mercoledì 16 ottobre 2013

In base a quali criteri la gente sceglie l’avvocato

In base a quali criteri la gente sceglie l’avvocato

lunedì 2 settembre 2013

Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook


Tribunale Santa Maria Capua Vetere, decreto 13.06.2013 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Decreto 13 giugno 2013

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 1^ Sezione Civile – Coll. “A”, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ida D’Onofrio - Presidente -
Dott. Luca Caputo - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Maddalena Natale - G.O.T. -
ha pronunciato il seguente
DECRETOnella causa civile iscritta al n. 809 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2012, riservata in decisione all’udienza camerale del 13.06.2013 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
G. C., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti omissis
RICORRENTEE
TR. S., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dagli avv.ti omissis
RESISTENTENONCHE’
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGEIl Collegio,
sciogliendo la riserva espressa all’esito dell’udienza camerale del 13.06.2013;
letti gli atti, esaminata la documentazione e sentite le parti personalmente;
OSSERVArilevato che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata il 31.05.2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano all’assegno di mantenimento deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che, inoltre, era affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa; in conseguenza di ciò ha chiesto porsi a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento di euro 700,00;
rilevato che il resistente ha eccepito il peggioramento della propria situazione reddituale ed ha dedotto che la moglie intrattiene una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consente un tenore di vita anche superiore a quello in costanza di matrimonio;
considerato che, com’è noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 11488/2008), per la revisione delle condizioni della separazione e/o di divorzio, è necessario dimostrare che siano sopravvenuti fatti nuovi, modificativi della situazione in base alla quale la sentenza era stata emessa, o gli accordi erano stati presi;
considerato, inoltre, che, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxoriostabile da parte del coniuge avente diritto all’assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 3923/12, n. 17195/11 e n. 17643/07);
ritenuto che, nel caso di specie, le risultanze documentali abbiano dimostrato la sussistenza di una relazione sentimentale duratura e stabile con il dott. B. Ga.;
ritenuto che, in particolare, tale circostanza risulti documentata, in primo luogo, dalle fotografie e dalle informazioni tratte dal social network “Facebook”: in queste ultime, infatti, nelle informazioni di base relative al c.d. profilo della ricorrente, sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente “impegnata con N.B.”. Inoltre, vi sono numerose foto tratte dal c.d. profilo “Facebook” della ricorrente, che la ritraggono con il dott. B., foto pubblicate sul profilo in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, anche turistiche. Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria;
considerato, inoltre, che la relazione di convivenza stabile della ricorrente con il dott. B. Ga. presso il medesimo di residenza è stata riscontrata anche dalla Polizia Municipale negli accertamenti ad essa delegati dal Tribunale;
considerato che, quanto al dedotto problema di salute della ricorrente, lo stesso era già esistente, per sua stessa ammissione, al momento della separazione;
considerato, ancora, che la ricorrente ha riferito che dopo il licenziamento avvenuto nel 2011 ha percepito per un periodo l’indennità di disoccupazione ed ha cercato di reperire un lavoro senza esito;
ritenuto che, da un lato, non sia stata fornita prova che la ricorrente, dotata di capacità lavorativa, avendo lavorato per circa tredici anni, si sia effettivamente adoperata per trovare lavoro e, dall’altro lato, che, in ogni caso, l’instaurazione del rapporto di convivenza stabile accertato abbia fatto venire meno, almeno allo stato, il parametro dell’adeguatezza al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
ritenuto che, in particolare, l’instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento;
ritenuto che, pertanto, la domanda vada rigettata;
ritenuto, quanto alle spese processuali, che le stesse debbano seguire la soccombenza; stante l’entrata in vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, le spese sono liquidate d’ufficio applicando i valori medi di liquidazione di cui allo scaglione di riferimento (fino ad euro 25.000,00) ridotti di un terzo, attesa la natura semplificata e de-procedimentalizzata della presente procedura;
ritenuto che non possa accogliersi la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla stessa, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate.
P.Q.M.-rigetta la domanda;-condanna G. C. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12, oltre IVA e CPA come per legge.Si comunichi.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 13.06.2013
Il Presidente
dott.ssa Ida D’Onofrio
Il giudice relatore/estensore
dott. Luca Caputo

giovedì 6 giugno 2013


Separazione tra coniugi e cointestazione del conto corrente.

