll Ggg, C.F. <…>, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott. <…> di Milano del <…> rep. n. <…> e Aaa AAA, C.F.: <…>, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott. <…> di Milano del <…>, rep. n. <…>, elettivamente domiciliata in <…>, alla Via <…>, presso <…>; CONVENUTA
CONCLUSIONI
All’ udienza dell'8 novembre 2013, le parti concludevano come da relativo verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell' articolo 58, 2° comma, della citata legge.
Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia dell'Aaa Rrr, ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Ancora in via preliminare rileva osservare che nel caso di sinistro provocato da veicolo non identificato è, a parere di questo giudice, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, c.d. codice delle assicurazioni private.
Invero, alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l'articolo 141, ai fini della sua applicabilità, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, presuppone che il sinistro si sia verificato almeno tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a.. La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il danno di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l'impresa di assicurazione di quest'ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ( comma 3 del citato articolo 141).
Alla stregua dei superiori rilievi deve ritenersi che l'articolo 141 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 non si applica alle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore ( nel caso di uscita di strada del veicolo del vettore per errore di guida del suo conducente), né alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato e un veicolo non assicurato o non identificato. In queste ipotesi il terzo trasportato potrà esperire l'azione ordinaria nei confronti del responsabile civile ovvero nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato ( siccome nel caso di specie, n.d.r. ) o non coperto da assicurazione, ex articolo 283 del citato decreto legislativo.
Orbene, nella fattispecie de qua gli attori, nella loro chiarita qualità, hanno agito in via principale ai sensi del citato articolo 141 nei confronti della S.p.A. UGF Assicurazioni, assuntrice del rischio derivante dalla circolazione del motociclo Honda, targato DH20052, a bordo del quale era trasportato il loro figlio minore e in via subordinata, nel caso di ritenuta inapplicabilità della citata disciplina, nei confronti della S.p.A. Generali Assicurazioni, in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo stato, il sinistro per cui è causa, cagionato da veicolo non identificato.
Questo giudice, si ripete, ritiene inapplicabile alla fattispecie in rassegna la normativa dettata dal citato articolo 141, conseguendone l'inammissibilità della domanda proposta dall'AAA e dalla CCC, nella loro chiarita qualità, nei confronti della S.p.A. UGF Assicurazioni, impresa di assicurazione del vettore. Occorre, pertanto, ai fini della delibazione della domanda fare riferimento alla normativa dettata dall'articolo 283 del suddetto decreto legislativo, subito avvertendosi che va dichiarata la proponibilità della domanda avendo, l'AAA Aaa e la CCC Sss, nella loro chiarita qualità, documentalmente provato di aver ottemperato all'onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia, mediante lettera spedita, a mezzo del servizio postale in raccomandazione e con avviso di ricevimento alla CONSAP ed alla S.p.A. Generali Assicurazioni, nella sua detta qualità e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa.
Destituita di fondamento è l'eccezione di improponibilità della domanda. Sul punto rileva osservare che trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 287 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, il quale al primo comma espressamente statuisce che nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d) - veicolo non identificato, veicolo - sprovvisto di copertura e veicolo circolante contro la volontà del proprietario - l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP. Il citato articolo 287, in riforma dell'articolo 22 della Legge numero 990 del 1969, prevede l'obbligo di inoltrare la richiesta di risarcimento danni non solo all'impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ma anche alla CONSAP (soggetto distinto dall'impresa designata) la quale pur non dovendo essere necessariamente convenuta in giudizio, può intervenire, ai sensi del 3°comma del citato articolo 287, anche in grado di appello.
La formulazione della disposizione dell'articolo 287, rispetto al vecchio testo dell'articolo 22 della Legge numero 990 del 1969, sostituendo alla congiunzione " o ", riportata dal citato articolo 22, la congiunzione" e "prevista dal citato articolo 287 del Decreto Legislativo numero 209 del 2005, in merito alla necessità di inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'impresa - designata ed alla CONSAP, non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Nel caso di specie in esame, l'AAA Aaa e la CCC Sss, nella loro chiarita qualità, hanno ottemperato alle disposizioni vigenti in subiecta materia. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta si evince che l'AAA e la CCC hanno inviato la richiesta di risarcimento danni sia alla S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità, che alla CONSAP,sconseguendone la proponibilità della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, formulata dalle S.p.A. convenute, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene tutti i requisiti previsti dalla legge. Va, pertanto, disattesa l'eccezione de qua.
Sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti ( condizione dell'azione ), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito).
