martedì 24 marzo 2015

Divorzio, accordi negoziali senza contributo e sospensione feriale



http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/famiglia/2015-03-24/divorzio-accordi-negoziali-senza-contributo-e-sospensione-feriale-100338.php

martedì 24 febbraio 2015

La notifica degli atti giudiziari al Condominio

SENTENZA 6244/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Condominio è un ente di gestione rappresentato dall’amministratore. Il domicilio del Condominio coincide con quello dell’amministratore che lo rappresenta ed al quale vanno notificati tutti gli atti rivolti al Condominio. Pertanto, è nulla la notifica nei confronti dell’amministratore del Condominio, se intervenuta presso lo stabile condominiale e non presso la residenza dell’amministratore o il suo domicilio.

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Silvio dott. Sorace                     Presidente relatore
Maria Enrica dott. Puoti         Consigliere
Cecilia dott. De Santis              Consigliere
riunita oggi in camera di consiglio per decidere nella causa in appello appresso indicata, trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21/02/2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2008, vertente
TRA
R.G, elettivamente domiciliato in Roma in Via (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtù di delega in margine all’atto di appello C.F. (OMISSIS)
Appellante
E
Condominio dello stabile di Largo V.B. n. 68, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma in Via Ugo De  Carolis, 31 presso lo studio dell’avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione C.F. (OMISSIS)
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 11-28/5/2007
Conclusioni: per l’appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, esperiti i necessari incombenti, in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione per tardività; b) in via subordinata, nel merito, rigettare l’opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. R.G. 13121/2005, condannando l’opponente alle spese del giudizio ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., 2° comma, non inferiore a 10.000,00 Euro, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di giustizia, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5%”.
Per parte appellata: “Piaccia all’Ecc.ma Corte rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare l’atto di appello promosso dal Sig. G.R. confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 10598/07, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di Largo V.B. n. 68 in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, premesso che con decreto ingiuntivo del tribunale di Roma del 29.3.05, notificatogli presso l’indirizzo di Largo V.B. n. 68, in data 5.5.05, gli era stato ingiunto di pagare in favore di G.R. la somma di € 33.389,98 oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, con termine di quaranta giorni dalla notifica; che come a conoscenza del R. e rilevabile dal verbale di consegna del 10.2.05, in occasione del subentro del nuovo amministratore P.M. all’amministratore uscente R., la nuova sede e domiciliazione del Condominio era quella sita in Roma, Via G.B. n. 71,; che nonostante al ricorrente fosse nota questa circostanza quest’ultimo, tramite il suo procuratore Avv. C., aveva notificato il decreto ingiuntivo presso l’indirizzo di Largo V.B. n. 68 ove non sussisteva alcuna domiciliazione del soggetto giuridico opponente, né alcun soggetto rappresentante dello stesso ed idoneo alla ricezione di qualsivoglia atto giuridico; che, pertanto, l’intimato non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto per l’irregolarità della relativa notificazione, che doveva, conseguentemente, ritenersi nulla; proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto per i seguenti motivi: 1) nullità della notifica perché effettuata in luogo diverso da quello indicato espressamente dall’amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.M.; 2) mancata notifica “a mani proprie” dell’amministratore in carica, ed in luogo destinato all’organizzazione e svolgimento dell’attività condominiale (mancava anche un servizio di portierato o di persona incaricata di svolgere una qualche mansione condominiale), non essendo comunque mai stato designato, nell’ambito del condominio, un luogo espressamente destinato a tale uso. Ciò posto, il Condominio di Largo V.B. n. 68 in Roma, citava  R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Roma per la declaratoria di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e della sua inefficacia ai sensi dell’art. 644 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio R.G. chiedendo in via pregiudiziale che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, ed in subordine, nel merito, il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell’opponente alle spese di giudizio ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella somma di € 10.000,00, od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. All’udienza del 31.1.07, sulla conclusioni delle parti, il giudice riservava la decisione.
Il Tribunale, con la indicata sentenza di cui sopra, dichiarava la nullità della notifica e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; rigettava ogni domanda dell’opposto; condannava quest’ultimo al rimborso in favore dell’opponente delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 2.600,00 di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari, oltre IVA e CAP nella misura di legge su diritti ed onorari.
