venerdì 11 luglio 2014

Condominio, spese, costituzione in mora, raccomandata, ricevimento

Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.11.2013 n° 26708


L’atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.
Quando l’intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. La ricevuta di spedizione dall’ufficio postale rappresenta infatti, anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione.
Da ciò consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto di intimazione al destinatario, nonché della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 1335 c.c.
(1) Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 giugno 2011, n. 13488.
(Fonte: Massimario.it - 19/2014. Cfr. nota di Laura Biarella)





SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 23 ottobre - 28 novembre 2013, n. 26708
(Presidente Piccialli – Relatore Petitti)
Fatto e diritto

Ritenuto che Z.N.H. e M.V.I. proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato nei loro confronti da parte del Condominio (…), sito in (…), presso il quale avevano acquistato un alloggio; mediante tale provvedimento era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.521,65 a titolo di spese condominiali che la precedente proprietaria dell'alloggio aveva omesso di pagare;

che il Giudice di Pace adito, dapprima sospendeva l'esecutività provvisoria del decreto opposto; successivamente, previa escussione di prova testimoniale, pronunciava sentenza di rigetto dell'opposizione proposta e revocava l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì gli attori-opponenti al pagamento di tutte le spese di giudizio;

che avverso tale sentenza i soccombenti proponevano gravame;

che gli appellanti, non contestando il loro debito ex art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ., da un lato, deducevano un'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. civ., ritenendo illegittima la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo; dall'altro, lamentavano, con una serie di motivi d'appello, l'insufficiente o contraddittoria motivazione su vari punti decisivi per la controversia, con particolare riferimento alla presunzione di conoscenza, posta a loro carico dal giudice di pace, dell'atto di costituzione in mora inviato dal Condominio XX: a loro dire, il mancato ritiro della diffida stragiudiziale entro il termine di compiuta giacenza con conseguente restituzione del plico al mittente non sarebbe stato sufficiente a provare, come invece ha ritenuto il giudice di primo grado, l'arrivo della raccomandata di messa in mora al loro indirizzo, con conseguente insussistenza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.;

che il Tribunale di Biella rigettava l'appello, ritenendo che l'atto di costituzione in mora inviato dal Condominio XX agli appellanti - debitori tramite raccomandata con avviso di ricevimento si poteva presumere giunto a conoscenza di questi poiché, tramite l'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico, risultava pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale, d'altra parte, non aveva provato di non averne avuto notizia senza colpa;

che il Tribunale non si pronunciava sugli altri motivi d'appello, ritenendoli assorbiti;

che la sig.ra Z. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;

che con il primo motivo censura la sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il giudice d'appello si sarebbe pronunciato solo su un motivo d'appello, omettendo di pronunciarsi in merito agli altri;

che con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 cod. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto sussistente la prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto di costituzione in mora;

che con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire su alcune istanze proposte in appello;

che, infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., perché il Tribunale di Biella non avrebbe tenuto conto, nella pronuncia di condanna alle spese, del rifiuto di conciliazione da parte del Condominio XX, reiterato sia in primo che in secondo grado;

che l'intimato ha resistito con controricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“[ (...)] Il primo e il terzo motivo di ricorso, da valutare congiuntamente, sono inammissibili poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'Appello, a seguito della valutazione del motivo esaminato, ha ritenuto assorbite tutte le altre doglianze. La ricorrente non coglie questo aspetto, ma si limita a denunciare una omessa pronuncia (sia pur come vizio di motivazione), omettendo tuttavia di spiegare le ragioni per le quali il motivo esaminato non sarebbe in realtà assorbente. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Partendo dal presupposto che l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata, come è stato fatto dal giudice di secondo grado, anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006). Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011). E la ricorrente non deduce di avere dedotto, nei gradi di merito, elementi di fatto idonei a contrastare la detta presunzione.