L'AAA e la CCC, nello loro chiarita qualità, hanno provato di essere legittimati attivi mediante la rituale produzione della documentazione medica e mediante la prova testimoniale.
Quanto, poi, alla legittimatio ad causam della S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità, per ritenerla sussistente è sufficiente considerare che nella fattispecie de qua, dall'esame del dossier istruttorio, sorretto da prove adeguate e attendibili, emerge in modo inequivocabile che il sinistro stradale, nel quale è rimasto coinvolto il minore AAA Vvv è da ritenere in rapporto di causalità efficiente con la sola condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata, può, pertanto, ritenersi provata la legittimazione passiva della S.p.A. Generali Assicurazioni, che è l'impresa designata ex lege per la Regione Campania per la gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, provocati da veicoli rimasti sconosciuti.
Rileva osservare, sul punto, che nel caso di sinistri provocati da veicoli non identificati, costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non incide sulle regole generali in tema di onere della prova, per cui spetta al danneggiato di provare che il sinistro è stato causato da un veicolo non identificato (Cass. n. 10762 del 1992), che tale veicolo rientra tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria ( Cass. n. 1905 del 1991 ), che i danni sono in rapporto causale con il sinistro, che il sinistro è attribuibile alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato ( Cass. n. 10762 del 1992; Cass. n. 8467 del 1999), che la mancata identificazione è dovuta a impossibilità incolpevole, subito osservandosi che tale prova è stata ritenuta raggiunta quando il conducente colpevole non si sia fermato, o quando il danneggiato non era in condizioni psico-fisiche per identificare il veicolo, o nel caso in cui il danneggiante abbia denunciato alle competenti Autorità di Polizia le circostanze del fatto. Tale denuncia è stata ritenuta sufficiente ma certamente non necessaria in presenza di una domanda suffragata da prove concludenti e certe, come nel caso ora allo scrutinio di questo giudice.
La Suprema Corte di Cassazione ha puntualizzato, con la sentenza n. 18532 del 3 settembre2007, che «… l’omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, da se stessa a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe la evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte.....a nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia ) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica .... ». La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha, altresì, affermato che il giudice deve accertare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, se la fattispecie concreta è riconducibile a quella del danno cagionato da veicolo non identificato nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, indipendentemente dalla denuncia del fatto all'Autorità di Polizia.
Nel merito, la domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss tendente al risarcimento dei danni che gli stessi assumono di aver sofferto, nella loro chiarita qualità, per le lesioni personali riportate dal loro figlio minore Vvv, in qualità di trasportato a bordo del motociclo Honda, targato XX00000, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il testimone MMM Sss, indotto dagli attori ed escusso all'udienza del 16 luglio 2012, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, nella loro chiarita qualità, con l'atto introduttivo del giudizio, con dichiarazioni precise, puntuali e dettagliate.
Dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che verso la fine del mese di aprile dell'anno 2010 alle ore 10.30-11.00 circa, in Terzigno, un'autovettura Fiat Punto, di colore scuro, proveniente da Via Diaz, non si fermava al segnale di Stop, posto sulla sua direttiva di marcia e urtava il motociclo Honda, che proveniva dal Corso Einaudi con direzione Poggiomarino - Vesuvio, a bordo del quale era trasportato il minore Aaa Vvv che indossava il casco e che a seguito dell'urto, riportava lesioni. E', altresì, emerso che la menzionata autovettura Fiat Punto dopo l'impatto si allontanava velocemente.
L'istruttoria orale e documentale ha evidenziato che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa è da ravvisare nella sola illecita, imprudente e negligente condotta di guida del conducente della suddetta autovettura, rimasta sconosciuta, che ha violato che ha violato l'obbligo di arrestarsi allo stop e concedere la precedenza ai veicoli in circolazione sul Corso Einaudi, strada preferita, ai sensi dell'articolo 145, 4 comma, c.d.s. (il quale statuisce che i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale), nonchè le più elementari norme di comune prudenza e diligenza e, pertanto, va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro de quo.
Al riguardo rileva osservare che a differenza dell'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito, o dell'obbligo di dare la precedenza in area di incrocio alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di stop ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale « il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di Stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza» (Cass. 3 maggio 2007, n. 10159).
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda per quanto di ragione.
In ordine al quantum debeatur, si deve ritenere accertato, alla stregua della consulenza medico legale di ufficio del dottore Lll CCC immune da vizi logici e tecnici e alle cui conclusioni, adeguatamente motivate, questo giudice ritiene di uniformarsi, che alle lesioni riportate dal minore AAA Vvv sono conseguiti postumi di carattere permanente valutati nella misura del 3,5%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 2, un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 20 valutabile al 50 % e un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 15 valutabile al 25 %.