Avverso tale sentenza proponeva appello R. che concludeva come in epigrafe.
L’appello è solo diretto a far dichiarare l’ammissibilità dell’opposizione; in realtà il motivo è infondato, perché, ad evidenza, la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, anzi nulla, tale da impedire la conoscenza tempestiva  da parte dell’amministratore in carica. E’ esatto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “il domicilio del condominio che non ha propria sede in senso tecnico (ex art. 46 c.c.), non può che coincidere con quello dell’amministratore che lo rappresenta (Cass. n. 976/2000 e Cass. n. 12208/1999) ed al quale perciò vanno notificati tutti gli atti rivolti al condominio, secondo le regole stabilite per le persone fisiche” (Cass. n. 6900/2001). “Perciò la notifica potrà avvenire in ogni luogo con consegna a mani proprie” (Cass. n. 12460/04; anche Cass. n. 11303/07). Questa valutazione è diretta conseguenza della considerazione (Cass. n. 3064/07) secondo cui il condominio è un ente di gestione, rappresentato dall’amministratore. Nella specie, la notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del condominio in persona dell’amministratore, non è intervenuta presso il luogo di residenza dell’amministratore, ma presso la sede del condominio amministrato, senza che risultino locali condominiali. La Suprema Corte ha espressamente ritenuto che “la notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale non è in se nulla, lo è solo quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato ed in fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla portineria”. Nella specie, quindi, non è stata valida la notifica nei confronti dell’amministratore, intervenuta presso lo stabile condominiale, senza che ricorressero le condizioni indicate dalla giurisprudenza, e non presso la residenza dell’amministratore o il suo domicilio, del decreto ingiuntivo ed è pure dimostrata la non tempestiva conoscenza del decreto, sì che l’opposizione tardiva è sicuramente ammissibile. Con tale opposizione ammissibile è stata dedotta, ma non a ragione, la inefficacia del decreto ingiuntivo, perché è ovvio che tale questione di inefficacia del decreto, una volta dimostrata la invalidità della notifica, è assorbita. Se si fa riferimento, comunque, alla notifica del decreto come invalidamente intervenuta, infatti, la data della sua effettuazione (5/5/05) esclude il superamento del termine indicato per la notifica del decreto (60 giorni dalla data – 29/3/05 – di emissione del decreto); se, per contro, si intende riferirsi al fatto che, essendo invalida la notifica del decreto, automaticamente ne conseguirebbe la inefficacia del decreto per omessa valida notifica tempestiva del decreto, si giungerebbe assurdamente a ritenere che, in ogni caso di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, seguirebbe la sua inefficacia, (perché, di norma, la invalidità di notifica del decreto comporta la considerazione della mancanza dei requisiti di una notifica tempestiva del decreto), laddove è evidente che tale problematica della inefficacia per tardiva notifica, va ritenuta assorbita dal rilievo della invalidità della notifica del decreto. Così, una volta ritenuta ammissibile l’opposizione, e superata la problematica della inefficacia del decreto per il profilo sancito in primo grado, d’altra parte, ritenuto che, in ogni caso, la rilevata (a torto, peraltro) inefficacia del decreto ingiuntivo – per tardiva notifica – non esime per nulla l’esame del merito della domanda monitoria: infatti, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ove sulla domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale (opponente), il giudice adito “ha il potere dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione” (nel caso per giunta infondata) “…ma di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n. 21050/06, n. 8955/06): Ne consegue che, a fronte della sentenza di primo grado che, oltre a dichiarare l’inefficacia del decreto, ha rigettato la domanda di parte opposta, senza motivazione sul punto di merito, l’appellante ha, a sua volta, riproposto le conclusioni in via subordinata sul merito senza altresì alcuna motivazione al riguardo, così cadendo l’appello su tale punto “in limine” (tra l’altro parte appellante non ha neppure depositato la comparsa di costituzione di primo grado a fronte dell’opposizione del Condominio).
La sentenza va, quindi, confermata (ivi inclusa la inefficacia non fatta oggetto di specifico motivo di appello).
Le spese seguono la soccombenza.
 P.Q.M.
La Corte respinge l’appello; condanna l’appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 2.500,00 (ivi inclusi € 1.900,00 per onorari)
Roma, 29/05/2014
                                                                          Il Presidente relatore estensore
                                                                                Silvio Dott. Sorace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 13 ottobre  2014

venerdì 2 gennaio 2015

Successioni · eredita' · verificazione · comparazione · scritture · testamento · scrittura · giudizio

