Cassazione civile , sez. III, ordinanza 24.05.2011 n° 11430
Massima
Non è corretto qualificare come caso fortuito la circostanza che la buca presente sul fondo stradale per difetto di manutenzione fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose integra un evento normale e largamente prevedibile che, senza interrompere il nesso causale, ha contribuito a causare il danno.
Nella fattispecie, in cui il pedone incappa in una buca del manto stradale coperta da acqua piovana e subisce lesioni personali,si controverte sul valore giuridico da attribuire alla circostanza che la buca, fonte del danno, fosse ricoperta di acqua.
La Corte d’Appello di Bologna ha qualificato la circostanza in questione alla stregua del caso fortuito e, di conseguenza, ad esonerare il custode della cosa – il Comune - dalla responsabilità risarcitoria.
La Corte di Cassazione, censurando la sentenza di merito sul rilievo critico per cui “La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (…) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”, ha proposto una soluzione antitetica.
Il fatto che la buca del manto stradale sia ricoperto di acqua rappresenta una circostanza idonea ad aggravare gli effetti del vizio di manutenzione e destinata ad escludere, pertanto, non già la responsabilità del Comune, ma al contrario un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non aver visto tempestivamente la buca.
In altri termini, la pioggia, nascondendo le asperità del suolo, le rende ancor più insidiose, con la conseguenza di escludere – o quanto meno limitare – la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato.
Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione favorisce le ragioni del danneggiato a discapito della posizione sostanziale e processuale della pubblica amministrazione convenuta. Dalla vicenda emergono, tuttavia, alcune perplessità, che rappresentano altrettanti spunti di riflessione.
Per un verso, la soluzione approntata dalla Corte d’Appello, per come riassunta nella sentenza della Cassazione, appare davvero poco condivisibile: una precipitazione atmosferica non può certo essere qualificata in termini di evento estemporaneo, imprevedibile ed inevitabile e, quindi, idoneo autonomamente ad integrare un’ipotesi di caso fortuito, sia pure inteso nella sua accezione soggettiva di evento idoneo ad escludere la colpa del custode.
Il danno è riconducibile al Comune, infatti, in ragione della presenza della buca sul manto stradale e non della pioggia caduta.
Per altro verso, tuttavia, neppure la soluzione approntata dalla Corte di Cassazione sembra cogliere completamente nel segno. Il comportamento del pedone che incappa in una buca del manto stradale appare più distratto e imprudente laddove la buca piena di acqua piovana sia diventata una vera e propria pozzanghera; la circospezione esigibile dal pedone che attraversa la strada bagnata dalla pioggia è maggiore rispetto alle ordinarie condizioni.
Di conseguenza, il fatto che la buca stradale sia ricoperta di acqua si risolve in una circostanza della quale tener conto in sede di valutazione del comportamento del danneggiato, ai fini della configurabilità di un fatto colposo del danneggiato equiparabile al caso fortuito e, quindi, idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria del custode ovvero, ricorrendo un’ipotesi di concorso, ridurla proporzionalmente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430
(Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo)
Premesso in fatto
Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.
2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell'inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l'accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.
Si chiede di accertare "...se la circostanza che la buca stradale fosse piena d'acqua possa configurare quell'evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode".
In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d'acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell'acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).
In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l'incidente occorso alla ricorrente - attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L'accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.
3. - Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.
Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all'art. 2051 cod. civ.
La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.
4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.
5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
1. – Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
lunedì 19 settembre 2011
venerdì 16 settembre 2011
Insidia stradale. Caso fortuito nell'ipotesi di buca ricoperta d'acqua.
Non è corretto qualificare come caso fortuito la circostanza che la buca presente sul fondo stradale per difetto di manutenzione fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose integra un evento normale e largamente prevedibile che, senza interrompere il nesso causale, ha contribuito a causare il danno.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430
(Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo)
Premesso in fatto
Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.
2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell'inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l'accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.
Si chiede di accertare "...se la circostanza che la buca stradale fosse piena d'acqua possa configurare quell'evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode".
In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d'acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell'acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).
In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l'incidente occorso alla ricorrente - attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L'accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.
3. - Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.
Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all'art. 2051 cod. civ.
La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.
4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.
5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
1. – Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
martedì 13 settembre 2011
Responsabilità del medico, danno non patrimoniale, perdita di chance. Sentenza 27 aprile – 14 giugno 2011, n. 12961
In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la "chance" di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la "chance" di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 aprile – 14 giugno 2011, n. 12961
(Presidente Preden – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2001 la sig.ra G.M. esponeva di essere stata sottoposta in data …, presso l'Istituto Clinico (omissis), ad un intervento chirurgico di lobectomia sinistra a seguito di alcuni accertamenti da cui era emersa una calcolosi della intraepatica di sinistra; che in data (omissis), presso la medesima struttura, era stato eseguito un esame istopatologico, il cui referto, a firma del prof. Ro.Ma., non indicava l'eventualità di una patologia tumorale ; che peraltro successivi accertamenti il (omissis) avevano individuato la presenza di metastasi ed avevano portato a riconoscere nei medesimi reperti istologici un cistadenocarcinoma epatico e comunque la presenza di "atipie cellulari suggestive di malignità". L'attrice lamentava che dal grave errore diagnostico compiuto presso l’Istituto (omissis) era derivata la mancata identificazione della neoplasia e di conseguenza la mancata adozione di provvedimenti specifici terapeutici, con miglioramento della qualità e della durata della vita e rallentamento della malattia. La sig.ra G.M. conveniva in giudizio l'Istituto Clinico (omissis) e il prof. Ma.Ro. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, morali e a carattere biologico) subiti in conseguenza, del dedotto errore diagnostico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I convenuti si costituivano ed il prof. Ro. chiedeva inoltre, e otteneva, di chiamare in giudizio la Dott.ssa B.M.P., sul rilievo che era stata quest'ultima ad eseguire l'esame istologico.
Deceduta l'attrice, intervenivano nel giudizio il marito e i figli, R.G., D. e L., i quali, con memoria ex art 183 c.p.c., estendevano alla terza chiamata Dott.ssa B., che chiedeva anche il rigetto o l'inammissibilità della chiamata. Veniva disposta nel giudizio di appello una nuova c.t.u. collegiale, affidata, a specialisti in medicina legale e in anatomia patologica. Con sentenza del tribunale di Milano del 10.5.2005 il tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio tra R.D. e L. , contro i convenuti per l'avvenuto trasferimento dell'azione in sede penale, e nel merito rigettava la domanda nei confronti di G..R. . Questi proponeva appello davanti alla corte territoriale di Milano.
Resisteva la L..B. , che proponeva anche appello incidentale. Con sentenza depositata il 27.11.2008, la corte di appello di Milano, rigettava gli appelli.