Né costituisce valido precedente quello indicato dalla ricorrente (Cass. n. 19599 del 2011), atteso che il principio affermato da detta decisione si riferisce alla ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, e non anche ad un atto di costituzione in mora, per il quale vale la disciplina di cui all'art. 1335 cod. civ., nella interpretazione consolidata ad essa data dalla giurisprudenza di legittimità.

Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, atteso che il giudice di merito, cui è attribuito il potere di disporre in ordine alle spese del giudizio, ha fatto applicazione del criterio della soccombenza. È noto, del resto, che il regolamento delle spese, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito.

Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ.”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
La valenza probatoria del modulo C.A.I. "a doppia firma"
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2010 n° 16376


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 luglio 2010, n. 16376
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25695/2006 proposto da:
*****, ***** in proprio ed in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dagli avvocati *****,***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
***** S.P.A. ***** in persona dei legali rappresentanti ***** e *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente -
e contro
*****; - intimato -
avverso la sentenza n. 1719/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, emessa il 5/7/2005, depositata il 25/08/2005, R.G.N. 3885/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per li rigetto del ricorso che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del giugno 1999 ***** e *****, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio *****, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ***** e *****Ass.ni s.p.a., chiedendo di essere risarciti dei danni fisici subiti in occasione di un incidente verificatosi il *****, allorchè l'autovettura sulla quale viaggiavano era stata violentemente tamponata da una Mecedes Benz di proprietà del ***** e dallo stesso condotta.
Resisteva la sola società assicuratrice che contestava l'avversa pretesa.
Con sentenza del 21 novembre 2000 il giudice adito rigettava la domanda.
Proponevano appello i soccombenti e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 agosto 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava che la responsabilità del sinistro era da ascrivere, al 50%, a *****, per l'effetto condannandolo al risarcimento dei danni in favore di ***** e di *****, nella misura, quanto al primo, di Euro 3.093,29 (di cui Euro 618,86, a titolo di danno morale), e, quanto alla seconda, di Euro 200,00, oltre svalutazione e interessi dal fatto al soddisfo; rigettava la domanda proposta da *****, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore *****; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione ***** e *****, in proprio e nella qualità, formulando quattro motivi e notificando l'atto a ***** s.p.a. e a *****. Solo la prima ha notificato controricorso, illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo gli impugnanti denunciano violazioni dell'art. 1917 cod. civ., mancanza e insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di merito rigettato la domanda proposta nei confronti di ***** sul presupposto della mancanza di elementi di prova ulteriori, rispetto alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, senza considerare che la stessa compagnia assicuratrice non aveva mai negato la collisione tra i due veicoli, limitandosi a contestare la responsabilità esclusiva del suo assicurato, e che in ogni caso, ritenuto provato il sinistro stradale tra i soggetti indicati nel modulo, la condanna andava senz'altro estesa all'assicuratore, tenuto a tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 cod. civ., di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi.
1.2 - Le critiche sono fondate.
L'opinione secondo cui la confessione del danneggiante assicurato farebbe piena prova nel rapporto tra questi e il danneggiato, mentre potrebbe essere liberamente apprezzata dal giudice nel diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore (sul presupposto che non in tutti i casi in cui è necessaria la partecipazione al giudizio di una pluralità di parti ex art. 102 cod. proc. civ., sussisterebbe anche la necessità che la sentenza sia unica per tutte), è stata expressis verbis disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che, affrontando funditus il problema della efficacia probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro, hanno segnatamente evidenziato che l'accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto - quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore - non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo" (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311).