Al riguardo rileva osservare che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (articolo 32 della Costituzione), sicchè il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il danno biologico, che, inteso come la menomazione dell'integrità psico - fisica della persona in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
Effettuando la concreta liquidazione della somma da riconoscere, a titolo di risarcimento, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e attestato dal C.T.U. nella misura del 3,5 %, dell'età del danneggiato al momento del sinistro per cui è causa ( anni 17 ), facendo riferimento ai criteri indicati nella Legge numero 57 del 2001, trattandosi di lesioni micropermanenti e di sinistro avvenuto dopo l'entrata in vigore della citata legge, tenuto conto dell'aggiornamento delle somme D.M. 17 giugno 2011, pubblicato nella G.U. numero 147 del 27 giugno 2011), deve liquidarsi, a titolo di danno biologico da invalidità permanente, la somma di € 3.076,38.
Per quanto riguarda, poi, il danno biologico temporaneo, tenuto conto dei criteri applicati in campo nazionale ( che prevedono € 44,28 per ogni giorno di inabilità) va liquidata la somma di € 88,56 (€ 44,28 X 2 = € 88,56) per invalidità temporanea totale di giorni 2, la somma di € 442,80 (€ 22,14 X 20 = € 442,80) per invalidità temporanea parziale di giorni 20 valutabili al 50 % e la somma di € 166,05 (€ 11,07 X 15 = € 166,05) per invalidità temporanea parziale di giorni 15 valutabili al 25 %.
Nulla è dovuto per il danno morale, in quanto non allegato e non provato.
Sul punto rileva osservare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo giudice, la rilettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'articolo 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno( Cass. S.S. U.U. 26972 dell'11 novembre 2008).
Ne consegue, pertanto, che nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno morale non individua una autonoma categoria di danno ma, rientrando nel danno biologico, descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Alla luce dell'or citata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte il danno morale, inteso come sofferenza morale determinata dal " non poter fare ", non è in re ipsa, ma è danno conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato, con la conseguenza che in mancanza di allegazione e di prova, siccome nel caso in esame, è esclusa la sua risarcibilità, dovendosi escludere la automatica liquidazione del danno de quo.
All'AAA Aaa e alla CCC Sss, nella loro detta qualità, deve essere liquidata la somma di € 188,15 per le spese mediche, di cui € 88,15 per le spese mediche documentate ed € 100,00 per le spese mediche non documentate, liquidate in via equitativa.
La somma complessiva da liquidare, a favore dell'AAA Aaa e della CCC Sss, nella loro detta qualità, è di € 3.961,94.
Ne consegue che la S.p.A. Generali Assicurazioni, nella sua chiarita qualità, va condannata al pagamento, in favore dell' AAA Aaa e della CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, della complessiva somma di € 3.961,94.
La suddetta somma è liquidata al valore attuale, e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2 %, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, non sull'importo liquidato all'attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data della pubblicazione della presente sentenza oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulla somma liquidata all' attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria
Le spese processuali a favore dell'AAA e della CCC, nella loro detta qualità, seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico degli attori, dovranno gravare in via definitiva a carico della S.p.A. Generali Assicurazioni, nella detta qualità.
La peculiarità della fattispecie, in uno alla concreta valutazione degli interessi contrapposti, tenuto conto della esistenza di contrasti interpretativi e del dibattito giurisprudenziale in materia, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra la UGF Assicurazioni S.p.A. e l'AAA e la CCC, nella loro chiarita qualità.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nei confronti della UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della S.p.A. Generali Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'Aaa Rrr, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'AAA Rrr;
2 ) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'AAA Aaa e dalla CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, nei confronti della UGF,Assicuraziom S.p.A.;
3 ) dichiara il conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta esclusivo responsabile nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
4) in parziale accoglimento della domanda condanna la S.p.A. Generali Assicurazioni, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'AAA Aaa e della CCC Sss, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore AAA Vvv, della somma di € 3.961,94 al valore attuale, oltre agli interessi come calcolati nella motivazione;
5) condanna la S.p.A. Generali Assicurazioni, quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in complessivi € 2.050,00, di cui € 550,00 per spese (comprese quelle di C.T.U. ), € 1.500,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all'avvocato Fff Aaa;
5 ) compensa le spese di lite tra l'AAA e la CCC nella loro chiarità qualità e la UGF Assicurazioni S.p.A..
Così deciso in Ottaviano il 22 novembre 2013
Il Giudice di Pace
Avv. Anna Esposito

Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463



Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.
Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo.  

. - La controversia è sorta nell'ambito di un'espropriazione forzata immobiliare, iniziata dalla Xxxxx  S.p.A. – Yyyyyyy contro M.G.. Il pignoramento era stato eseguito con atto notificato il 5.4.1995. 2. - R.G. vi ha proposto opposizione di terzo con ricorso al tribunale di San Remo depositato il 27.11.2001. Ha affermato che uno degli immobili assoggettati a pignoramento - un appartamento sito in (OMISSIS) - era stato da sempre casa coniugale sua e del debitore M.G. e che, venuto questo a morte il (OMISSIS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 c.c., erano a lei riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredavano. Il ricorso, oltre alla Xxxxx , è stato notificato a P. e M.S., eredi di M.G.. Si è costituita in giudizio la Xxxxx  ed ha chiesto di rigettare l'opposizione. Ha sostenuto che sull'immobile, a garanzia del credito per cui era stato eseguito il pignoramento, gravava un'ipoteca volontaria iscritta il 29.7.1993 e che pertanto il diritto di abitazione non le poteva essere opposto. Nel giudizio, svolgendo analoghe difese, è intervenuta la Xxxxx, che dal canto suo aveva sottoposto a pignoramento lo stesso immobile con atto di pignoramento notificato il 28.7.1995 e trascritto il 18.8.1995, per un credito garantito dalla medesima ipoteca volontaria. 3. - L'opposizione è stata rigettata con sentenza 22.10.2002. Ha osservato il tribunale che il diritto attribuito al coniuge dell'ereditando dall'art. 540 c.c., è soggetto nei suoi rapporti con l'ipoteca al regime previsto dall'art. 2812 c.c., sicchè non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sull'immobile adibito a casa coniugale prima che questo diritto sorga. A confutazione della tesi sostenuta dalla ricorrente - non essere questa norma applicabile al diritto d' abitazione previsto dall'art. 540 c.c., perchè esso avrebbe natura personale - si è considerato nella sentenza da un lato che la sua natura di diritto reale è riconosciuta dalla giurisprudenza, dall'altro che la tesi non giovava alla parte, perchè l'art. 619 c.p.c., legittima alla opposizione di terzo solo i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale. 4. - La corte d'appello di Genova - con sentenza del 16.1.2004 - è tornata a rigettare l'opposizione. 4.1. - Ha bensì riconosciuto che la questione della natura personale o reale del diritto non valeva a condizionare la soluzione della questione della legittimazione ad agire in opposizione di terzo, che va riconosciuta anche ai titolari di diritti personali in quanto opponibili al terzo acquirente e nella misura in cui lo sono. 4.2. - Ha tuttavia portato a sostegno della decisione di rigetto, altre ragioni di diritto. 4.2.1. - La prima - svolta con richiamo alla sentenza 6 aprile 2000 n. 4329 di questa Corte - è stata che l'istituto del diritto di abitazione configurato dall'art. 540 c.c., si colloca nell'ambito della successione necessaria, ma non anche della successione legittima, che è quella in base alla quale l'eredità era stata devoluta nel caso in esame. 4.2.2. - La seconda è stata affidata all'argomento per cui non sarebbe giustificata "una dilatazione dell'operatività del diritto in esame al di fuori dell'ambito della distribuzione della massa ereditaria, con proiezione al di fuori di essa in potenziale pregiudizio dei terzi che abbiano acquisito diritti incidenti su beni specifici appartenenti alla massa medesima". 4.2.3. - La terza ha poggiato sulla combinazione di due argomenti: il carattere di realità del diritto di abitazione (a conforto del quale è stata richiamata la sentenza di questa Corte 27 febbraio 1998 n. 2159 - e la connessa disciplina degli effetti prenotativi della trascrizione del pignoramento immobiliare, rispetto agli atti di disposizione soggetti a trascrizione, ma trascritti dopo ed agli non soggetti a trascrizione, ma non risultanti da atti di data certa anteriore (artt. 2913, 2913 e 2919 c.c.). A completamento dei quali argomenti è stato osservato che, rispetto al diritto in questione - dovrebbe valere "il criterio dell'anteriorità o posteriorità della data certa del momento genetico del diritto rispetto al vincolo di inefficacia derivante dal pignoramento". Ed inoltre che argomento in contrario non si potrebbe trarre da quanto affermato da questa Corte con la sentenza 26 luglio 2002 n. 11096, che in tema di opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, pronunciato nei procedimenti di separazione personale e divorzio, non trascritto, ma per sè avente data certa, gli ha riconosciuto efficacia novennale contro il terzo acquirente. 4.3. - La corte d'appello si è soffermata su un'ultima questione che s'era già agitata in primo grado. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione, che nella fase di introduzione dell'opposizione esecutiva sospende il processo esecutivo, ben può inserire nella sentenza con cui decide di tale opposizione un provvedimento di revoca della sospensione. 5. - R.G. ha chiesto la cassazione della sentenza. Ha resistito con controricorso la Xxxxx . Ha proposto anche ricorso incidentale condizionato il Banco popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l.. R.G. ha depositato una memoria.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - I ricorsi principale ed incidentale hanno dato luogo a separati procedimenti, che debbono essere riuniti perchè sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - La cassazione della sentenza, con il ricorso principale, è chiesta in base a cinque motivi. I primi quattro riguardano il tema di fondo della causa, il sesto una questione attinente alla sospensione del processo di esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione.   2.1. - Il primo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'art. 540 cod. civ., comma 2). Vi si sostiene la tesi, che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale e di uso sui mobili che la corredano sono oggetto di una vocazione a titolo particolare, legata alla vocazione a titolo universale ad una quota di eredità, mediante i quali trova tutela un interesse di natura non patrimoniale del coniuge superstite, che non può risultare estinto da alcuna vicenda relativa alla persona dello stesso erede.   