Riteneva la corte di merito, quanto all'appello principale, che esse andava rigettato, poiché all'esito della seconda consulenza tecnica collegiale, disposta in appello, ed in conformità della risultanze della prima consulenza e di quella resa in sede penale, era emerso che non sussisteva alcun nesso causale tra l'errore istopatologico effettuato dalla chiamata B. e l'evento dannoso, nel senso che, ove pure fosse stato tempestivamente nel gennaio 1998 effettuata una diagnosi di neoplasia o un sospetto diagnostico in questo senso, l'intervento chirurgico non sarebbe stato diverso (dovendosi sempre procedere. ad una lobectomia epatica sinistra radicale) né avrebbe dovuto avere, una maggiore capacità demolitoria; che allo stesso modo, non ne sarebbe seguita l'indicazione di alcun trattamento radio o chemioterapico, entrambi non indicati nel particolare tipo di neoplasia; che era certo, tuttavia, che la prognosi quoad vitam della paziente non sarebbe significativamente evoluta in melius e ciò a fronte della severità della patologia neoplastica (colangiocarcinoma) e della carenza di opportunità terapeutiche sicuramente efficaci, sia verso la malattia al momento della sua insorgenza (al di là della opzione chirurgica comunque adeguatamente utilizzata) che in caso di comparsa di recidiva metastatica. Ritiene la sentenza di appello, aderendo alle conclusioni della c.t.u., che la condotta dei sanitari, oggetto del presente giudizio, deve "essere ritenuta indifferente sotto il profilo del rapporto di causalità rispetto all'invalidità ed alla successiva morte di M.G."
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.G.
Resiste con controricorso la dr.sa P.B., che ha proposto anche ricorso incidentale, al quale ha resistito il ricorrente con controricorso. La B. ed il R.G. hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 1218, 1321, 1382, 1453, 1460 e 2697 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5, la mancanza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia, in ordine alle responsabilità di natura contrattuale dedotte con l'azione svolta attraverso l'allegazione dell'inadempimento ad esse correlate. Tale motivo si conclude con il seguente quesito, a norma dell'art. 366 bis c.p.c.: "dica la corte: se risulti applicato al caso di specie l'insegnamento di codesta S.C. a S.U., del quale alla sentenza n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, talché il creditore non ha onere di dimostrazione che adempimento non vi sia stato, essendo sufficiente che egli si limiti a tale allegazione, in applicazione del principio della riferibilità o vicinanza della prova, talché essa resti caricata, in capo al soggetto nella cui sfera è prodotto l'inadempimento e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore stesso, dimostrando eventualmente l'avvenuto adempimento: tanto anche in quanto dedotto l'inesatto adempimento, sia per mancata osservanza di doveri accessori o dell'obbligo di diligenza".
2.1.Ritiene questa Corte che il suddetto motivo è inammissibile. Quanto alla censura proposta ex art. 360 n. 3 c.p.c., il motivo non presenta un quesito di diritto adeguato al disposto di cui all'art. 366 bis, applicabile ratione temporis al ricorso in esame.
Nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico - giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. S.U. n. 3519/2008). Nella fattispecie con il quesito suddetto il ricorrente si è limitato a richiedere se nella fattispecie la corte di merito avesse applicato il principio di diritto fissato dalle S.U. con sentenza n. 13533/2001.
2.2.Quanto alla doglianza relativa al vizio motivazionale, essa è inconferente poiché la sentenza impugnata non pone in dubbio che vi sia stato un errore istopatologico presso l'Istituto (omissis) e, quindi sotto questo profilo non pone in dubbio l'inadempimento lamentato, ma ritiene che sia rimasto accertato che esso non ha prodotto il danno lamentato dagli appellanti. Non vi quindi questione in merito alla prova dell'inadempimento, poiché la domanda non è stata rigettata per l'esatto adempimento l'obbligazione sanitaria dovuta, ma perché, pur essendo essa esistente, essa era eziologicamente "indifferente" in relazione al danno subito.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 41 589 c.p.c., e dell'art. 2236 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 132, 112, 116 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione relativamente all'esclusione del rapporto causale tra la condotta dell'imputata B. e l'aggravamento della malattia a carico della G. .
Segnatamente il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ed in contrasto con quanto affermato in sede scientifica ha ritenuto che nella fattispecie non vi fosse nesso causale tra l'errore nella diagnosi istopatologica della B. e l'evento dannoso; che se fosse stata diagnosticata tempestivamente tale patologia neoplastica ed a seguito dell'intervento non si fosse adottata la teoria attendista del follow-up, ma quella chemioterapia, ciò avrebbe comportato, se non un diverso exitus, quanto meno un allungamento della vita della sig.ra G. ed un miglioramento della stessa nella fase terminale; che tutto ciò va valutato alla luce del principio probatorio "del più probabile che non"; che il secondo intervento fu effettuato quando ormai la G. era completamente defedata; che, in presenza di dette cure chemioterapiche, la morte si sarebbe verificata in epoca significativamente posteriore; che l'omessa corretta diagnosi di neoplasia aveva comportato danno della perdita di chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi in più rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.
4.1. Il motivo è infondato.
Non risultano anzitutto violate le norme di diritto, a cui si riporta il ricorrente.
Va poi premesso che, anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente.
Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento (Cass. 20/11/2007, n. 24140 Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274).
4.2. Mentre sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento, dovendo il debitore provare - a fronte dell'allegazione di inadempimento del creditore - che egli ha esattamente adempiuto, giusto quanto si ricava dalla struttura dell'art. 1453 c.c. (Cass. S.u. n. 13533/2001), invece la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento, così allegato, grava sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.
4.3. L’inadempimento del professionista (consistente anche nell'errore o omissione di diagnosi) :in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, ed il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 23/09/2004, n. 19133).
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che era accertato l'inadempimento dell'Istituto … costituito dall'errore istopatologico, e quindi della mancata diagnosi della neoplasia alle vie biliari, ma ha escluso che questo errore avesse determinato - sia pure in termini probabilistici - un danno alla paziente, nel senso che lo sviluppo neoplastico che ella subì ed il successivo exitus non furono influenzati, neppure nella durata della residua vita o nella qualità degradata della stessa, dalla mancata diagnosi precoce della malattia tumorale.
5.1. Per giungere a questa conclusione la corte di merito ha correttamente applicato i principi in tema di nesso causale da condotta omissiva, fissati da questa Corte.
Infatti l'inadempimento ascritto ai convenuti è di carattere omissivo, in quanto consiste nel non avere fornito alla paziente una diagnosi di neoplasia delle vie biliari (integrante appunto la diagnosi esatta).
Ai fini della causalità materiale la giurisprudenza (Cass. Sez. Unite, 11/01/2008, n. 581, 576 ed altre) e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non)., mentre ad un secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili.
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).
Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).
5.2.Nel danno da inadempimento omissivo il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789).
La causalità è tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: l'azione ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito l'evento? In altri termini non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico e nella responsabilità contrattuale l'inadempimento è comportamento antigiuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato.
5.3.11 Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
5.4.Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; 11/05/2009, n. 10741; Cass. 22837 del 2010; Cass. 16123 del 2010).
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).
Nella fattispecie la sentenza impugnata si è conformata a detti principi.
5.5.Sulla base di accertamenti fattuali (sulla correttezza della cui motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si vedrà successivamente) ha ritenuto accertato in punto di fatto che l'inadempimento ascritto, (mancata diagnosi istologica di neoplasia, a seguito dell'intervento effettuato di lobectomia sinistra) non avrebbe né evitato l'exitus finale né avrebbe prolungato apprezzabilmente la vita della sig.ra G. né la stessa sarebbe significativamente evoluta in melius. Pertanto, avendo la corte ritenuto che un'eventuale prognosi più precoce non avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace né avrebbe migliorato la qualità e la durata della vita della paziente, con giudizio contro fattuale ha escluso anche in termini di prevalenza di probabilità che i danni lamentati dai ricorrenti fossero conseguenza della mancata tempestiva e corretta diagnosi tumorale da errore istologico e che essi si sarebbero in ogni caso verificati, trovando causa esclusiva nella malattia neoplastica.
6.1.Ciò comporta che vanno rigettate le censure di violazione di legge avanzate dal ricorrente.