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 06.11.2012, n. 19115 

Presidente Fioretti - Relatore Giancola 

Svolgimento del processo 

              Nel giudizio di separazione personale introdotto il 30.05.1998 da F.M.A. nei confronti della moglie M.A. , l’adito Tribunale di Milano, anche a seguito della morte di quest’ultima sopravvenuta il 25.02.2001 e della riassunzione del giudizio, pronunciava nei confronti del F. e di F. e A.P. , figlie di altro matrimonio della M. e di lei eredi, la sentenza 12608/03 del 4.06-15.09.2003, con cui dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle contrapposte domande di separazione svolte dai coniugi ed alle reciproche istanze di addebito della separazione nonché in ordine alla pretesa alimentare o comunque di mantenimento svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta; dichiarava inammissibile la domanda tardivamente svolta dalla medesima convenuta per il pagamento delle somme maturate a suo credito in forza dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente del Tribunale il 12.10.1998, inerenti all'attribuzione di un contributo di mantenimento in favore della stessa ed a carico del ricorrente, dichiarava in conseguenza l’inefficacia dell’autorizzato sequestro conservativo ed ordinava, pertanto, la cancellazione della relativa trascrizione; rigettava la domanda svolta dal ricorrente nei confronti della M. e quindi delle A. , volta alla restituzione delle somme dalla moglie indebitamente prelevate, durante il matrimonio, dal conto corrente cointestato, compensava integralmente le spese processuali.                Con sentenza del 4-14.07.2007 la Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame proposto dal F. nei confronti delle A. , che resistevano all’impugnazione e chiedevano la conferma della prima pronuncia, dichiarava l’inefficacia dei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente del Tribunale di Milano il 12/10/1998, respingeva ogni altra domanda ed eccezione, confermando l’appellata sentenza, compensava 1/3 delle spese processuali e poneva a carico del F. il pagamento della restante parte. La Corte territoriale osservava e riteneva che:    il gravame del F. concerneva sia la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia o revoca dei provvedimenti provvisori assunti il 12.10.1998 dal Presidente del Tribunale, in relazione alla quale per chiarezza potevano fornirsi precisazioni e sia la domanda di condanna delle eredi della M. a restituirgli le somme che, durante il matrimonio, la dante causa aveva in tesi indebitamente prelevato dal conto corrente comune (indicativamente Euro 149.131,28); l’autonoma domanda restitutoria, pur ammissibile nei confronti della M. e poi delle sue eredi, era stata condivisibilmente respinta dal primo giudice per difetto di prova oggettiva e certa in ordine alla provenienza dei fondi con cui era stato alimentato il conto corrente in questione, dato anche che: 
a) ben poteva presumersi, pure in regime di separazione dei beni tra i coniugi, che il denaro accreditato sul conto a costoro cointestato fosse di pertinenza di ciascuno di loro per quota pari al 50%; b) inoltre poteva ravvisarsi una donazione indiretta da parte del coniuge che aveva aperto il conto comune all’altro con la dazione di proprio denaro; c) nella specie, sebbene il conto corrente fosse stato aperto nel 1994 con una dazione di L. 105.000.000, i successivi prelievi erano stati in gran parte effettuati con operazioni compiute da entrambi i coniugi per importi analoghi, tanto che al 31.05.1994 vi figurava un saldo attivo di sole L. 13.984.582 (il ricorso per separazione era stato depositato quattro anni dopo) e durante il periodo posteriore al maggio 1994 il conto era stato alimentato con importi modesti, idonei a coprire le corrispondenti operazioni, sino all’estinzione, di tal che si poteva ritenere che il denaro accreditato fosse stato utilizzato dalla M. nei limiti della disponibilità di sua pertinenza (50%). Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato a F. e A.P. , che hanno resistito con controricorso e depositato memoria. 
Motivi della decisione 
A sostegno del ricorso il F. denunzia: 1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 11 comma, 2727 e 2729 c.c.; 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente cointestato”. Formula conclusivamente il seguente quesito “dica la Corte Suprema se la presunzione di contitolarità di cui al secondo comma dell’art. 1298 del codice civile è una presunzione juris tantum e come tale suscettibile di essere superata da risultanze di segno contrario, con qualsiasi mezzo di prova, anche di carattere presuntivo, purché precise e concordanti tra di loro, e se tale onere può dirsi assolto dalla documentazione attestante che quel conto corrente è stato alimentato, sin dall’inizio, esclusivamente con provvista proveniente ed eseguita da uno solo dei cointestatari: dall’assenza di versamenti da parte dell’altro cointestatario: dalla sottrazione da quel conto - da parte dell’altro cointestatario ed all’insaputa del primo - di ingenti somme ed il loro versamento su altri conti di sua esclusiva pertinenza, con modalità volte a renderne difficile la individuazione della destinazione medesima:, ed - inoltre - se il giudice del grado non abbia l’obbligo di riesaminare del tutto autonomamente le risultanze probatorie - testimoniali e documentali - del fascicolo processuale e di darne conto nella propria decisione e non richiamando acriticamente le convinzioni del primo giudice”. 2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché per ultra petizione, per avere erroneamente ravvisata una donazione indiretta da parte del marito alla moglie nell’apertura del conto corrente cointestato, contro le risultanze probatorie e la stessa qualificazione della parte interessata”. Formula conclusivamente il seguente quesito “dica la Corte adita se si possa qualificare donazione indiretta l’apertura da parte di un coniuge di un conto corrente cointestato all’altro - senza alcuna individuazione dell’animus donandi in capo al donante, implicitamente - peraltro - presupponendolo in difetto di specifica prova della sua esistenza e - inoltre - se non costituisca ultra o extra petizione il pervenire a quella qualificazione in contrasto - ovvero senza - una espressa deduzione in tal senso dell’altra parte”. 