2.2. - Il secondo è ancora un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'art. 2913 cod. civ.). La tesi svolta a sostegno del motivo è la seguente. L'art. 2913 cod. civ., regola i rapporti tra il pignoramento e gli atti di disposizione dei beni su cui il pignoramento è caduto e sancisce che gli effetti di questi atti non sono opponibili al creditore pignorante ed agli intervenuti. La norma non può quindi trovare applicazione in relazione ad un effetto che è disposto dalle legge e non da un atto con cui chi è titolare dei diritti sul bene fatti oggetto di pignoramento ne dispone. Inoltre, se i diritti di cui si discute hanno natura personale e non reale, non possono risultare di pregiudizio rispetto al diritto reale salvaguardato dal pignoramento, perchè il coniuge superstite rimane estraneo alla sorte del diritto reale sottoposto ad esecuzione, esigendo soltanto di poter utilizzare il bene personalmente in considerazione del suo stato e di quello della famiglia. Il conflitto tra diritto del coniuge superstite a continuare a godere della casa destinata ad abitazione della famiglia e diritto dei creditori dell'originario debitore a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene si deve considerare risolto dalla legge a favore del coniuge superstite e del resto, poichè assicura solo la continuazione del godimento della casa già adibita a residenza familiare, non è incompatibile col trasferimento della proprietà a chi acquista nel processo esecutivo il relativo diritto.   2.3. - Il terzo motivo è prospettato come vizio di difetto di motivazione circa la affermata realità del diritto riconosciuto dalla legge al coniuge superstite. Vi si sostiene che nè la realità del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall'art. 540 c.c., affermata nella sentenza, è sorretta da idonea motivazione nè i giudici di appello si sono soffermati a stabilire quando la destinazione a casa di abitazione fosse stata attuata, perchè, non soggiacendo alle regole della trascrizione, non è in base al tempo di questa che può essere risolto il conflitto tra coniuge superstite e debiti ereditari.   2.4. - Il quarto ed ultimo di questo gruppo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 540, 581 e 582 cod. civ.). La tesi è che il diritto riservato al coniuge nasce con il matrimonio, è "condiviso", non divisibile, nè trasmissibile, non rientra nell'asse dismesso morendo dal coniuge defunto, sopravvive in attribuzione esclusiva, non in forza della successione ma solo in occasione di questa, estendendosi conseguentemente sull'intera casa coniugale.   3. - I motivi appena riassunti possono essere esaminati insieme. Non sono fondati. Queste le ragioni. Prima che la successione si aprisse con la morte di M. G., sull'immobile era stata da lui costituita un'ipoteca, a garanzia di un credito a favore della Xxxxx , che per la sua riscossione coattiva ha poi sottoposto a pignoramento lo stesso immobile in confronto del proprio debitore. L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto dellasuccessione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ.). Il problema posto dalla opposizione di terzo su cui è stata pronunciata la sentenza impugnata è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale. Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, ciò non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario. Orbene, tra i presupposti perchè l'acquisto dei diritti di cui si tratta si realizzi in sede disuccessione a favore del coniuge superstite è che l'immobile, che sia stato e si trovi ad essere destinato ad abitazione della famiglia, appartenga all'ereditando e non pure ad altri, che non sia lo stesso coniuge superstite (almeno secondo un più risalente orientamento della giurisprudenza manifestato dalle sentenze 23 maggio 2000 n. 6691 e 22 luglio 1991 n. 8171 di questa Corte). La Corte ha però anche affermato, più di recente (Cass. 30 luglio 2004 n. 14594) che, quando ciò non è, opera, nei rapporti tra i successori, il principio di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario. Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2. Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo.   4. - Con il quinto motivo la cassazione è chiesta per un vizio prospettato come di difetto di motivazione, in rapporto alla applicazione degli artt. 619 e 175 cod. proc. civ.. E' diretto contro il capo della sentenza, con cui è stato affermato il principio che, se a decidere d'una opposizione alla esecuzione è lo stesso giudice che ha disposto la sospensione del processo esecutivo, alla sua revoca, senza che perciò si incorra in alcun vizio procedimentale, il giudice può provvedere, invece che con separata ordinanza, con la stessa sentenza. Il motivo non è fondato. La Corte ha già deciso in questo senso con la sentenza 14 giugno 1999 n. 5882 nè vi sono ragione per discostarsi da tale principio, considerato che il provvedimento è anche in questo caso adottato nel contraddittorio delle parti e da giudice legittimato a disporre sulla sospensione, mentre la sospensione è possibile oggetto di revoca (Cass. 28 novembre 2007 n. 24736; 19 luglio 2005 n. 15220; 20 febbraio 2003 n. 2620). 5. - Il ricorso principale è in conclusione rigetto. 6. - Quello incidentale, espressamente condizionato, è assorbito. 7. - La novità della specifica questione posta dai primi quattro motivi del ricorso principale giustifica che le spese di questo grado del giudizio siano dichiarate compensate.   P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensate le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009.