Diverso problema è quello relativo all'esattezza, sotto il profilo motivazionale, di tale ricostruzione fattuale. Questo costituisce il nucleo centrale del ricorso del ricorrente principale il quale appunto lamenta che erroneamente i consulenti prima e la corte concludono che una diagnosi precoce della neoplasia, ed eventualmente una terapia chemioterapia, non avrebbe allungato e migliorato la vita della paziente, pur nell'inevitabilità dell'esito infausto.
6.2.Sennonché tanto integra una censura di vizio motivazionale della sentenza impugnata, pur fatta valere con il secondo motivo di ricorso.
Essa, tuttavia, può avere ingresso in questa sede di sindacato di legittimità negli stretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sotto questo profilo non vi sono elementi per ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente (o mancante), insufficiente o contraddittoria.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata è giunta alla conclusione di dover rigettare l'appello (e quindi confermare il rigetto della domanda) per mancanza di nesso causale tra la suddetta condotta omissiva ascrivibile ai convenuti e l'evento, sulla base della consulenza collegiale di secondo grado (uno dei consulenti svolgeva la sua attività presso l'Istituto nazionale dei Tumori di Milano e l'altro presso Istituto di Medicina legale di Milano), conforme sul punto a quella di primo grado ed alle conclusioni cui erano giunti i consulenti del P.M. in sede penale nel procedimento per omicidio colposo a carico della appellata P..B. .
I consulenti in sede civile avevano accertato che, ove pure fosse stata nel gennaio 1998 effettuata una diagnosi di neoplasia o un sospetto diagnostico in questo senso, l'intervento chirurgico non sarebbe stato diverso (dovendosi sempre procedere. ad una lobectomia epatica sinistra radicale) ne avrebbe dovuto avere una maggiore capacità demolitoria; allo stesso modo non ne sarebbe seguita l'indicazione di alcun trattamento radio o chemioterapico, entrambi non indicati nel particolare tipo di neoplasia. E, pur concedendosi dai consulenti che, in ipotesi di diagnosi tempestiva, la paziente sarebbe stata sottoposta ad uno stretto regime di follow-up, onde diagnosticare precocemente eventuali recidive, e pur non potendosi escludere la possibilità che la diagnosi di recidiva neoplastica venisse raggiunta con un certo anticipo (anche se gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno fatto rilevare, in proposito, come ancora - nell'aprile 2000 - sia i marcatori tumorali che la TAC preoperatoria non fossero ancora affatto suggestivi in tal senso ed una diagnosi certa venisse conseguita solo in sede chirurgica), è certo, tuttavia, che la prognosi quoad vitam della paziente non sarebbe significativamente evoluta in melius e ciò a fronte della severità della patologia neoplastica (colangiocarcinoma) e della carenza di opportunità terapeutiche sicuramente efficaci, sia verso la malattia al momento della sua insorgenza (al di là della opzione chirurgica comunque adeguatamente utilizzata) che in caso di comparsa di recidiva metastatica.
6.3.Lei corte di merito ha condiviso le conclusioni dei c.t.u. in merito all'irrilevanza di eseguire un trattamento chemioterapico post-chirurgico in luogo di quella di follow-up, osservando anche che: a)Presso l'Istituto Nazionale dei Tumori la chemioterapia viene prescritta nei pazienti operati radicalmente "soltanto se essi vengono giudicati ad alto rischio di recidiva, cioè quando presentano fattori prognostici oggettivi, che però, nel caso in discussione, la paziente non possedeva posto che in sede di intervento i linfonodi locoregionali venivano descritti come normali; che in nessuna delle varie revisioni istologiche veniva rilevata invasione vascolare o linfatica; che i marcatori tumorali non presentavano valori elevati.
b) Non può ammettersi che "una eventuale diagnosi più precoce avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace" e, soprattutto, non può ammettersi, che quest'ultimo avrebbe migliorato la qualità e la durata della vita della paziente". c) La condotta dei sanitari, oggetto del presente giudizio, doveva "essere ritenuta indifferente sotto il profilo del rapporto di causalità rispetto all'invalidità ed alla successiva morte di M..G. ".
Ne consegue che nella fattispecie non presenta i lamentati vizi di motivazione l'impugnata sentenza che ha aderito alle conclusioni dei C.T.U. di secondo grado, che hanno ribadito quanto accertato dai consulenti di primo grado e del p.m. in sede penale. A tal fine, ed in relazione alle critiche riformulate dal ricorrente nel ricorso al percorso argomentativo dei consulenti prima e della sentenza poi, va ribadito il principio secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 03/04/2007, n. 8355). Nella fattispecie la seconda consulenza è stata disposta in sede di appello proprio perché tenesse conto delle varie critiche alla consulenza di primo grado svolte dai c.t. di parte e dallo stesso appellante.
7.1. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente lamenta che non sia stata valutato il danno sotto il profilo di perdita di chance, come possibilità che la vita fosse allungata e migliorata in presenza della chemioterapia.
Va condiviso il principio già affermato da questa corte, secondo cui in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la "chance" di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la "chance" di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (Cass. 18/09/2008, n. 23846).
Ciò comporta che, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.
7.2. Nella fattispecie la questione in termini di perdita di chance, inteso come risultato utile possibile, va ritenuta non affetta da inammissibilità, conseguente alla novità della stessa in questa sede di legittimità.
Infatti può superarsi la tesi secondo cui esito positivo probabile e possibilità di tale esito costituiscano oggetto di pretese risarcitorie diverse ed accedere ad un risultato per cui probabilità di esito favorevole dell'intervento medico e la sua sola possibilità non siano che gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio, risentito a causa dell'omissione colposa del comportamento dovuto.
Ciò comporta optare, nelle situazioni caratterizzate dal più probabile che non, ma anche da una non eliminabile porzione di incertezza, per una applicazione generalizzata degli esiti della tecnica risarcitoria della chance e quindi nel senso di distribuire il peso del danno tra le parti in misura proporzionale all'apporto causale della colpa e dei fattori di rischio presenti nel paziente (cfr. Cass. 16.1.2009, n. 975).
Ritenuta la richiesta del risarcimento del danno da perdita di chance come riduzione dell'originaria domanda di risarcimento dell'intero pregiudizio assunto, da una parte essa non determina una mutatio libelli e dall'altra tale riduzione può essere effettuata direttamente anche dal giudice, pur in difetto di esplicita richiesta della parte in tal senso riduttiva (cfr. Cass. 21/02/2007, n. 4003).
7.2.Sennonché nella fattispecie la corte ha escluso sulla base delle conclusioni dei vari consulenti tecnici, che la tempestiva diagnosi tumorale abbia comportato con l'apprestamento di una terapia diversa da quella del follow-up e segnatamente quella chemioterapica, la possibilità per la sig.ra G. di avere un qualche miglioramento apprezzabile di durata o qualità della vita. Con ciò è esclusa in fatto l'avvenuta perdita di chance.
8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., per omessa motivazione sul punto relativo all'esclusione della colpa nella condotta del medico.
9. Il motivo è inammissibile.
Infatti la domanda (e quindi l'appello) è stato rigettato per mancanza di nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento e non per difetto dell'elemento psicologico colposo dalla dr. B.P. , nell'esecuzione dell'esame e diagnosi istologica. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490; Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7C46). L'inconferenza del motivo comporta che l'eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n.11650).
10. Con il ricorso incidentale la ricorrente P..B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 106, 167, 269 c.p.c. e la tardività ed inammissibilità dell'estensione del contraddittorio da parte degli eredi dell'attrice nei confronti della chiamata dr. B.