L'approdo esegetico si è giovato del rilievo che nella giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni ottanta (Cass. sez. un. nn. 5218 e 5219 del 1983), è costante l'affermazione che la L. n. 990 del 1969, prevedendo l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, e limitando le eccezioni che questi gli può opporre (L. n. 990 del 1969, art. 18), ha creato, accanto ai due innanzi indicati, un terzo rapporto che, "sul presupposto del primo e in attuazione del secondo", obbliga ex lege l'assicuratore verso il soggetto leso: di talchè questi, allorchè agisce in giudizio, non chiede che l'assicuratore sia condannato ad adempiere in suo favore l'obbligo contrattualmente assunto nei confronti dell'assicurato, ma fa valere un diritto suo proprio.
In tale contesto, e con particolare riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, siano o meno contenute nel cosiddetto CID, le sezioni unite hanno quindi negato che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, possa, in base ad esse, pervenirsi a decisioni differenziate, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. In particolare, precisato che dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, "valutati alla stregua delle regole in materia", possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese (e non quindi le mere assunzioni di responsabilità o di colpa), hanno affermato che l'eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come tale - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice (confr. Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. civ., sez. 3^, 25 gennaio 2008, n. 1680).
Peraltro, posto che litisconsorzio necessario sussiste solo tra proprietario del veicolo, nel quale si identifica il responsabile del danno di cui parla la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, e assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 cod. civ., comma 3, tra conducente e assicuratore medesimo, ovvero tra conducente e proprietario, le affermazioni confessorie sottoscritte dal primo nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del confitente secondo l'art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 cod. civ. (Cass. civ., 7 maggio 2007, n. 10304).
1.3 - Ora, pacifico che nella fattispecie il CID era stato sottoscritto dal responsabile del danno - e cioè dal guidatore proprietario del mezzo, litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice - non poteva il giudice di merito valutare in maniera difforme le dichiarazioni dallo stesso rese, così accogliendo la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti dell'uno e rigettandola invece nei confronti dell'altro.
La violazione dei principi in materia di efficacia probatoria della confessione come innanzi ricostruiti impone la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.
2.1 - Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta operatività della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'incidente di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, senza considerare che nel modulo di constatazione amichevole del sinistro risultava marcata la casella 8, relativa al tamponamento e che lo stesso fiduciario della compagnia assicuratrice aveva riferito di un urto da tergo di notevole entità (doc. n. 4 del fascicolo di secondo grado).
2.2 - Anche tali censure sono fondate.
Il Tribunale, affermata la responsabilità di ***** sulla base del rilievo che lo stesso non solo aveva sottoscritto il CID, ma neppure si era presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, ha ritenuto di dover fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., in ragione della mancanza della benchè minima descrizione delle modalità del sinistro.
Trattasi tuttavia di rilievo puramente assertivo, per giunta in contrasto con le non contestate risultanze del CID, nel quale la dinamica dell'incidente è chiaramente descritta in termini di tamponamento. La decisione contraddice pertanto il principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90), e dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, per il disposto dell'art. 149, comma 1, C.d.S. (T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285), sostanzialmente riproduttivo dell'art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493).