venerdì 11 luglio 2014

Condominio, spese, costituzione in mora, raccomandata, ricevimento

Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.11.2013 n° 26708


L’atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.
Quando l’intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. La ricevuta di spedizione dall’ufficio postale rappresenta infatti, anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione.
Da ciò consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto di intimazione al destinatario, nonché della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 1335 c.c.
(1) Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 giugno 2011, n. 13488.
(Fonte: Massimario.it - 19/2014. Cfr. nota di Laura Biarella)





SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 23 ottobre - 28 novembre 2013, n. 26708
(Presidente Piccialli – Relatore Petitti)
Fatto e diritto

Ritenuto che Z.N.H. e M.V.I. proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato nei loro confronti da parte del Condominio (…), sito in (…), presso il quale avevano acquistato un alloggio; mediante tale provvedimento era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.521,65 a titolo di spese condominiali che la precedente proprietaria dell'alloggio aveva omesso di pagare;

che il Giudice di Pace adito, dapprima sospendeva l'esecutività provvisoria del decreto opposto; successivamente, previa escussione di prova testimoniale, pronunciava sentenza di rigetto dell'opposizione proposta e revocava l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì gli attori-opponenti al pagamento di tutte le spese di giudizio;

che avverso tale sentenza i soccombenti proponevano gravame;

che gli appellanti, non contestando il loro debito ex art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ., da un lato, deducevano un'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. civ., ritenendo illegittima la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo; dall'altro, lamentavano, con una serie di motivi d'appello, l'insufficiente o contraddittoria motivazione su vari punti decisivi per la controversia, con particolare riferimento alla presunzione di conoscenza, posta a loro carico dal giudice di pace, dell'atto di costituzione in mora inviato dal Condominio XX: a loro dire, il mancato ritiro della diffida stragiudiziale entro il termine di compiuta giacenza con conseguente restituzione del plico al mittente non sarebbe stato sufficiente a provare, come invece ha ritenuto il giudice di primo grado, l'arrivo della raccomandata di messa in mora al loro indirizzo, con conseguente insussistenza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.;

che il Tribunale di Biella rigettava l'appello, ritenendo che l'atto di costituzione in mora inviato dal Condominio XX agli appellanti - debitori tramite raccomandata con avviso di ricevimento si poteva presumere giunto a conoscenza di questi poiché, tramite l'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico, risultava pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale, d'altra parte, non aveva provato di non averne avuto notizia senza colpa;

che il Tribunale non si pronunciava sugli altri motivi d'appello, ritenendoli assorbiti;

che la sig.ra Z. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;

che con il primo motivo censura la sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il giudice d'appello si sarebbe pronunciato solo su un motivo d'appello, omettendo di pronunciarsi in merito agli altri;

che con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 cod. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto sussistente la prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto di costituzione in mora;

che con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire su alcune istanze proposte in appello;

che, infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., perché il Tribunale di Biella non avrebbe tenuto conto, nella pronuncia di condanna alle spese, del rifiuto di conciliazione da parte del Condominio XX, reiterato sia in primo che in secondo grado;

che l'intimato ha resistito con controricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“[ (...)] Il primo e il terzo motivo di ricorso, da valutare congiuntamente, sono inammissibili poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'Appello, a seguito della valutazione del motivo esaminato, ha ritenuto assorbite tutte le altre doglianze. La ricorrente non coglie questo aspetto, ma si limita a denunciare una omessa pronuncia (sia pur come vizio di motivazione), omettendo tuttavia di spiegare le ragioni per le quali il motivo esaminato non sarebbe in realtà assorbente. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Partendo dal presupposto che l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata, come è stato fatto dal giudice di secondo grado, anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006). Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011). E la ricorrente non deduce di avere dedotto, nei gradi di merito, elementi di fatto idonei a contrastare la detta presunzione.

Né costituisce valido precedente quello indicato dalla ricorrente (Cass. n. 19599 del 2011), atteso che il principio affermato da detta decisione si riferisce alla ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, e non anche ad un atto di costituzione in mora, per il quale vale la disciplina di cui all'art. 1335 cod. civ., nella interpretazione consolidata ad essa data dalla giurisprudenza di legittimità.

Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, atteso che il giudice di merito, cui è attribuito il potere di disporre in ordine alle spese del giudizio, ha fatto applicazione del criterio della soccombenza. È noto, del resto, che il regolamento delle spese, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito.

Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ.”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
La valenza probatoria del modulo C.A.I. "a doppia firma"
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2010 n° 16376


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 luglio 2010, n. 16376
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25695/2006 proposto da:
*****, ***** in proprio ed in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dagli avvocati *****,***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
***** S.P.A. ***** in persona dei legali rappresentanti ***** e *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente -
e contro
*****; - intimato -
avverso la sentenza n. 1719/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, emessa il 5/7/2005, depositata il 25/08/2005, R.G.N. 3885/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per li rigetto del ricorso che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del giugno 1999 ***** e *****, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio *****, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ***** e *****Ass.ni s.p.a., chiedendo di essere risarciti dei danni fisici subiti in occasione di un incidente verificatosi il *****, allorchè l'autovettura sulla quale viaggiavano era stata violentemente tamponata da una Mecedes Benz di proprietà del ***** e dallo stesso condotta.
Resisteva la sola società assicuratrice che contestava l'avversa pretesa.
Con sentenza del 21 novembre 2000 il giudice adito rigettava la domanda.
Proponevano appello i soccombenti e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 agosto 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava che la responsabilità del sinistro era da ascrivere, al 50%, a *****, per l'effetto condannandolo al risarcimento dei danni in favore di ***** e di *****, nella misura, quanto al primo, di Euro 3.093,29 (di cui Euro 618,86, a titolo di danno morale), e, quanto alla seconda, di Euro 200,00, oltre svalutazione e interessi dal fatto al soddisfo; rigettava la domanda proposta da *****, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore *****; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione ***** e *****, in proprio e nella qualità, formulando quattro motivi e notificando l'atto a ***** s.p.a. e a *****. Solo la prima ha notificato controricorso, illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo gli impugnanti denunciano violazioni dell'art. 1917 cod. civ., mancanza e insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di merito rigettato la domanda proposta nei confronti di ***** sul presupposto della mancanza di elementi di prova ulteriori, rispetto alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, senza considerare che la stessa compagnia assicuratrice non aveva mai negato la collisione tra i due veicoli, limitandosi a contestare la responsabilità esclusiva del suo assicurato, e che in ogni caso, ritenuto provato il sinistro stradale tra i soggetti indicati nel modulo, la condanna andava senz'altro estesa all'assicuratore, tenuto a tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 cod. civ., di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi.
1.2 - Le critiche sono fondate.
L'opinione secondo cui la confessione del danneggiante assicurato farebbe piena prova nel rapporto tra questi e il danneggiato, mentre potrebbe essere liberamente apprezzata dal giudice nel diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore (sul presupposto che non in tutti i casi in cui è necessaria la partecipazione al giudizio di una pluralità di parti ex art. 102 cod. proc. civ., sussisterebbe anche la necessità che la sentenza sia unica per tutte), è stata expressis verbis disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che, affrontando funditus il problema della efficacia probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro, hanno segnatamente evidenziato che l'accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto - quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore - non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo" (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311).
L'approdo esegetico si è giovato del rilievo che nella giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni ottanta (Cass. sez. un. nn. 5218 e 5219 del 1983), è costante l'affermazione che la L. n. 990 del 1969, prevedendo l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, e limitando le eccezioni che questi gli può opporre (L. n. 990 del 1969, art. 18), ha creato, accanto ai due innanzi indicati, un terzo rapporto che, "sul presupposto del primo e in attuazione del secondo", obbliga ex lege l'assicuratore verso il soggetto leso: di talchè questi, allorchè agisce in giudizio, non chiede che l'assicuratore sia condannato ad adempiere in suo favore l'obbligo contrattualmente assunto nei confronti dell'assicurato, ma fa valere un diritto suo proprio.
In tale contesto, e con particolare riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, siano o meno contenute nel cosiddetto CID, le sezioni unite hanno quindi negato che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, possa, in base ad esse, pervenirsi a decisioni differenziate, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. In particolare, precisato che dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, "valutati alla stregua delle regole in materia", possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese (e non quindi le mere assunzioni di responsabilità o di colpa), hanno affermato che l'eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come tale - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice (confr. Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. civ., sez. 3^, 25 gennaio 2008, n. 1680).
Peraltro, posto che litisconsorzio necessario sussiste solo tra proprietario del veicolo, nel quale si identifica il responsabile del danno di cui parla la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, e assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 cod. civ., comma 3, tra conducente e assicuratore medesimo, ovvero tra conducente e proprietario, le affermazioni confessorie sottoscritte dal primo nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del confitente secondo l'art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 cod. civ. (Cass. civ., 7 maggio 2007, n. 10304).