Secondo la ricorrente incidentale nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo (come nella fattispecie è avvenuto nei suoi riguardi), senza domandare direttamente la condanna di questi nei confronti dell'attore, tale domanda può essere qualificata di garanzia impropria, per cui l'estensione del contraddittorio che l'attore faccia per provocare la condanna del terzo direttamente nei suoi confronti nella memoria ex art. 183 c.p.c., va considerata tardiva.
11. Il motivo è infondato.
Allorquando — come nella specie — il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, amene in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico; con l'effetto del determinarsi di un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a caricò del convenuto — sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (cfr. ex plurimis, Cass. 14.3.2008, n. 6883; 21.3. 2003, n. 4145).
12. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese processuali di entrambe le difese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio ci cassazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 aprile – 14 giugno 2011, n. 12961
(Presidente Preden – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2001 la sig.ra G.M. esponeva di essere stata sottoposta in data …, presso l'Istituto Clinico (omissis), ad un intervento chirurgico di lobectomia sinistra a seguito di alcuni accertamenti da cui era emersa una calcolosi della intraepatica di sinistra; che in data (omissis), presso la medesima struttura, era stato eseguito un esame istopatologico, il cui referto, a firma del prof. Ro.Ma., non indicava l'eventualità di una patologia tumorale ; che peraltro successivi accertamenti il (omissis) avevano individuato la presenza di metastasi ed avevano portato a riconoscere nei medesimi reperti istologici un cistadenocarcinoma epatico e comunque la presenza di "atipie cellulari suggestive di malignità". L'attrice lamentava che dal grave errore diagnostico compiuto presso l’Istituto (omissis) era derivata la mancata identificazione della neoplasia e di conseguenza la mancata adozione di provvedimenti specifici terapeutici, con miglioramento della qualità e della durata della vita e rallentamento della malattia. La sig.ra G.M. conveniva in giudizio l'Istituto Clinico (omissis) e il prof. Ma.Ro. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, morali e a carattere biologico) subiti in conseguenza, del dedotto errore diagnostico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I convenuti si costituivano ed il prof. Ro. chiedeva inoltre, e otteneva, di chiamare in giudizio la Dott.ssa B.M.P., sul rilievo che era stata quest'ultima ad eseguire l'esame istologico.
Deceduta l'attrice, intervenivano nel giudizio il marito e i figli, R.G., D. e L., i quali, con memoria ex art 183 c.p.c., estendevano alla terza chiamata Dott.ssa B., che chiedeva anche il rigetto o l'inammissibilità della chiamata. Veniva disposta nel giudizio di appello una nuova c.t.u. collegiale, affidata, a specialisti in medicina legale e in anatomia patologica. Con sentenza del tribunale di Milano del 10.5.2005 il tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio tra R.D. e L. , contro i convenuti per l'avvenuto trasferimento dell'azione in sede penale, e nel merito rigettava la domanda nei confronti di G..R. . Questi proponeva appello davanti alla corte territoriale di Milano.
Resisteva la L..B. , che proponeva anche appello incidentale. Con sentenza depositata il 27.11.2008, la corte di appello di Milano, rigettava gli appelli.
Riteneva la corte di merito, quanto all'appello principale, che esse andava rigettato, poiché all'esito della seconda consulenza tecnica collegiale, disposta in appello, ed in conformità della risultanze della prima consulenza e di quella resa in sede penale, era emerso che non sussisteva alcun nesso causale tra l'errore istopatologico effettuato dalla chiamata B. e l'evento dannoso, nel senso che, ove pure fosse stato tempestivamente nel gennaio 1998 effettuata una diagnosi di neoplasia o un sospetto diagnostico in questo senso, l'intervento chirurgico non sarebbe stato diverso (dovendosi sempre procedere. ad una lobectomia epatica sinistra radicale) né avrebbe dovuto avere, una maggiore capacità demolitoria; che allo stesso modo, non ne sarebbe seguita l'indicazione di alcun trattamento radio o chemioterapico, entrambi non indicati nel particolare tipo di neoplasia; che era certo, tuttavia, che la prognosi quoad vitam della paziente non sarebbe significativamente evoluta in melius e ciò a fronte della severità della patologia neoplastica (colangiocarcinoma) e della carenza di opportunità terapeutiche sicuramente efficaci, sia verso la malattia al momento della sua insorgenza (al di là della opzione chirurgica comunque adeguatamente utilizzata) che in caso di comparsa di recidiva metastatica. Ritiene la sentenza di appello, aderendo alle conclusioni della c.t.u., che la condotta dei sanitari, oggetto del presente giudizio, deve "essere ritenuta indifferente sotto il profilo del rapporto di causalità rispetto all'invalidità ed alla successiva morte di M.G."
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.G.
Resiste con controricorso la dr.sa P.B., che ha proposto anche ricorso incidentale, al quale ha resistito il ricorrente con controricorso. La B. ed il R.G. hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 1218, 1321, 1382, 1453, 1460 e 2697 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5, la mancanza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia, in ordine alle responsabilità di natura contrattuale dedotte con l'azione svolta attraverso l'allegazione dell'inadempimento ad esse correlate. Tale motivo si conclude con il seguente quesito, a norma dell'art. 366 bis c.p.c.: "dica la corte: se risulti applicato al caso di specie l'insegnamento di codesta S.C. a S.U., del quale alla sentenza n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, talché il creditore non ha onere di dimostrazione che adempimento non vi sia stato, essendo sufficiente che egli si limiti a tale allegazione, in applicazione del principio della riferibilità o vicinanza della prova, talché essa resti caricata, in capo al soggetto nella cui sfera è prodotto l'inadempimento e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore stesso, dimostrando eventualmente l'avvenuto adempimento: tanto anche in quanto dedotto l'inesatto adempimento, sia per mancata osservanza di doveri accessori o dell'obbligo di diligenza".
2.1.Ritiene questa Corte che il suddetto motivo è inammissibile. Quanto alla censura proposta ex art. 360 n. 3 c.p.c., il motivo non presenta un quesito di diritto adeguato al disposto di cui all'art. 366 bis, applicabile ratione temporis al ricorso in esame.
Nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico - giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. S.U. n. 3519/2008). Nella fattispecie con il quesito suddetto il ricorrente si è limitato a richiedere se nella fattispecie la corte di merito avesse applicato il principio di diritto fissato dalle S.U. con sentenza n. 13533/2001.
2.2.Quanto alla doglianza relativa al vizio motivazionale, essa è inconferente poiché la sentenza impugnata non pone in dubbio che vi sia stato un errore istopatologico presso l'Istituto (omissis) e, quindi sotto questo profilo non pone in dubbio l'inadempimento lamentato, ma ritiene che sia rimasto accertato che esso non ha prodotto il danno lamentato dagli appellanti. Non vi quindi questione in merito alla prova dell'inadempimento, poiché la domanda non è stata rigettata per l'esatto adempimento l'obbligazione sanitaria dovuta, ma perché, pur essendo essa esistente, essa era eziologicamente "indifferente" in relazione al danno subito.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 41 589 c.p.c., e dell'art. 2236 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 132, 112, 116 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione relativamente all'esclusione del rapporto causale tra la condotta dell'imputata B. e l'aggravamento della malattia a carico della G. .