Cassazione II Civile del 16 settembre – 17 ottobre 2014 n. 22078 

fonte: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=4399

"AI riguardo la sentenza impugnata, nell'affermare che gli attori nel giudizio di primo grado avevano presentato una perizia di parte concludente per l'autografia della firma sulla copia del testamento olografo per cui e' causa allegando le scritture delle quali il perito di parte si era avvalso per la comparazione, ha correttamente osservato che una cosa e' produrre le scritture di comparazione indicandole al giudice ed alle controparti, ed altra cosa e' allegarle semplicemente quali documenti ad una perizia di parte;" 


Presidente Triola – Relatore Mazzacane
                                                 Svolgimento del processo



I fratelli M.B. e G.B., premesso che la madre degli esponenti R.S. era deceduto il 27-4-1997 lasciando un testamento olografo del 2-8-1994 pubblicato il 28-7-1997, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone l'altro fratello G.B. chiedendo dichiararsi la divisione della relativa eredita' secondo le disposizioni della defunta, la quale aveva istituito erede la figlia M. per 2/4, il figlio G. per 1/4 ed il figlio G. per 1/4.

Il convenuto costituendosi in giudizio preliminarmente contestava che la sottoscrizione apposta in calce alla copia dell'atto pubblico (la cui corrispondenza nel contenuto all'originale pure contestava) fosse di pugno della madre, con la conseguenza che l'eredita' restava devoluta in parti uguali tra i tra fratelli secondo le norme della successione legittima; eccepiva inoltre l'incapacita' di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dell'atto.
Il giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 384 c.p.c. per la deduzione dei mezzi istruttori, ed all'udienza del 9-1-2002, dopo la scadenza dei suddetti termini e dopo che il convenuto aveva eccepito l'omessa proposizione dell'istanza di controparte di verificazione della scrittura, l'istanza stessa veniva proposta; il giudice istruttore la accoglieva, avendola ritenuta implicitamente manifestata gia' nella memoria ex art. 183 ultimo comma c.p.c.
Il Tribunale con sentenza non definitiva del 13-5-2004 accoglieva l'istanza di verificazione proposta dagli attori ex art. 216 c.p.c., e per l'effetto dichiarava che la sottoscrizione in calce al testamento olografo del 2-8-1994 era autografa di R.S., rigettava la domanda di annullamento del testamento formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.p.c., accertava che l'eredita' della Sozzi era devoluta alle parti sulla base del testamento olografo del 2-8-1994 e disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Proposto gravame da parte di G.B. cui resistevano G.B. e M.B. la Corte di Appello Trieste con sentenza del 27-10-2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione dei disconosciuto testamento olografo sopra menzionato in quanto non proposta in modo non equivoco; inoltre il giudice di appello ha aggiunto che gli attori nel primo grado di giudizio nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. non solo non avevano dichiarato espressamente di voler introdurre il procedimento di verificazione, ma neppure avevano indicato i mezzi di prova o prodotto le scritture di comparazione, ne' avevano prodotto l'originale dei testamento; per l'effetto quindi la Corte territoriale, ritenuta l'inutilizzabilita' degli atti e dei documenti all'uopo assunti, ha dichiarato devoluta agli eredi per un terzo ciascuno, secondo le regole della successione legittima, l'eredita' della Sozzi, ed ha disposto per la prosecuzione dei giudizio.
Avverso tale sentenza M.B. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi cui G.B. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria; G.B. non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di irritualita' del ricorso in quanto la natura oggettivamente inscindibile della causa imponeva alla ricorrente di estendere il contraddittorio anche a G.B., anche lui beneficiario, in virtu' della successione legittima dichiarata dalla sentenza impugnata, di una chiamata all'eredita' nella quota di 1/3, e non di 1/4, come sarebbe stato in caso di riconosciuta successione testamentaria; l'eccezione deve essere disattesa, posto che il ricorso in oggetto e' stato ritualmente notificato anche a G.B., che peraltro non ha ritenuto di svolgere attivita' difensiva in questa sede.
Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, rileva che la Corte territoriale, dopo aver affermato che non sono richieste formule sacramentali per la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha poi aggiunto che detta istanza non deve essere equivoca e deve contenere la proposizione dei mezzi di prova ritenuti utili e la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione, ed ha rilevato che nella fattispecie gli attori nel giudizio di primo grado nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. non solo non avevano dichiarato espressamente di voler introdurre il procedimento di verificazione, ma neppure avevano indicato i mezzi di prova o avevano prodotto le scritture di comparazione, e nemmeno avevano prodotto l'originale del testamento; orbene, premesso che era contraddittorio affermare da un lato la non necessita' di formule sacramentali per la proposizione dell'istanza di verificazione e dall'altro la necessita' che la stessa non fosse equivoca, la ricorrente sottolinea che non era stata svolta alcuna argomentazione per spiegare cosa il giudice di appello avesse inteso ritenere per istanza non equivoca; inoltre evidenzia che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte l'istanza di verificazione di una determinata scrittura privata non richiede formule sacramentali e deve ritenersi implicitamente proposta quando si insista per la pretesa presupponente l'autenticita' della scrittura privata stessa.
Con il secondo motivo M.B., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., ritiene che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, la produzione di scritture di comparazione quali allegati al documento costituito da perizia grafologica di parte non puo' intendersi come mancato rispetto della previsione dell'art. 216 c.p.c.; invero, se si da' atto della produzione di una perizia di parte, la produzione non investe esclusivamente la relazione peritale, ma gli stessi documenti ad essa allegati che costituiscono un corpo unico rispetto al documento "perizia" prodotto.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che non e' condivisibile il convincimento del giudice di appello in ordine alla necessita' che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti (richiamando a tale proposito la pronuncia di questa Corte del 7-2­2005 n. 2411); ritiene invero il Collegio che tale esigenza non sussiste, allorche' da( complessivo comportamento della parte e' possibile desumere in modo inequivocabile la sua volonta' di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticita' del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti e' stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticita' del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticita' di essa; in proposito quindi si ritiene di aderire all'orientamento prevalente di questa Corte che si e' espresso in tali termini (Cass. 11-6-1991 n. 6613; Cass. 23-10-2001 n. 12976; Cass. 6-6-2006 n. 13258; Cass. 24-5-2012 n. 8272, quest'ultima pronuncia con specifico riferimento all'istanza di verificazione di un testamento olografo).
Nondimeno deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla non necessita' della produzione o della indicazione delle scritture di comparazione previste dall'art. 216 primo comma c.p.c., essendo a tal fine sufficienti i documenti allegati alla perizia di parte prodotta.
AI riguardo la sentenza impugnata, nell'affermare che gli attori nel giudizio di primo grado avevano presentato una perizia di parte concludente per l'autografia della firma sulla copia del testamento olografo per cui e' causa allegando le scritture delle quali il perito di parte si era avvalso per la comparazione, ha correttamente osservato che una cosa e' produrre le scritture di comparazione indicandole al giudice ed alle controparti, ed altra cosa e' allegarle semplicemente quali documenti ad una perizia di parte; infatti secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art, 216 primo comma c.p.c.), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico e' comunque eventuale (art. 217 primo e secondo comma c.p.c.), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessita' di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicita' del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione; ne' evidentemente tale onere puo' essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all' espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, e' in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.
Inoltre neppure e' censurata l'ulteriore statuizione della sentenza impugnata in ordina alla mancata produzione dell'originale del testamento olografo, originale evidentemente necessario per la procedura di verificazione (Cass. 27-7-2000 n. 9869).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie.
 