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione a tale motivo.
3.1 - Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi due motivi di ricorso.
Col terzo mezzo deducono gli impugnanti vizio motivazionale con riferimento alla disposta liquidazione in via equitativa del danno patito da ***** nella misura di Euro 200,00 soltanto, ivi comprese le spese mediche, dimenticando che la relazione del consulente di parte, Dott. *****, aveva riconosciuto alla stessa un danno biologico nella misura del 2%, una invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 15.
Il giudice di merito avrebbe poi ingiustificatamente ignorato il rapporto ospedaliero del minore *****.
3.2 - Con il quarto motivo lamentano violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice d'appello negato al guidatore del veicolo ***** il danno patrimoniale, sull'assunto che lo stesso dovesse ritenersi non provato, laddove l'infortunato aveva documentalmente dimostrato che, a causa delle lesioni riportate, non aveva potuto eseguire i lavori di ristrutturazione commissionatigli da un cliente e riscuotere le somme assegnate a titolo di contributo.
Aggiunge che la disposta compensazione delle spese di causa è del tutto illogica.
3.3 - Le doglianze non hanno pregio.
Nel determinare l'ammontare del risarcimento spettante agli attori, ha affermato il giudice a quo, per quanto qui interessa: a) relativamente al guidatore dell'autovettura, *****, che non era emerso alcun rapporto di consequenzialità tra il sinistro per cui è causa e il mancato incarico ad effettuare lavori di ristrutturazione;
quanto a P.M., che, tenuto conto del concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., le andava equitativamente riconosciuta la somma di Euro 200,00, di cui Euro 40,00 per spese mediche; c) infine, quanto al minore *****, che nulla poteva essergli attribuito, non essendo stata prodotta certificazione medica di sorta, sulla cui base liquidare il danno.
3.4 - Ciò posto, le contestazioni relative al mancato riconoscimento del pregiudizio subito da ***** per effetto dell'impossibilità di espletare un incarico professionale si risolvono in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorie preclusa in sede di legittimità.
Quanto poi agli altri rilievi critici, essi, nella parte in cui richiamano le pretese, difformi conclusioni del perito o documentazione ospedaliera asseritamente ignorata dal decidente, difettano, a tacer d'altro, di autosufficienza. Si ricorda in proposito che la parte che, deducendo un vizio di motivazione, si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, siano essi d'ufficio o di parte, o di documenti prodotti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere di giudizio a critica vincolata di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese o i documenti asseritamente non valutati, in modo da consentire al giudice di legittimità (cui non è dato di esaminare direttamente gli atti se non in presenza di errores in procedendo) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata o pretesamente valutata in modo erroneo o insufficiente (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21090).
3.5 - Infine, quanto alla compensazione delle spese di causa, le contestazioni dei ricorrenti non tengono conto del fatto che nei giudizi ai quali, ratione temporis, non si applica la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l'art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione - integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 92 cod. proc. civ (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) - ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass,. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218): fattispecie tutte che qui non ricorrono.
4 - In definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti; il terzo e il quarto rigettati, solo precisandosi, per scrupolo di completezza, che le somme liquidate a ***** e a ***** in proprio potranno subire variazioni in sede di rinvio, a seguito dell'eventuale riformulazione del giudizio di responsabilità sull'eziologia dell'incidente.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai due motivi accolti e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato ed assicuratore dall'altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti.
Il giudice di rinvio dovrà inoltre motivare tenendo conto che l'avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e il quarto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