Segnatamente il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ed in contrasto con quanto affermato in sede scientifica ha ritenuto che nella fattispecie non vi fosse nesso causale tra l'errore nella diagnosi istopatologica della B. e l'evento dannoso; che se fosse stata diagnosticata tempestivamente tale patologia neoplastica ed a seguito dell'intervento non si fosse adottata la teoria attendista del follow-up, ma quella chemioterapia, ciò avrebbe comportato, se non un diverso exitus, quanto meno un allungamento della vita della sig.ra G. ed un miglioramento della stessa nella fase terminale; che tutto ciò va valutato alla luce del principio probatorio "del più probabile che non"; che il secondo intervento fu effettuato quando ormai la G. era completamente defedata; che, in presenza di dette cure chemioterapiche, la morte si sarebbe verificata in epoca significativamente posteriore; che l'omessa corretta diagnosi di neoplasia aveva comportato danno della perdita di chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi in più rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.
4.1. Il motivo è infondato.
Non risultano anzitutto violate le norme di diritto, a cui si riporta il ricorrente.
Va poi premesso che, anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente.
Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento (Cass. 20/11/2007, n. 24140 Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274).
4.2. Mentre sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento, dovendo il debitore provare - a fronte dell'allegazione di inadempimento del creditore - che egli ha esattamente adempiuto, giusto quanto si ricava dalla struttura dell'art. 1453 c.c. (Cass. S.u. n. 13533/2001), invece la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento, così allegato, grava sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.
4.3. L’inadempimento del professionista (consistente anche nell'errore o omissione di diagnosi) :in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, ed il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 23/09/2004, n. 19133).
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che era accertato l'inadempimento dell'Istituto … costituito dall'errore istopatologico, e quindi della mancata diagnosi della neoplasia alle vie biliari, ma ha escluso che questo errore avesse determinato - sia pure in termini probabilistici - un danno alla paziente, nel senso che lo sviluppo neoplastico che ella subì ed il successivo exitus non furono influenzati, neppure nella durata della residua vita o nella qualità degradata della stessa, dalla mancata diagnosi precoce della malattia tumorale.
5.1. Per giungere a questa conclusione la corte di merito ha correttamente applicato i principi in tema di nesso causale da condotta omissiva, fissati da questa Corte.
Infatti l'inadempimento ascritto ai convenuti è di carattere omissivo, in quanto consiste nel non avere fornito alla paziente una diagnosi di neoplasia delle vie biliari (integrante appunto la diagnosi esatta).
Ai fini della causalità materiale la giurisprudenza (Cass. Sez. Unite, 11/01/2008, n. 581, 576 ed altre) e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non)., mentre ad un secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili.
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).
Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).
5.2.Nel danno da inadempimento omissivo il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789).
La causalità è tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: l'azione ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito l'evento? In altri termini non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico e nella responsabilità contrattuale l'inadempimento è comportamento antigiuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato.
5.3.11 Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
5.4.Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; 11/05/2009, n. 10741; Cass. 22837 del 2010; Cass. 16123 del 2010).
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).
Nella fattispecie la sentenza impugnata si è conformata a detti principi.
5.5.Sulla base di accertamenti fattuali (sulla correttezza della cui motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si vedrà successivamente) ha ritenuto accertato in punto di fatto che l'inadempimento ascritto, (mancata diagnosi istologica di neoplasia, a seguito dell'intervento effettuato di lobectomia sinistra) non avrebbe né evitato l'exitus finale né avrebbe prolungato apprezzabilmente la vita della sig.ra G. né la stessa sarebbe significativamente evoluta in melius. Pertanto, avendo la corte ritenuto che un'eventuale prognosi più precoce non avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace né avrebbe migliorato la qualità e la durata della vita della paziente, con giudizio contro fattuale ha escluso anche in termini di prevalenza di probabilità che i danni lamentati dai ricorrenti fossero conseguenza della mancata tempestiva e corretta diagnosi tumorale da errore istologico e che essi si sarebbero in ogni caso verificati, trovando causa esclusiva nella malattia neoplastica.
6.1.Ciò comporta che vanno rigettate le censure di violazione di legge avanzate dal ricorrente.
Diverso problema è quello relativo all'esattezza, sotto il profilo motivazionale, di tale ricostruzione fattuale. Questo costituisce il nucleo centrale del ricorso del ricorrente principale il quale appunto lamenta che erroneamente i consulenti prima e la corte concludono che una diagnosi precoce della neoplasia, ed eventualmente una terapia chemioterapia, non avrebbe allungato e migliorato la vita della paziente, pur nell'inevitabilità dell'esito infausto.
6.2.Sennonché tanto integra una censura di vizio motivazionale della sentenza impugnata, pur fatta valere con il secondo motivo di ricorso.
Essa, tuttavia, può avere ingresso in questa sede di sindacato di legittimità negli stretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sotto questo profilo non vi sono elementi per ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente (o mancante), insufficiente o contraddittoria.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata è giunta alla conclusione di dover rigettare l'appello (e quindi confermare il rigetto della domanda) per mancanza di nesso causale tra la suddetta condotta omissiva ascrivibile ai convenuti e l'evento, sulla base della consulenza collegiale di secondo grado (uno dei consulenti svolgeva la sua attività presso l'Istituto nazionale dei Tumori di Milano e l'altro presso Istituto di Medicina legale di Milano), conforme sul punto a quella di primo grado ed alle conclusioni cui erano giunti i consulenti del P.M. in sede penale nel procedimento per omicidio colposo a carico della appellata P..B. .
I consulenti in sede civile avevano accertato che, ove pure fosse stata nel gennaio 1998 effettuata una diagnosi di neoplasia o un sospetto diagnostico in questo senso, l'intervento chirurgico non sarebbe stato diverso (dovendosi sempre procedere. ad una lobectomia epatica sinistra radicale) ne avrebbe dovuto avere una maggiore capacità demolitoria; allo stesso modo non ne sarebbe seguita l'indicazione di alcun trattamento radio o chemioterapico, entrambi non indicati nel particolare tipo di neoplasia. E, pur concedendosi dai consulenti che, in ipotesi di diagnosi tempestiva, la paziente sarebbe stata sottoposta ad uno stretto regime di follow-up, onde diagnosticare precocemente eventuali recidive, e pur non potendosi escludere la possibilità che la diagnosi di recidiva neoplastica venisse raggiunta con un certo anticipo (anche se gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno fatto rilevare, in proposito, come ancora - nell'aprile 2000 - sia i marcatori tumorali che la TAC preoperatoria non fossero ancora affatto suggestivi in tal senso ed una diagnosi certa venisse conseguita solo in sede chirurgica), è certo, tuttavia, che la prognosi quoad vitam della paziente non sarebbe significativamente evoluta in melius e ciò a fronte della severità della patologia neoplastica (colangiocarcinoma) e della carenza di opportunità terapeutiche sicuramente efficaci, sia verso la malattia al momento della sua insorgenza (al di là della opzione chirurgica comunque adeguatamente utilizzata) che in caso di comparsa di recidiva metastatica.
6.3.Lei corte di merito ha condiviso le conclusioni dei c.t.u. in merito all'irrilevanza di eseguire un trattamento chemioterapico post-chirurgico in luogo di quella di follow-up, osservando anche che: a)Presso l'Istituto Nazionale dei Tumori la chemioterapia viene prescritta nei pazienti operati radicalmente "soltanto se essi vengono giudicati ad alto rischio di recidiva, cioè quando presentano fattori prognostici oggettivi, che però, nel caso in discussione, la paziente non possedeva posto che in sede di intervento i linfonodi locoregionali venivano descritti come normali; che in nessuna delle varie revisioni istologiche veniva rilevata invasione vascolare o linfatica; che i marcatori tumorali non presentavano valori elevati.
b) Non può ammettersi che "una eventuale diagnosi più precoce avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace" e, soprattutto, non può ammettersi, che quest'ultimo avrebbe migliorato la qualità e la durata della vita della paziente". c) La condotta dei sanitari, oggetto del presente giudizio, doveva "essere ritenuta indifferente sotto il profilo del rapporto di causalità rispetto all'invalidità ed alla successiva morte di M..G. ".