I motivi di ricorso, che essendo connessi consentono esame congiunto, si rivelano ammissibili in rapporto anche ai formulati quesiti di diritto e fondati. 

              Il F. aveva fondato la sua domanda restitutoria/risarcitoria sul presupposto della responsabilità della M. per appropriazione di somme che assumeva da lei indebitamente prelevate per scopi personali, dal conto corrente bancario cointestato ad entrambi ed a firma disgiunta ma in tesi aperto ed alimentato con versamenti effettuati soltanto da lui con proprio denaro.          Al rigetto di tale domanda la Corte distrettuale è pervenuta con argomentazioni estremamente sintetiche in ordine pure ai profili fattuali della vicenda ed ai prelievi in contestazione, le quali hanno anche reso superfluo verificare se fosse o meno emersa la prova di utilizzi di denaro altrui integranti appropriazione indebita. In particolare, pur ineccepibilmente richiamando il principio secondo cui la contestazione del conto corrente bancario fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto se non risulta diversamente, i giudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata e ciò essenzialmente in ragione sia dell’andamento anche temporale e dell’entità dei prelievi attuati nel tempo e sino alla chiusura del conto in questione, da ciascuno dei due coniugi cointestari e sia ravvisando una donazione indiretta in favore della cointestataria, nel cospicuo versamento iniziale ritenuto effettuato dal solo F. . Entrambe le considerate ragioni, pur inserite nel contesto coniugale, non si rivelano idonee a sostenere l’affermata conclusione negativa circa il mancato superamento della menzionata presunzione iuris tantum, che da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata anche attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (in tema cfr cass. n. 28839 del 2008; n. 19305 del 2006; n. 5584 del 1981).          Da un canto, infatti, la valenza sintomatica attribuita all'andamento del conto avrebbe dovuto essere meglio chiarita ed in ogni caso avrebbero dovuto essere esaminati i dati tratti dalla documentazione bancaria prodotta e richiamata in questa sede dal F. a sostegno della sua tesi di avere effettuato tutti gli accrediti con denaro proprio, ivi compresi quelli successivi al momento dell’apertura del conto, documentazione di cui pertanto il ricorrente a ragione lamenta l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito. D’altro canto la qualificazione in termini di donazione indiretta (peraltro senza espressa indicazione della relativa consistenza) del versamento attuato dal F. per l’accensione del conto corrente, si rivela illegittima prima che erronea, esorbitando dalla linea difensiva assunta dalla parte interessata ad opporre l’esistenza di tale liberalità oltre che apodittica, stante il mancato richiamo di elementi che consentissero di apprezzare la ricorrenza nel F. dell’animus donandi (in tema, cfr cass. n. 468 del 2010; n. 26983 del 2008; n. 2499 del 2009), certo non evincibile dalle modalità di gestione del medesimo conto corrente aderenti alla sua struttura e funzione. Conclusivamente si deve accogliere il ricorso e limitatamente alle censure accolte, cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. 
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. 

Depositata in Cancelleria il 06.11.2012



mercoledì 8 maggio 2013

Auto pirata e sinistro: Risarcimento anche senza testimoni



Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza del 18 giugno 2012, n. 9939

L'incompletezza della denuncia non può condizionare la domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi. Ritenere che la denunzia mancante dell'indicazione dei testi comporti, di per sé, il rigetto della domanda, significherebbe introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue "risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.