martedì 15 aprile 2014

Tribunale di Mantova, Sez. I – Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli - Sentenza del  giorno 11 maggio 2004.

Obbligazioni e contratti - Pagamento - Quietanza rilasciata dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante - Transazione - Configurabilità - Condizioni.

La quietanza, di regola, è un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva; tuttavia non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria, come la transazione, sempre che di tale negozio essa abbia i necessari requisiti, e cioè che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite, restando affidata al Giudice l’individuazione di un tale contenuto negoziale quando, attraverso l’interpretazione unitaria dell’intero contesto dei rapporti tra le parti, la quietanza liberatoria si manifesti come l’atto di una trattativa a contenuto transattivo.
Non è necessario che l'atto di quietanza contenga la puntuale indicazione delle reciproche concessioni con indicazione di quelle che erano le originarie contrapposte pretese, non essendo tale requisito previsto dalla legge e non essendo richiesta per l'esistenza della transazione la forma scritta ad substantiam.


omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23/3/2001 Verdi Pietro e Verdi Cristina, residenti in Suzzara, evocavano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Gonzaga la Alfa S.r.l. (rectius S.p.A.), con sede in Suzzara, e le Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, esponendo:
1)    che il giorno 16/3/99, in Suzzara, Verdi Cristina, alla guida del ciclomotore Ciao Piaggio telaio n. 126808 di proprietà di Verdi Pietro, era stata urtata dal Ford Transit tg MN ** di proprietà della Alfa e condotto da Bianchi Mauro che non aveva concesso la precedenza al motociclo nell’immettersi in Via Marx da una laterale;
2)    che nell’incidente il ciclomotore aveva riportato danni materiali per £. 734.700 mentre Verdi Cristina aveva riportato lesioni personali rappresentate da “contusioni multiple di modesta entità con abrasioni superficiali della cute alla coscia e ginocchio sx” e trauma facciale;
3)    che i danni subiti da Verdi Cristina ammontavano a complessive £. 14.837.500 tenuto conto di un danno biologico nella percentuale del 4%, di una inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale di giorni 15;
4)    che Verdi Cristina e Verdi Pietro avevano sottoscritto nel luglio 1999 un atto di quietanza con cui avevano accettato dalle Generali Assicurazioni S.p.A. (Compagnia che assicurava la responsabilità civile del veicolo danneggiante) a titolo di risarcimento in via transattiva la somma di £. 2.300.000 (somma peraltro mai versata) e che la sottoscrizione di tale documento (che altro non era se non un contratto di transazione nullo per difetto di reciproche concessioni) aveva impedito la bonaria composizione della vertenza.
Ciò premesso Verdi Cristina e Verdi Pietro chiedevano che i convenuti fossero condannati a pagare in via tra loro solidale la somma di £. 734.700 a Verdi Pietro e la somma di £. 14.837.500 a Verdi Cristina o quelle diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia da contenersi comunque nella competenza del Giudice adito col favore delle spese.
Si costituivano ritualmente i convenuti i quali eccepivano che l’intervenuta transazione e l’adempimento puntuale degli obblighi dalla stessa derivanti erano preclusivi all’esperimento della proposta azione di risarcimento.
Con sentenza in data 8/3/02 (dep. Il 22/3/02) il Giudice di Pace di Gonzaga così statuiva: “definitivamente decidendo condanna l’Alfa S.r.l. (rectiusS.p.A. N.d.r.) in persona del suo legale rappresentante e le Generali Assicurazioni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, in solido, al pagamento in favore di Verdi Cristina della somma capitale di € 3.421,36 con interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
Condanna i suddetti, in solido tra loro, a rimborsare all’attrice le spese della C.T.U. medico legale. Le spese di causa, liquidate in complessivi € 2.800,00, seguono la soccombenza”.
Avverso tale sentenza interponevano appello Alfa S.p.A. e le Assicurazioni Generali S.p.A. deducendo i seguenti motivi di appello: 1) erronea esclusione della natura di transazione del documento sottoscritto dagli attori; 2) erronea valutazione della prova scritta; 3) rinuncia all’azione; 4) disponibilità del diritto al risarcimento danni. Gli appellanti concludevano quindi per l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituivano ritualmente gli appellati i quali insistevano per il rigetto dell’appello e svolgevano appello incidentale.
Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all’udienza del 13/1/04, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