Ne consegue che nella fattispecie non presenta i lamentati vizi di motivazione l'impugnata sentenza che ha aderito alle conclusioni dei C.T.U. di secondo grado, che hanno ribadito quanto accertato dai consulenti di primo grado e del p.m. in sede penale. A tal fine, ed in relazione alle critiche riformulate dal ricorrente nel ricorso al percorso argomentativo dei consulenti prima e della sentenza poi, va ribadito il principio secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 03/04/2007, n. 8355). Nella fattispecie la seconda consulenza è stata disposta in sede di appello proprio perché tenesse conto delle varie critiche alla consulenza di primo grado svolte dai c.t. di parte e dallo stesso appellante.
7.1. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente lamenta che non sia stata valutato il danno sotto il profilo di perdita di chance, come possibilità che la vita fosse allungata e migliorata in presenza della chemioterapia.
Va condiviso il principio già affermato da questa corte, secondo cui in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la "chance" di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la "chance" di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (Cass. 18/09/2008, n. 23846).
Ciò comporta che, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.
7.2. Nella fattispecie la questione in termini di perdita di chance, inteso come risultato utile possibile, va ritenuta non affetta da inammissibilità, conseguente alla novità della stessa in questa sede di legittimità.
Infatti può superarsi la tesi secondo cui esito positivo probabile e possibilità di tale esito costituiscano oggetto di pretese risarcitorie diverse ed accedere ad un risultato per cui probabilità di esito favorevole dell'intervento medico e la sua sola possibilità non siano che gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio, risentito a causa dell'omissione colposa del comportamento dovuto.
Ciò comporta optare, nelle situazioni caratterizzate dal più probabile che non, ma anche da una non eliminabile porzione di incertezza, per una applicazione generalizzata degli esiti della tecnica risarcitoria della chance e quindi nel senso di distribuire il peso del danno tra le parti in misura proporzionale all'apporto causale della colpa e dei fattori di rischio presenti nel paziente (cfr. Cass. 16.1.2009, n. 975).
Ritenuta la richiesta del risarcimento del danno da perdita di chance come riduzione dell'originaria domanda di risarcimento dell'intero pregiudizio assunto, da una parte essa non determina una mutatio libelli e dall'altra tale riduzione può essere effettuata direttamente anche dal giudice, pur in difetto di esplicita richiesta della parte in tal senso riduttiva (cfr. Cass. 21/02/2007, n. 4003).
7.2.Sennonché nella fattispecie la corte ha escluso sulla base delle conclusioni dei vari consulenti tecnici, che la tempestiva diagnosi tumorale abbia comportato con l'apprestamento di una terapia diversa da quella del follow-up e segnatamente quella chemioterapica, la possibilità per la sig.ra G. di avere un qualche miglioramento apprezzabile di durata o qualità della vita. Con ciò è esclusa in fatto l'avvenuta perdita di chance.
8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., per omessa motivazione sul punto relativo all'esclusione della colpa nella condotta del medico.
9. Il motivo è inammissibile.
Infatti la domanda (e quindi l'appello) è stato rigettato per mancanza di nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento e non per difetto dell'elemento psicologico colposo dalla dr. B.P. , nell'esecuzione dell'esame e diagnosi istologica. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490; Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7C46). L'inconferenza del motivo comporta che l'eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n.11650).
10. Con il ricorso incidentale la ricorrente P..B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 106, 167, 269 c.p.c. e la tardività ed inammissibilità dell'estensione del contraddittorio da parte degli eredi dell'attrice nei confronti della chiamata dr. B.
Secondo la ricorrente incidentale nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo (come nella fattispecie è avvenuto nei suoi riguardi), senza domandare direttamente la condanna di questi nei confronti dell'attore, tale domanda può essere qualificata di garanzia impropria, per cui l'estensione del contraddittorio che l'attore faccia per provocare la condanna del terzo direttamente nei suoi confronti nella memoria ex art. 183 c.p.c., va considerata tardiva.
11. Il motivo è infondato.
Allorquando — come nella specie — il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, amene in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico; con l'effetto del determinarsi di un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a caricò del convenuto — sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (cfr. ex plurimis, Cass. 14.3.2008, n. 6883; 21.3. 2003, n. 4145).
12. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese processuali di entrambe le difese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio ci cassazione.
martedì 30 agosto 2011
Incendio di un'auto parcheggiata? L’assicurazione deve pagare i danni
il proprietario di una vettura può chiedere alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo parcheggiato.
La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Così la Cassazione, nella sezione terza civile, ha precisato con la sentenza 13 luglio 2011, n. 15392.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011, n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore Carluccio)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.
In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all'evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo.
La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.
3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui <> (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108 ).
La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto In modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.
La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Così la Cassazione, nella sezione terza civile, ha precisato con la sentenza 13 luglio 2011, n. 15392.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011, n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore Carluccio)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.
In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all'evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo.
La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.
3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui <
La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto In modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.
lunedì 18 luglio 2011
continui messaggi su Facebook? è stalking! Cass., V sez. penale, 24 giugno 2011, n. 25488
La Corte di Cassazione, V sez. penale, con sentenza 24 giugno 2011, n. 25488 ha ribadito la rilevanza del reato di stalking confermando, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori.
In particolare l'imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.
Secondo la Suprema Corte, nel caso specifico, i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offesa è da ritenere attendibile non solo per l'esistenza di più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, oltre che dalla constatazione delle effettive lesioni prodotte ai danni della ragazza.
La sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall'art. 612-bis del c.p. come quel reato commesso da "chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.).
Purtroppo gli strumenti del web 2.0 proprio perché dotati di una maggiore interattività che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.
(Altalex, 12 luglio 2011. Nota di Michele Iaselli)
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 15 aprile - 24 giugno 2011, n. 25488
(Presidente Calabrese – Relatore Zaza)
Ritenuto in fatto
Con il provvedimento impugnato veniva parzialmente confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 6.12.2010 laddove con la stessa veniva applicata nei confronti di C. M. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per i reati di cui agli artt. 612 bis, 582 e 614 c.p., ed in particolare per aver violato il domicilio in Salerno di P. D. il 17.5.2010, per aver costantemente minacciato la P. dopo che la stessa aveva interrotto la convivenza con l’indagato, con messaggi inviati tramite il sito internet Facebook dal 3.9.2010 al 16.11.2010, e per aver infine in quest’ultima data percosso la P. cagionandole lesioni.
La sussistenza dei gravi indizi a carico del C. era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa e agli ulteriori elementi individuati a riscontro delle stesse.
Il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando l’assunzione quali riscontri di certificati medici che per la maggior parte riportavano patologie riferite dalla stessa P., e all'inclusione fra gli stessi di un referto in data 29.5.2010 non esistente agli atti e relativo ad un periodo non contestato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata motivava invero in tema di gravità indiziaria ritenendo la parte offesa attendibile non solo per la conferma derivante da più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della P., B. R. M., sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, e da quelle di C. L. sulla constatazione delle lesioni prodotte il 2.9.2010 e sull’atteggiamento aggressivo del C. nei confronti della P. nell’episodio del 27.9.2010. Detta motivazione, per la pluralità e la significatività degli elementi valutati, è logicamente inattaccabile dalle censure del ricorrente, indirizzate unicamente sui riscontri documentali, per i quali si propone peraltro una mera lettura in chiave difensiva dei relativi contenuti, e prive di specifiche doglianze sulla credibilità intrinseca della parte offesa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
In particolare l'imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.