1.3 - Ora, pacifico che nella fattispecie il CID era stato sottoscritto dal responsabile del danno - e cioè dal guidatore proprietario del mezzo, litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice - non poteva il giudice di merito valutare in maniera difforme le dichiarazioni dallo stesso rese, così accogliendo la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti dell'uno e rigettandola invece nei confronti dell'altro.
La violazione dei principi in materia di efficacia probatoria della confessione come innanzi ricostruiti impone la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.
2.1 - Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta operatività della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'incidente di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, senza considerare che nel modulo di constatazione amichevole del sinistro risultava marcata la casella 8, relativa al tamponamento e che lo stesso fiduciario della compagnia assicuratrice aveva riferito di un urto da tergo di notevole entità (doc. n. 4 del fascicolo di secondo grado).
2.2 - Anche tali censure sono fondate.
Il Tribunale, affermata la responsabilità di ***** sulla base del rilievo che lo stesso non solo aveva sottoscritto il CID, ma neppure si era presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, ha ritenuto di dover fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., in ragione della mancanza della benchè minima descrizione delle modalità del sinistro.
Trattasi tuttavia di rilievo puramente assertivo, per giunta in contrasto con le non contestate risultanze del CID, nel quale la dinamica dell'incidente è chiaramente descritta in termini di tamponamento. La decisione contraddice pertanto il principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90), e dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, per il disposto dell'art. 149, comma 1, C.d.S. (T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285), sostanzialmente riproduttivo dell'art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493).
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione a tale motivo.
3.1 - Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi due motivi di ricorso.
Col terzo mezzo deducono gli impugnanti vizio motivazionale con riferimento alla disposta liquidazione in via equitativa del danno patito da ***** nella misura di Euro 200,00 soltanto, ivi comprese le spese mediche, dimenticando che la relazione del consulente di parte, Dott. *****, aveva riconosciuto alla stessa un danno biologico nella misura del 2%, una invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 15.
Il giudice di merito avrebbe poi ingiustificatamente ignorato il rapporto ospedaliero del minore *****.
3.2 - Con il quarto motivo lamentano violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice d'appello negato al guidatore del veicolo ***** il danno patrimoniale, sull'assunto che lo stesso dovesse ritenersi non provato, laddove l'infortunato aveva documentalmente dimostrato che, a causa delle lesioni riportate, non aveva potuto eseguire i lavori di ristrutturazione commissionatigli da un cliente e riscuotere le somme assegnate a titolo di contributo.
Aggiunge che la disposta compensazione delle spese di causa è del tutto illogica.
3.3 - Le doglianze non hanno pregio.
Nel determinare l'ammontare del risarcimento spettante agli attori, ha affermato il giudice a quo, per quanto qui interessa: a) relativamente al guidatore dell'autovettura, *****, che non era emerso alcun rapporto di consequenzialità tra il sinistro per cui è causa e il mancato incarico ad effettuare lavori di ristrutturazione;
quanto a P.M., che, tenuto conto del concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., le andava equitativamente riconosciuta la somma di Euro 200,00, di cui Euro 40,00 per spese mediche; c) infine, quanto al minore *****, che nulla poteva essergli attribuito, non essendo stata prodotta certificazione medica di sorta, sulla cui base liquidare il danno.
3.4 - Ciò posto, le contestazioni relative al mancato riconoscimento del pregiudizio subito da ***** per effetto dell'impossibilità di espletare un incarico professionale si risolvono in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorie preclusa in sede di legittimità.
Quanto poi agli altri rilievi critici, essi, nella parte in cui richiamano le pretese, difformi conclusioni del perito o documentazione ospedaliera asseritamente ignorata dal decidente, difettano, a tacer d'altro, di autosufficienza. Si ricorda in proposito che la parte che, deducendo un vizio di motivazione, si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, siano essi d'ufficio o di parte, o di documenti prodotti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere di giudizio a critica vincolata di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese o i documenti asseritamente non valutati, in modo da consentire al giudice di legittimità (cui non è dato di esaminare direttamente gli atti se non in presenza di errores in procedendo) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata o pretesamente valutata in modo erroneo o insufficiente (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21090).
3.5 - Infine, quanto alla compensazione delle spese di causa, le contestazioni dei ricorrenti non tengono conto del fatto che nei giudizi ai quali, ratione temporis, non si applica la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l'art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione - integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 92 cod. proc. civ (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) - ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass,. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218): fattispecie tutte che qui non ricorrono.
4 - In definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti; il terzo e il quarto rigettati, solo precisandosi, per scrupolo di completezza, che le somme liquidate a ***** e a ***** in proprio potranno subire variazioni in sede di rinvio, a seguito dell'eventuale riformulazione del giudizio di responsabilità sull'eziologia dell'incidente.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai due motivi accolti e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato ed assicuratore dall'altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti.
Il giudice di rinvio dovrà inoltre motivare tenendo conto che l'avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e il quarto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.