venerdì 19 dicembre 2014

Corte di Cassazione sentenza 11 marzo - 3 aprile 2008, n°8549

La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.  
Svolgimento del processo 
 
Con citazione notificata il 7.11.1995, M. D. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo del Pretore di Savona n. 234/1995, con cui le veniva ingiunto, quale titolare della ditta IC Import, di corrispondere l'importo di 9720 franchi svizzeri, sulla base di fatture prodotte. Il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione. 
La M. proponeva appello. 
La corte di appello di Genova, con sentenza n. 17/2003, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che, pur non potendosi attribuire alla lettera datata 2.5.1991, dell'avv. Nasuti Greco, legale dell'opponente, natura di ricognizione di debito o natura confessoria, essa costituiva indizio della fondatezza della pretesa creditoria, dato il raccordo con la documentazione prodotta; che lo stesso legale nell'altra lettera del 12.11.1991 riconfermava l'ammissione del debito di Fs 9720, di cui alle fatture, limitandosi a sostenere che queste ultime erano prive di visto doganale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. D., che ha anche presentato memoria. Non ha svolto attività difensiva l'intimata. 
Motivi della decisione 
l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione delle norme di diritto (art. 2720 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c). Ritiene la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha riconosciuto natura ricognitiva di debito alle missive del suo difensore, con conseguente carattere confessorio, con ciò violando l'art. 2720 c.c.. 
2.1. Il motivo è infondato. La corte territoriale, infatti, contrariamente all'assunto della ricorrente, non ha ritenuto che le lettere del difensore dell'appellante avessero la natura di atti di ricognizione a norma dell'art. 2720 c.c. Essa si è limitata a ritenere che tali missive avessero solo il carattere di meri indizi, liberamente valutabili. Tale principio è corretto. Infatti è giurisprudenza pacifica che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, anche se inserite in atti non qualificabili di parte (quali le lettere inviate alle controparte, anche prima dell'instaurazione del giudizio, nonché le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di replica), possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi ed alle condizioni dell'art. 2729 c.c. (Cass. 15/05/1997, n. 4284; Cass. 29/09/2005, n. 19165). 2.2. Quanto alla censura secondo cui erratamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base della missiva del 25.5.1991, essa è inammissibile, per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Qualora, con. il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o erroneamente valutata, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce erratamente valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170). Nella fattispecie non risulta trascritto nel ricorso il contenuto di tale lettera del difensore dell'opponente. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 634 c.p.c, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto il decreto ingiuntivo , attenendo a somministrazioni di merci, non poteva essere emesso che sulla base di estratti autentici delle scritture contabili. 4. Il motivo è infondato. Il decreto ingiuntivo in questione è, infatti, stato emesso sulla base di fatture commerciali. La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830). Nella fattispecie, quindi, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base delle predette fatture commerciali. 5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.  
P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

lunedì 24 novembre 2014

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 26 FEBBRAIO 2014, N. 4548. IN TEMA DI ASSICURAZIONE, ALLA NORMA GENERALE DETTATA, IN TEMA DI PRESCRIZIONE, DALL’ART. 2935 C.C. (SECONDO LA QUALE LA PRESCRIZIONE STESSA COMINCIA A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE)