Secondo la Suprema Corte, nel caso specifico, i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offesa è da ritenere attendibile non solo per l'esistenza di più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, oltre che dalla constatazione delle effettive lesioni prodotte ai danni della ragazza.
La sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall'art. 612-bis del c.p. come quel reato commesso da "chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.).
Purtroppo gli strumenti del web 2.0 proprio perché dotati di una maggiore interattività che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.
(Altalex, 12 luglio 2011. Nota di Michele Iaselli)
| cyberstalking | facebook | Michele Iaselli |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 15 aprile - 24 giugno 2011, n. 25488
(Presidente Calabrese – Relatore Zaza)
Ritenuto in fatto
Con il provvedimento impugnato veniva parzialmente confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 6.12.2010 laddove con la stessa veniva applicata nei confronti di C. M. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per i reati di cui agli artt. 612 bis, 582 e 614 c.p., ed in particolare per aver violato il domicilio in Salerno di P. D. il 17.5.2010, per aver costantemente minacciato la P. dopo che la stessa aveva interrotto la convivenza con l’indagato, con messaggi inviati tramite il sito internet Facebook dal 3.9.2010 al 16.11.2010, e per aver infine in quest’ultima data percosso la P. cagionandole lesioni.
La sussistenza dei gravi indizi a carico del C. era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa e agli ulteriori elementi individuati a riscontro delle stesse.
Il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando l’assunzione quali riscontri di certificati medici che per la maggior parte riportavano patologie riferite dalla stessa P., e all'inclusione fra gli stessi di un referto in data 29.5.2010 non esistente agli atti e relativo ad un periodo non contestato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata motivava invero in tema di gravità indiziaria ritenendo la parte offesa attendibile non solo per la conferma derivante da più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della P., B. R. M., sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, e da quelle di C. L. sulla constatazione delle lesioni prodotte il 2.9.2010 e sull’atteggiamento aggressivo del C. nei confronti della P. nell’episodio del 27.9.2010. Detta motivazione, per la pluralità e la significatività degli elementi valutati, è logicamente inattaccabile dalle censure del ricorrente, indirizzate unicamente sui riscontri documentali, per i quali si propone peraltro una mera lettura in chiave difensiva dei relativi contenuti, e prive di specifiche doglianze sulla credibilità intrinseca della parte offesa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
lunedì 4 luglio 2011
La responsabilità dell'ente gestore per il guard-rail pericoloso (Cassazione 6537/11)
Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1202/2009 proposto da:
*****, *****, *****, ***** elettivamente domiciliati in ROMA, presso *****, rappresentati e difesi dall'avvocato *****, con studio in *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
*****SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge; - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 939/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, Sezione Civile, emessa il 16/10/2007, depositata il 20/11/2007; R.G.N. 1095/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato *****;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale dell'Aquila rigettava la domanda proposta da ***** e dai suoi figli *****, ***** e *****, volta ad ottenere la condanna dell'***** al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale era deceduto *****, rispettivamente loro coniuge e padre, e che essi attribuivano a colpa dell'***** ex art. 2051 c.c. per aver posizionato lungo la strada un guard-rail in maniera errata e pericolosa.
Deducevano che *****, mentre percorreva alla guida del suo autoveicolo la *****, aveva perso il controllo dell'automezzo ed era andato ad urtare contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata; per effetto dell'urto la lamiera era penetrata all'interno dell'abitacolo ed aveva trapassato il *****, procurandone il decesso.
La Corte di Appello dell'Aquila rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione ***** e i suoi figli *****, ***** e ***** sorretto da cinque motivi.
Resisteva con controricorso l'*****.
Motivi della decisione
La sentenza della Corte di Appello dell'Aquila ha escluso l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'estensione delle strade di cui l'***** doveva curare la manutenzione su scala nazionale era tale da non consentire l'esercizio di una vigilanza continua sull'intera rete. Valutando la fattispecie alla luce dei principi di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità dell'***** in quanto il guard-rail non costituiva insidia o trabocchetto, in quanto era posto al di fuori della carreggiata, parallelamente alla sede stradale ed era ben visibile e rispettoso della normativa vigente.
La Corte di Appello ha affermato che, sia che si ritenesse applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., che quella dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'***** doveva essere comunque esclusa in presenza di una condotta abnorme dell'utente, che era stata causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso.
E' necessario esaminare congiuntamente il primo e terzo motivo del ricorso per la loro evidente connessione.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 2051 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, ed omessa e contraddittoria motivazione sul punto.
Secondo i ricorrenti la Corte di Appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., con una motivazione di stile senza accertare se nel caso concreto vi era l'impossibilità di sorveglianza e solo in relazione alla strada, dovendo invece valutare se tale norma era applicabile nell'ipotesi in cui l'evento era dipeso dalla cosa in sè in relazione alla funzione da svolgere, tenendo conto che il guard-rail, sradicatosi dalla strada, era penetrato come una lancia nell'autovettura, recidendo l'arteria femorale del ***** e provocandone la morte.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2051, 2043 e 1127 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe attribuito l'esclusiva efficienza causale dell'evento all'abnorme condotta di guida del conducente dell'auto, senza valutare la condizione di oggetti va pericolosità derivante dalla "res" che avrebbe richiesto, in corrispondenza di quel tratto, apprestamenti idonei ad evitare in caso di incidente la penetrazione del guardrail nell'autovettura.
I due motivi sono fondati.
Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). Nel caso di specie la Corte di Appello ha errato nel non ritenere ricorrente nella specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado si esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso. Il terzo motivo di ricorso contesta l'affermazione con cui la Corte di Appello ha attribuito la esclusiva efficienza causale dell'evento alla condotta di guida abnorme del conducente.
Anche tale motivo è fondato.
A tale proposito deve osservarsi che la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard- rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.
Rispetto a tale funzione,non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard- rail,il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti.
Alla luce di tale considerazioni compito del giudice dovrà essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera,per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.
Il terzo motivo di ricorso, con sui si contesta la valutazione negativa della Corte di appello in ordine alla natura di insidia del guard-rail correlata all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il quarto motivo relativo alla valutazione delle prove testimoniali ed il quinto sul regolamento delle spese, sono assorbiti dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello dell'Aquila che valuterà la fattispecie alla luce dei principi sopraesposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1202/2009 proposto da:
*****, *****, *****, ***** elettivamente domiciliati in ROMA, presso *****, rappresentati e difesi dall'avvocato *****, con studio in *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
*****SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge; - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 939/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, Sezione Civile, emessa il 16/10/2007, depositata il 20/11/2007; R.G.N. 1095/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato *****;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale dell'Aquila rigettava la domanda proposta da ***** e dai suoi figli *****, ***** e *****, volta ad ottenere la condanna dell'***** al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale era deceduto *****, rispettivamente loro coniuge e padre, e che essi attribuivano a colpa dell'***** ex art. 2051 c.c. per aver posizionato lungo la strada un guard-rail in maniera errata e pericolosa.
Deducevano che *****, mentre percorreva alla guida del suo autoveicolo la *****, aveva perso il controllo dell'automezzo ed era andato ad urtare contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata; per effetto dell'urto la lamiera era penetrata all'interno dell'abitacolo ed aveva trapassato il *****, procurandone il decesso.