L’appello principale è fondato e merita accoglimento.
Secondo l’appellata sentenza l’eccezione sollevata dai convenuti in primo grado (e odierni appellanti principali) non sarebbe accoglibile – così come non è stata accolta – “in quanto in linea con la prevalente giurisprudenza, la quietanza prodotta in causa non può equipararsi ad una rinuncia a far valere una pretesa per una prestazione maggiore del quantum che si attesta ricevuto, né a una transazione”.
Si legge ancora nell’appellata sentenza che “la quietanza è un atto unilaterale che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva (Cass. 12/03/64 n. 531)”.
E’ agli atti copia dell’atto sottoscritto dagli appellati del seguente letterale tenore per la parte che qui interessa:
“Atto di quietanza. Responsabilità civile auto. Il sottoscritto Verdi Pietro e Verdi Cristina Via *** *** di Suzzara, con riferimento al sinistro sopra identificato dichiara di ricevere dalla società Assicurazioni Generali la quale paga per conto del summenzionato assicurato, per la Responsabilità Civile verso Terzi con la polizza su indicata ed in virtù dell’art. 1917 c.c. la somma di £. 2.300.000 (duemilioni trecentomila) in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro e rilascia ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando di nulla più dover avere da chicchessia con rinuncia quindi ad ogni azione in qualsiasi sede”.
Avuto riguardo alla parte della motivazione dell’appellata sentenza sopra richiamata va ricordato che, se va riconosciuto che la quietanza, di regola, è un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria, come la transazione, sempre che di tale negozio essa abbia i necessari requisiti, e cioè che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite, restando affidata al Giudice l’individuazione di un tale contenuto negoziale quando, attraverso l’interpretazione unitaria dell’intero contesto dei rapporti tra le parti, la quietanza liberatoria si manifesti come l’atto di una trattativa a contenuto transattivo.
Nel caso di specie il riferimento ai danni originati dall’incidente stradale dal quale Verdi Cristina e Verdi Pietro derivavano le loro istanze risarcitorie da una lato (……… con riferimento al sinistro sopra indicato ………) e le espressioni usate (……… in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro ………) convincono del fatto che, al di là dell’intestazione quale atto di quietanza, comune intenzione delle parti fosse quella di prevenire una futura lite sulla quantificazione del credito risarcitorio conseguente al sinistro avvenuto in Suzzara il 16/3/99 facendosi reciproche concessioni.
Secondo gli appellati e appellanti incidentali (che pure riconoscono il contenuto negoziale di transazione della quietanza di cui si discute) dal documento contenente la transazione dovrebbe però comunque risultare anche la puntuale indicazione delle reciproche concessioni con l’indicazione di quelle che erano le originarie contrapposte pretese.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III 20/1/2003, n. 729) anzitutto tale assunto è privo di riscontro nella lettera della legge.
In secondo luogo, nella specie, la prova scritta non è richiesta adsubstantiam ma ad probationem.
Come è stato osservato (con la recente decisione della Suprema Corte testèrichiamata) “poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e, pertanto, l’oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base a elementi risultanti dall’atto stesso e non aliunde, non potendosi a tal fine applicarsi il capoverso dell’art. 1362 c.c. né l’art. 1371 (Cass. 21/6/1999 n. 6214), è palese che non possono trasferirsi ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta solo adprobationem, i principi elaborati con riguardo a quelli per i quali la forma è, per volontà della legge, imposta ad substantiam”.
Si legge ancora nell’appellata sentenza che “non si può transigere su diritti non ancora in essere e i postumi delle lesioni riportate dall’attrice si sono manifestati dopo la sottoscrizione della quietanza in atti”.
Evidentemente il primo Giudice ha inteso richiamare il principio secondo cui per l’essenza stessa dell’istituto, la volontà di transigere, attraverso il congegno dell’aliquid datum e aliquid retentum, non può formarsi al di là di quanto, non essendo contemplato né contemplabile come danno futuro possibile, appartenga ad un ignoto futuribile, e come tale non possa considerarsi controverso nei termini della pretesa e della contestazione delle parti transigenti, restando così nel diritto del danneggiato di chiedere successivamente il risarcimento di quei danni, non ancora venuti ad esistenza al momento della transazione, dei quali non si avevano elementi per ritenere, secondo una ragionevole previsione, che si sarebbero potuti verificare.
L’affermazione contenuta nell’appellata sentenza e sopra riportata è però del tutto priva dell’indicazione degli elementi in base ai quali il primo Giudice è pervenuto a tale conclusione.
Anzi, tale conclusione contrasta con la documentazione in atti.
Nel caso di specie si devono infatti condividere le osservazioni che sul punto ha svolto la difesa degli appellanti principali e cioè che Verdi Cristina, prima del 14/7/99 (data della firma del documento), era a conoscenza dei lamentati postumi per sofferenza al ginocchio e ostruzione nasale.