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  26 febbraio 2014, n. 4548

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel 1995, P.I.R. , premesso che il 19 ottobre 1993, mentre percorreva alla guida di un motociclo la strada da (omissis), era venuto in collisione con un cavallo fuoriuscito dall’azienda di S.M. e, a causa della conseguente caduta, aveva riportato lesioni personali, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, il S. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva e contestava la domanda, deducendo che la responsabilità del fatto doveva essere ascritta alla condotta di guida dell’attore, che procedeva ad eccessiva velocità, e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Cattolica di Assicurazioni Società coop. a r.l. che si costituiva in giudizio, eccependo che il rischio non era coperto dalla polizza e che, in ogni caso, il diritto era ormai prescritto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 15 giugno 2004, accertava la responsabilità concorrente dell’attore e del convenuto nella collisione, nella misura del 70% a carico del S. e del restante 30% a carico del P. , condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 42.078,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti e rigettava la domanda di garanzia proposta nei confronti della chiamata in causa.
Avverso tale decisione il S. proponeva appello, cui resistevano gli appellati che interponevano, a loro volta, appelli incidentali, di cui quello della società assicuratrice era condizionato all’accoglimento della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dall’appellante principale.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 13 settembre 2007, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale proposto dal P. .
Avverso la sentenza della Corte di merito il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l..
P.I.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. – inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 settembre 2007).
2. Con il primo motivo é denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, c.p.c.).
Assume il ricorrente che la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’appellante avesse assunto che il decorso del termine di prescrizione fosse stato interrotto dall’invito, rivolto dalla compagnia assicuratrice all’appellato, di sottoporsi ad una visita medica ed inviato il 2 maggio 1994, nonché dalle successive richieste di risarcimento dei danni dal P. inviate in data 10 giugno 1994, 5 luglio 1994 e 13 gennaio 1995. Ad avviso del S. , su tale presupposto e rilevato che, ai sensi dell’art. 2952, quarto comma, c.c., la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne dall’assicuratore decorre soltanto dal momento in cui il danneggiato abbia rivolto le sue richieste all’assicurato, la Corte di appello ha ritenuto che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, fossero irrilevanti sia le comunicazioni inviate dalla compagnia al danneggiato che le richieste da quest’ultimo formulate all’assicuratore prima della proposizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell’assicurato con l’atto di citazione notificato il 21 marzo 1995 e, quindi, ha ritenuto già compiuta la prescrizione allorché in data 26 febbraio 1997 era stato notificato l’atto di citazione per chiamata in causa alla compagnia di assicurazione.
Secondo il ricorrente la motivazione adottata sul punto dai Giudici del secondo grado sarebbe in parte omessa ed in parte inidonea a giustificare la decisione, avendo egli esposto nell’atto di appello che il suo diritto nei confronti dell’assicuratore non poteva ritenersi prescritto non perché fosse stata interrotta la prescrizione ma perché era stato rinviato l’inizio della decorrenza della stessa, stante l’effetto sospensivo della comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato.
Rappresenta il S. che, proprio per dimostrare che l’assicuratore aveva ricevuto la predetta comunicazione in data anteriore al 2 maggio 1994 e comunque prima della proposizione della domanda del danneggiato nei confronti del danneggiale, aveva prodotto la raccomandata del 2 maggio 1994 con cui la predetta società aveva inviato a presentarsi a visita medica il P. nonché le successive raccomandate inviate da questi all’assicurazione, raccomandate che la Corte, omettendo di motivare o non adeguatamente motivando, aveva ritenuto, invece, prodotte per provare l’interruzione della prescrizione che non era stata neppure allegata.
2.1. Il motivo all’esame è inammissibile, non essendo assistito da un distinto momento di sintesi (c.d. quesito di fatto) che metta in luce il fatto controverso ovvero le contraddizioni e le deficienze della motivazione della sentenza impugnata, nel contesto della specifica fattispecie dedotta in giudizio, secondo le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., nella lettura datane dal “diritto vivente” (v., explurimis, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., ord., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453 e Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
3. Con il secondo motivo, corredato di quesito di diritto, si denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti la sospensione della prescrizione (in relazione all’art. 2052 [2952], comma 4) e dell’art. 2052 [2952], commi 3 e 4 codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 codice di procedura civile”.
Assume il ricorrente che l’art. 2952 (per evidente lapsus calami indicato nella rubrica come art. 2052 e nell’illustrazione del motivo sia come art. 2052 che come art. 2054 e correttamente nel quesito di diritto formulato), quarto comma, c.c. prevede che la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale effetto sospensivo si verifica anche se la comunicazione della richiesta risarcitoria provenga dallo stesso danneggiato ovvero da un terzo; evidenzia altresì il S. che detta comunicazione non è soggetta a formalità, che nel caso in cui l’assicuratore riconosca esplicitamente di essere stato informato mediante una comunicazione all’uopo idonea o tale circostanza venga altrimenti provata il corso della prescrizione rimane sospeso dal giorno della comunicazione e che qualora sia stata comunicata la richiesta stragiudiziale del danneggiato non è necessario che venga comunicata anche la domanda giudiziale.
Precisato che la sospensione della prescrizione ha come effetto – a seconda che le relative cause giustificative siano presenti al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere ovvero durante il suo corso – di rinviare l’inizio della decorrenza ovvero di sospenderla, sostiene il ricorrente che la comunicazione all’assicuratore in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale nei suoi confronti avrebbe impedito che la prescrizione del suo diritto verso l’assicuratore iniziasse a decorrere.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Ed invero in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato (Cass. 22 agosto 2007, n. 17834; Cass. 2 agosto 2001, n. 10598; Cass. 10 agosto 2000, n. 10595; Cass. 17 maggio 1997, n. 4426).
Nella specie risulta che la compagnia assicuratrice ha avuto comunicazione della richiesta del danneggiato ben prima della domanda giudiziale, avendo detta società invitato il P. a sottoporsi a visita medica con nota inviata in data 2 maggio 1994 ed avendo il danneggiato inviato direttamente alla stessa richieste di risarcimento danno in data 10 giugno 1994, 5 luglio 1994 e 13 gennaio 1995; pertanto il corso della prescrizione é stato sospeso – anzi, più precisamente nella specie, per quanto sopra evidenziato, neppure é iniziato a decorrere, in virtù dei predetti atti — fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con la precisazione che, ove la determinazione quantitativa del credito avvenga giudizialmente, tale sospensione si protrae sino a che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1872; Cass. 23 novembre 2000, n. 15149).
Va peraltro evidenziato che neppure ha rilevanza il modo di proposizione della controeccezione relativa alla sospensione, essendo la stessa rilevabile d’ufficio a fronte dell’eccezione di parte relativa alla prescrizione; si osserva al riguardo che l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, ancorché non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, sempre che – però – le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (v. Cass. 15 ottobre 2009, n. 21929 e Cass. 28 febbraio 2012, n. 3042, in motivazione).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.
5. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.