La Corte di Appello dell'Aquila rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione ***** e i suoi figli *****, ***** e ***** sorretto da cinque motivi.
Resisteva con controricorso l'*****.
Motivi della decisione
La sentenza della Corte di Appello dell'Aquila ha escluso l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'estensione delle strade di cui l'***** doveva curare la manutenzione su scala nazionale era tale da non consentire l'esercizio di una vigilanza continua sull'intera rete. Valutando la fattispecie alla luce dei principi di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità dell'***** in quanto il guard-rail non costituiva insidia o trabocchetto, in quanto era posto al di fuori della carreggiata, parallelamente alla sede stradale ed era ben visibile e rispettoso della normativa vigente.
La Corte di Appello ha affermato che, sia che si ritenesse applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., che quella dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'***** doveva essere comunque esclusa in presenza di una condotta abnorme dell'utente, che era stata causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso.
E' necessario esaminare congiuntamente il primo e terzo motivo del ricorso per la loro evidente connessione.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 2051 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, ed omessa e contraddittoria motivazione sul punto.
Secondo i ricorrenti la Corte di Appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., con una motivazione di stile senza accertare se nel caso concreto vi era l'impossibilità di sorveglianza e solo in relazione alla strada, dovendo invece valutare se tale norma era applicabile nell'ipotesi in cui l'evento era dipeso dalla cosa in sè in relazione alla funzione da svolgere, tenendo conto che il guard-rail, sradicatosi dalla strada, era penetrato come una lancia nell'autovettura, recidendo l'arteria femorale del ***** e provocandone la morte.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2051, 2043 e 1127 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe attribuito l'esclusiva efficienza causale dell'evento all'abnorme condotta di guida del conducente dell'auto, senza valutare la condizione di oggetti va pericolosità derivante dalla "res" che avrebbe richiesto, in corrispondenza di quel tratto, apprestamenti idonei ad evitare in caso di incidente la penetrazione del guardrail nell'autovettura.
I due motivi sono fondati.
Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). Nel caso di specie la Corte di Appello ha errato nel non ritenere ricorrente nella specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado si esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso. Il terzo motivo di ricorso contesta l'affermazione con cui la Corte di Appello ha attribuito la esclusiva efficienza causale dell'evento alla condotta di guida abnorme del conducente.
Anche tale motivo è fondato.
A tale proposito deve osservarsi che la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard- rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.
Rispetto a tale funzione,non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard- rail,il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti.
Alla luce di tale considerazioni compito del giudice dovrà essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera,per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.
Il terzo motivo di ricorso, con sui si contesta la valutazione negativa della Corte di appello in ordine alla natura di insidia del guard-rail correlata all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il quarto motivo relativo alla valutazione delle prove testimoniali ed il quinto sul regolamento delle spese, sono assorbiti dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello dell'Aquila che valuterà la fattispecie alla luce dei principi sopraesposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione.
Morte del coniuge per incidente stradale: indennizzo ridotto se il vedovo si risposa (Cass. Civ. sez.III, 21 marzo 2011, n.6357
Il risarcimento da lucro cessante per morte del coniuge provocata da fatto illecito altrui, dovrà essere erogato in misura ridotta, nel caso in cui il consorte superstite convoli a nuove nozze.
E’ quanto stabilito con la sentenza n. 6357/11 dalla sez. III Civile della Corte di Cassazione che ha esaminato la questione riguardante D.F., il quale, rimasto vedovo nel 1969 e poi risposatosi altre due volte, ha subìto la diminuzione del proprio indennizzo a causa del terzo matrimonio.
Al fine di ottenere l’equo risarcimento dalla società assicuratrice del conducente del veicolo, per metà responsabile dello scontro con la moglie defunta, tale soggetto ha intrapreso un lungo iter giudiziario dal 1970 ad oggi, conclusosi con la pronuncia in commento, ovvero una causa penale ed un procedimento civile due volte passato al giudice di secondo grado ed altrettante volte dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
In particolare, il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare se le nuove nozze avessero consentito alla famiglia della defunta di alleviare il danno determinato dal mancato apporto di reddito e del beneficio della presenza di quest’ultima, nonché quali benefici fossero eventualmente derivati al vedovo come conseguenza della nuova unione matrimoniale. In realtà, precedentemente non era stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità tra l'evento e le nuove nozze. Pertanto, la Corte d’Appello di Perugia, seguendo le indicazioni presenti nella sentenza n. 1384 del 1993 della Corte di Cassazione, ha effettuato una nuova indagine, riconoscendo invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il D.F. aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima consorte.
A tale decisione è giunta la Corte territoriale, dopo aver esaminato tutte le risultanze istruttorie, condividendo quei principi di diritto già enunciati nella sentenza del 1993 della Suprema Corte, in cui era stata rievocata la sentenza 11 luglio 1977, n. 3112, secondo cui: "Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della "compensatio lucri cura damno", non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze”.
In conclusione, il giudice di rinvio, compiuta una nuova valutazione del caso, esaminando i fatti di causa, gli elementi forniti di prova, nonchè i principi di diritto sopra riportati, ha statuito l’insussistenza della violazione di norme di legge denunciata dal ricorrente, e per tali motivi, ne ha rigettato il ricorso.
(Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 gennaio - 21 marzo 2011, n. 6357
Massima e Testo Integrale
da Altalex
E’ quanto stabilito con la sentenza n. 6357/11 dalla sez. III Civile della Corte di Cassazione che ha esaminato la questione riguardante D.F., il quale, rimasto vedovo nel 1969 e poi risposatosi altre due volte, ha subìto la diminuzione del proprio indennizzo a causa del terzo matrimonio.
Al fine di ottenere l’equo risarcimento dalla società assicuratrice del conducente del veicolo, per metà responsabile dello scontro con la moglie defunta, tale soggetto ha intrapreso un lungo iter giudiziario dal 1970 ad oggi, conclusosi con la pronuncia in commento, ovvero una causa penale ed un procedimento civile due volte passato al giudice di secondo grado ed altrettante volte dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
In particolare, il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare se le nuove nozze avessero consentito alla famiglia della defunta di alleviare il danno determinato dal mancato apporto di reddito e del beneficio della presenza di quest’ultima, nonché quali benefici fossero eventualmente derivati al vedovo come conseguenza della nuova unione matrimoniale. In realtà, precedentemente non era stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità tra l'evento e le nuove nozze. Pertanto, la Corte d’Appello di Perugia, seguendo le indicazioni presenti nella sentenza n. 1384 del 1993 della Corte di Cassazione, ha effettuato una nuova indagine, riconoscendo invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il D.F. aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima consorte.
A tale decisione è giunta la Corte territoriale, dopo aver esaminato tutte le risultanze istruttorie, condividendo quei principi di diritto già enunciati nella sentenza del 1993 della Suprema Corte, in cui era stata rievocata la sentenza 11 luglio 1977, n. 3112, secondo cui: "Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della "compensatio lucri cura damno", non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze”.
In conclusione, il giudice di rinvio, compiuta una nuova valutazione del caso, esaminando i fatti di causa, gli elementi forniti di prova, nonchè i principi di diritto sopra riportati, ha statuito l’insussistenza della violazione di norme di legge denunciata dal ricorrente, e per tali motivi, ne ha rigettato il ricorso.
(Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 gennaio - 21 marzo 2011, n. 6357
Massima e Testo Integrale
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