E’ in atti (copia del) certificato a firma del Dott. Tazio Bertazzoni, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in Suzzara, in data 14/6/99, nel quale si legge “Esiti di incidente stradale del 16/3/99 con trauma distorsivo – contusivo ginocchio sx e trauma emifaccia sx.
Residua dolenzia persistente con parestesia al ginocchio, senso di ostruzione nasale a sx, da valutarsi in sede medico legale”.
Risulta poi che la Verdi si rivolse il 29/6/99 a specialista otorinolaringoiatra dell’Azienda Ospedaliera di Mantova con riscontro di “riferito trauma nasale senza apparente frattura nel marzo 1999.
Riferisce difficoltà respiratoria nasale. E.O. mucosa integra. Dorsiflessione sx convessa ad angolo acuto della cartilagine quadrangolare substenosante la fossa nasale sx ……… Scolo di moco – plus dal rinofaringe” e con consiglio di sottoporsi a rinomanometria.
Nella relazione medico legale di parte del Dott. Fabio Scarpari in data 21/12/1999 si legge che “i postumi che configurano il danno biologico sono sostenuti dalla persistenza di algia e ipoestesia alla faccia anteromediale del ginocchio in esiti di una contusione condrale e disturbi del flusso aereo alla narice sinistra”.
Non si evidenzia quindi alcuna patologia diversa da quelle già emerse antecedentemente.
Ciò è confermato da ultimo dalla C.T.U. del Dott. Marco Nobis il quale afferma che “il corteo clinico sintomatologico residuato alle lesioni è rappresentato dalla gonalgia da carico con modica lassità del comparto mediale in esito alla contusione subita, con lieve asimmetria della piramide nasale non influente sulla funzionalità respiratoria”.
In accoglimento dell’appello principale e in riforma dell’appellata sentenza si deve quindi dichiarare Alfa S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. tenuti a corrispondere a Verdi Pietro e Verdi Cristina la somma di € 1.187,85 (corrispondenti a £. 2.300.000) oggetto della transazione 14/7/99.
Tenuto conto dell’avvenuto pagamento in forza dell’appellata sentenza (e con riserva d’appello) dell’importo di € 7.837,35, Verdi Pietro e Verdi Cristina vanno condannati alla restituzione agli appellanti principali della differenza pari a € 6.649,50.
All’accoglimento dell’appello principale consegue il rigetto dell’appello incidentale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese della C.T.U., come liquidate, vanno poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese del presente grado ponendosi il residuo che si liquida in € 820,59 di cui € 47,69 per esborsi, € 302,64 per diritti, € 400,00 per onorari, € 70,26 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico degli appellati e appellanti incidentali in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)    in riforma dell’appellata sentenza:
a)    Dichiara Alfa S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. tenuti a corrispondere a Verdi Pietro e Verdi Cristina l’importo di € 1187,85 (corrispondenti a £. 2.300.000) oggetto della transazione 14/7/99;
b)    Tenuto conto dell’avvenuto pagamento in forza dell’appellata sentenza e con riserva d’appello dell’importo di € 7.837,35, condanna Verdi Pietro e Verdi Cristina alla restituzione della differenza pari a € 6.649,50;
c)    Pone le spese della C.T.U. come liquidate a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà;
d)    Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
e)    Rigetta l’appello incidentale;
f)    Dichiara compensate nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio ponendo il residuo che si liquida in € 820,59 di cui € 47,69 per esborsi, € 302,64 per diritti, € 400,00 per onorari, € 70,26 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di Verdi Pietro e Verdi Cristina in solido.
Così deciso in data 11/05/2004 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova.

mercoledì 25 dicembre 2013

Sinistri, risarcimento danni, prescrizione a cinque anni
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale
Ordinanza 13 novembre 2013 n. 25538
La Cassazione, in materia di prescrizione del risarcimento del danno da incidente stradale ha precisato che va applicata la seconda parte del terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile ovvero quella quinquennale e non invece quella più lunga decennale.
Articolo 2947 Codice Civile
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Secondo la Corte non è vero che le uniche sentenze irrevocabili rilevanti ai sensi dell’art. 2947, terzo comma c.c. sarebbero quelle di condanna, poichè “ciò contrasta con la lettera della legge, che si riferisce genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili (con esclusione di quelle che dichiarano non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - art. 529 c.p.p.), facendo decorrere il termine della prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Nella sentenza si legge che “L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dall’art. 652 c.p.p.; in virtù degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell’ ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell’art. 652 c.p.p. - e nell’ambito degli altri giudizi civili nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 20325/2006; Cass. 17401/2004)”.
Infine la Corte osserva che “l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale”.


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venerdì 13 dicembre 2013